XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 492
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali,
gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del
turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del
sistema turistico italiano, semplificare le procedure e
rendere possibile il coordinamento sia territoriale che
settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117
e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo
per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel
contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza
che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni
culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli
diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della
persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:
a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai
fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree
depresse;
b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i
beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione
capace di tramandarli integri alle future generazioni;
c) adotta politiche per sanare gli squilibri,
prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi
stagionali della domanda turistica e concentrazioni
territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e
razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del
turismo sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e
medie attività, al fine di migliorare la qualità
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo
le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani,
delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai
servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la
formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle
loro diverse ed autonome espressioni culturali ed
associative;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove la proiezione unitaria di una immagine
turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i
positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un
collegamento sistematico con la comunità italiana
all'estero;
m) promuove le pari opportunità per le attività
turistiche nella competizione internazionale e la loro
crescita qualitativa e quantitativa;
n) promuove il coordinamento fra le autonomie
locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i
livelli e le attività private;
o) riconosce la necessità di mettere a sistema la
integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del
turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari
livelli del settore pubblico con quello privato.
3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente
economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di
politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le
funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture
e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e
quantitativo delle politiche di accoglienza.
Art. 2.
(Competenze).
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo
dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo
nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare
riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione
dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, esercitano le
funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera
sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate
tramite i seguenti organi e funzioni:
a) Comitato per le attività turistiche (CAT),
presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche
regionali e dei piani intersettoriali e composto dai Ministri
per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici,
dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e
forestali, dei trasporti e della navigazione e per le
politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato
dalla Conferenza degli assessori al turismo delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Ente nazionale per il turismo (ENIT), quale
agenzia con compiti di ricerca e marketing turistico
internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica
del Paese nei mercati esteri;
c) Consiglio nazionale degli operatori del turismo
(CNOT), costituito dalle rappresentanze imprenditoriali,
professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema
turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di
pianificazione e di elaborazione delle linee guida.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri,
udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana
uno o più decreti per definire ruoli, procedure e
funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando
le competenze in materia del Ministero degli affari esteri ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
5. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni
internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea;
b) il coordinamento intersettoriale degli
interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di
quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali,
alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive
comunitarie;
c) la definizione delle modalità di acquisizione
dei dati statistici relativi alle attività turistiche,
ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero "conto
satellitare" e relativo trattamento dei dati e delle
informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
d) l'indirizzo e coordinamento delle attività
promozionali all'estero di rilievo nazionale.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
che approva il documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso
definisce i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di
assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela
degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle
imprese e delle professioni, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard
minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai
turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto
il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per le
quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed
uniformi;
d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi
delle camere di albergo e delle unità abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale;
e) gli standard minimi di qualità dei
servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle strutture
ricettive;
f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni
similari, il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi
standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto
il territorio nazionale delle professioni turistiche per le
quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed
uniformi;
h) i requisiti e gli standard minimi delle
attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle
attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri uniformi per le attribuzioni di
funzioni e competenze ai comuni e alle province e per adeguare
l'organizzazione regionale delegata alla promozione,
all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;
m) i criteri uniformi per l'espletamento degli
esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche;
n) gli standard minimi di qualità dei
servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del
turismo nautico.
7. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica delibera in ordine all'utilizzo dei
fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e il
relativo diritto di voto dei Ministri componenti il CAT, il
decreto di cui al comma 6 formula altresì indirizzi di
politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali
e degli enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo
delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal
senso il decreto interviene:
a) sulla realizzazione delle infrastrutture
turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività
economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi
nazionali e comunitari;
b) sulle politiche attive per risolvere i problemi
degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle
ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle
esigenze del turismo;
c) sugli standard del turismo sostenibile al
livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza
delle singole località;
d) sugli indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero;
e) sulla definizione di comune a prevalente
economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo
dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo
3;
f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta
dei diritti del turista di cui all'articolo 4 della legge 29
marzo 2001, n. 135;
g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi,
di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale;
h) sulla istituzione e localizzazione di una rete
di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e
722 del codice penale, definita con un criterio generale che
assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco per ogni
regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed
all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5,
relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere
emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà
prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi
periodiche o stagionali.
8. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità
delle modalità attuative, di efficienza, economicità e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà
nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 6, dà attuazione ai princìpi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel
decreto di cui al comma 6 e verifica che la propria
legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli
stessi adottandone le opportune modifiche.
9. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi
unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e
di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 8, alle regioni a
statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di
ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida,
disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 8.
10. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto
di cui al comma 6, si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali
disposizioni sono ridotti alla metà.
Art. 3.
(Sistemi turistici locali).
1. Si definiscono sistemi turistici locali le unioni
pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed
i beni culturali localizzati in un ambito territoriale
ristretto ed omogeneo, facente capo ad uno o più comuni, con
l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le
province e le regioni, ed eventualmente anche al livello
interregionale, con le progettualità imprenditoriali
interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto
turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui
mercati turistici nazionali ed internazionali. I sistemi
turistici locali hanno il compito generale di progettare e
valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in
termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale nonché del
patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e
monumentale, componendo tali fattori in una offerta omogenea
e specifica dell'area. In particolare il sistema
turistico locale:
a) progetta le condizioni per attrarre
investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca
sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità
italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche
di marketing territoriale;
b) progetta e realizza interventi in materia di
protezione e risanamento ambientale, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in
materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in
materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi
del trasporto turistico intermodale;
c) definisce gli standard di qualità dei
servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta
turistica locale, promuovendone la applicazione presso le
imprese, gli enti erogatori di servizi e le attività
produttive;
d) progetta ed attua il marketing telematico
e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la
ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e
all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno
di seconda e terza generazione;
e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle
materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento
dei beni tipici locali;
f) elabora progetti per la valorizzazione del
patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto
turistico locale di proprietà di enti, organismi e società,
disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica,
allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e
incrementare l'economia locale;
g) coordina le iniziative locali di promozione e
di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando
gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del
territorio e dei flussi turistici;
h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese
turistiche ed alle imprese produttrici dei prodotti tipici
locali, allo scopo di promuoverne la internazionalizzazione,
sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla
affermazione delle formule di organizzazione aziendale
innovative;
i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni e agli
altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a
progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio
ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;
l) definisce e promuove il disciplinare che
individua le procedure da attivare per conseguire la
certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti
e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine
del prodotto turistico locale;
m) rileva con carattere di continuità il grado di
soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee
postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari
turistici locali e tramite un apposito numero verde
pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro
automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;
n) progetta e gestisce i punti informativi in
Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati,
consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini
telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle
tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi,
da realizzare in cooperazione con l'industria e la produzione
delle tipicità locali.
2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai princìpi
del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti
pubblici o privati di cui al precedente comma 1, sotto forma
di società per azioni, ai sensi del titolo II, capo V, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi
del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse
finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote
nominali di partecipazione, concedono in uso parti
significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di
utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto
turistico locale.
3. Le regioni promuovono la costituzione dei sistemi
turistici locali utilizzando le risorse del Fondo unico di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
risorse comunitarie e le risorse del fondo di cui all'articolo
4 della presente legge.
Art. 4.
(Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica).
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
turistica, attuare una politica nazionale del turismo e fare
fronte agli interventi di cui all'articolo 3 della presente
legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali
di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti,
predispongono piani di intervento finalizzati al miglioramento
della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le
promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di
cui all'articolo 3 della presente legge, con impegni di spesa,
coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della
spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predispone
una graduatoria di merito, ed eroga i contributi entro i
successivi due mesi dalla pubblicazione. Gli interventi
finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3
della presente legge, anche nei casi in cui i soggetti
proponenti non siano costituiti dai sistemi turistici
locali.
Art. 5.
(Portualità turistica).
1. Ferma restando la disciplina vigente in materia
portuale, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adottano il piano di
localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio
costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di
tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle
previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani
urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi
turistici è determinata in relazione alle esigenze della
navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle
esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai
programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla
facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale
con il territorio, con priorità per gli interventi di
riqualificazione di strutture portuali già esistenti.
2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle
opere di portualità turistica si conformano ai princìpi di
speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine
prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi
di cui all'articolo 5 del regolamento recante disciplina
del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509.
3. E' fatta salva, nelle more della definizione del piano
di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la
facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei
porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.
Art. 6.
(Fondo di rotazione per il prestito
e il risparmio turistico).
1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini
italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico,
di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni no-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la
concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e
favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i
criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Le
agevolazioni sono concesse per l'acquisto di pacchetti vacanza
relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati
in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al
sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi
turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione
delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza
localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di
concorso aperti alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle
risorse, presentano piani di intervento per la concessione di
prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse
proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla
data di chiusura del bando, predispone una graduatoria di
merito, ed eroga i contributi entro i successivi due mesi
dalla pubblicazione.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo
di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il
limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2001-2003.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, è
autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo
del Fondo di cui all'articolo 4 è determinato dalla legge
finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 8.
(Politica fiscale nelle attività turistiche).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le
attività finalizzate alla realizzazione di strutture
ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di
servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle
esistenti e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA
nella misura del 4 per cento.
2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività
turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2
del regolamento (CE) n. 1260/99, per i primi cinque anni di
attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per
cento del reddito.
3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA vigenti nel
settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi
membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai
clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di
campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle
effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi
quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e successive modificazioni, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal
decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente
legge, possono istituire, subordinatamente alla contestuale
riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come
stabilito dal comma 3 del presente articolo, nell'ambito dei
tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il
miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica
locale, denominata imposta turistica locale (ITL), finalizzata
unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi
destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le
politiche dell'accoglienza.
5. L'aliquota dell'ITL è determinata anno per anno in sede
di approvazione del bilancio preventivo dal consiglio
comunale, in misura comunque non superiore al 2 per cento del
valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra
alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande
nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale;
l'imposta è versata al comune da parte degli esercenti le
attività turistiche.
6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di
impiego concernente le modalità di utilizzo delle somme
riscosse con l'ITL da sottoporre all'esame del consiglio
comunale.
7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un decreto
recante la disciplina delle modalità di documentazione,
riscossione e controllo relative alla ITL.
8. L'ITL può essere istituita anche nei comuni privi dei
requisiti di prevalente economia turistica, come definiti dal
decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente
legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni
successivi si provvede a carico delle maggiori entrate
derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento
della base imponibile.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
quelle contenute nella presente legge e, in particolare, gli
articoli 1, 2, 5, 6, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n.
135.