XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 492




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi).

        1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali, gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
        2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

            a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

            b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

            c) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

            d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
            
e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

            f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

            g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

            h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

            i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

            l) promuove la proiezione unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

            m) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

            n) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;
            o) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

        3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica.
        2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.         3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

            a) Comitato per le attività turistiche (CAT), presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e composto dai Ministri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            b) Ente nazionale per il turismo (ENIT), quale agenzia con compiti di ricerca e marketing turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

            c) Consiglio nazionale degli operatori del turismo (CNOT), costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida.

        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o più decreti per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

        5. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

            a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

            b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;
            c) la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero "conto satellitare" e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

            d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

        6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso definisce i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

            a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

            b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

            c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;

            d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

            e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

            f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

            g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

            h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

            i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

            l) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e alle province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;

            m) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

            n) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

        7. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e il relativo diritto di voto dei Ministri componenti il CAT, il decreto di cui al comma 6 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

            a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;             b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

            c) sugli standard del turismo sostenibile al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

            d) sugli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

            e) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 3;

            f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

            g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi, di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

            h) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

        8. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al comma 6 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.
        9. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 8.
        10. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 6, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.


Art. 3.

(Sistemi turistici locali).

        1. Si definiscono sistemi turistici locali le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo ad uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le province e le regioni, ed eventualmente anche al livello interregionale, con le progettualità imprenditoriali interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali. I sistemi turistici locali hanno il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo tali fattori in una offerta omogenea e specifica dell'area. In particolare il sistema turistico locale:

            a) progetta le condizioni per attrarre investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche di marketing territoriale;

            b) progetta e realizza interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale;

            c) definisce gli standard di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone la applicazione presso le imprese, gli enti erogatori di servizi e le attività produttive;

            d) progetta ed attua il marketing telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno di seconda e terza generazione;

            e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali;

            f) elabora progetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto turistico locale di proprietà di enti, organismi e società, disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e incrementare l'economia locale;

            g) coordina le iniziative locali di promozione e di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici;

            h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese produttrici dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuoverne la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative;

            i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni e agli altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;

            l) definisce e promuove il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

            m) rileva con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;
            
n) progetta e gestisce i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzare in cooperazione con l'industria e la produzione delle tipicità locali.

        2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai princìpi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati di cui al precedente comma 1, sotto forma di società per azioni, ai sensi del titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione, concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.
        3. Le regioni promuovono la costituzione dei sistemi turistici locali utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e le risorse del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.


Art. 4.

(Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica).

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e fare fronte agli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predispongono piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 3 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predispone una graduatoria di merito, ed eroga i contributi entro i successivi due mesi dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non siano costituiti dai sistemi turistici locali.


Art. 5.

(Portualità turistica).

        1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.
        2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
        3. E' fatta salva, nelle more della definizione del piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.


Art. 6.

(Fondo di rotazione per il prestito
e il risparmio turistico).

        1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
            a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;

            b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

        2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Le agevolazioni sono concesse per l'acquisto di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99.
        3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle risorse, presentano piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predispone una graduatoria di merito, ed eroga i contributi entro i successivi due mesi dalla pubblicazione.
        4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2001-2003.         5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
        2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 4 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Politica fiscale nelle attività turistiche).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle esistenti e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
        2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99, per i primi cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per cento del reddito.
        3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA vigenti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
        4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente legge, possono istituire, subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale, denominata imposta turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le politiche dell'accoglienza.
        5. L'aliquota dell'ITL è determinata anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo dal consiglio comunale, in misura comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale; l'imposta è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche.
        6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di impiego concernente le modalità di utilizzo delle somme riscosse con l'ITL da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
        7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione e controllo relative alla ITL.
        8. L'ITL può essere istituita anche nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia turistica, come definiti dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.
        9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento della base imponibile.
        10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

        1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge e, in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135.



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