XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 491
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico
costituito dal centro storico del comune di Noto è dichiarato
di interesse nazionale.
2. Gli interventi per la salvaguardia dell'integrità dei
valori storici, urbanistici, ambientali, architettonici e
paesistici del centro storico di Noto, delimitato come zona A
dal piano regolatore generale, comportano:
a) il consolidamento, il restauro e il riuso del
patrimonio monumentale;
b) il recupero e la conseguente rivitalizzazione
economica e sociale del connettivo abitativo costituente il
patrimonio edilizio, nonchè la ristrutturazione e
l'ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione.
Art. 2.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il consiglio comunale di Noto provvede ad
affidare incarichi tecnici a liberi professionisti, iscritti
nei relativi albi professionali, finalizzati a:
a) individuare e censire gli edifici di
particolare pregio artistico, storico, architettonico e
monumentale insistenti nel centro storico di Noto, come
individuato all'articolo 1, specificando quali di questi è già
stato oggetto di intervento restaurativo e da parte di quale
autorità pubblica;
b) predisporre schede tecniche descrittive degli
edifici di cui alla lettera a), corredate da adeguata
documentazione fotografica.
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1 è istituita un'apposita commissione, di seguito
denominata "commissione", composta:
a) dal sindaco del comune di Noto, che la
presiede;
b) dall'assessore comunale competente in materia
di urbanistica;
c) dal sovrintendente competente per i beni
culturali e ambientali di Siracusa o da un suo delegato;
d) da due esperti in materia di restauro e di
recupero dei centri storici designati, rispettivamente, dal
Ministro per i beni e le attività culturali e dal presidente
della regione Sicilia;
e) dall'ingegnere capo del comune di Noto;
f) dall'ufficiale sanitario del comune di Noto;
g) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio
civile di Siracusa o da un suo delegato;
h) da tre rappresentanti degli ordini
professionali degli architetti, dei geologi e degli ingegneri,
e da un rappresentante del collegio dei geometri scelti su una
terna espressa dai rispettivi ordini e collegi.
2. La commissione deve essere istituita con deliberazione
del sindaco del comune di Noto entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino
all'esaurimento dei compiti ad essa affidati ai sensi
dell'articolo 4.
3. La commissione deve comunque essere rinnovata in ogni
caso di cessazione del mandato del sindaco.
Art. 4.
1. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare un programma di intervento triennale
per il consolidamento, il restauro, il riuso, il recupero e la
conseguente rivitalizzazione economica e sociale del
connettivo abitativo del centro storico di Noto, ivi compresi
la ristrutturazione e l'ammodernamento funzionale delle opere
di urbanizzazione;
b) redigere il regolamento per gli interventi nel
centro storico di Noto specificando, sulla base delle
risultanze dell'indagine di cui all'articolo 2, i criteri per
il recupero degli edifici di particolare pregio artistico,
storico, architettonico e monumentale, nonchè le modalità e i
criteri per il recupero del connettivo abitativo;
c) esprimere pareri obbligatori e vincolanti in
ordine agli interventi edilizi pubblici e privati da
effettuare nell'ambito del centro storico di Noto;
d) approvare i progetti pubblici e privati
relativi ad interventi edilizi su immobili ubicati nel centro
storico di Noto e sulle relative richieste di contributo;
e) determinare la spesa ammissibile per ogni
intervento e, conseguentemente, l'entità del contributo
spettante ai sensi delle disposizioni della presente legge.
2. I pareri di cui al comma 1, lettera c),
sostituiscono ogni altro parere o determinazione degli organi
di amministrazione attiva o consultiva, statali, regionali o
locali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale.
Il parere deve essere espresso entro due mesi dalla
presentazione dell'istanza, decorsi i quali si intende
acquisito positivamente.
3. La commissione si riunisce su determinazione del
presidente e comunque almeno due volte al mese. Essa delibera
con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a
maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le riunioni della commissione sono pubbliche.
5. La commissione può avvalersi della consulenza di
esperti nelle materie urbanistiche, di restauro e di recupero
dei centri storici e di composizione architettonica.
6. Ai componenti la commissione spetta un gettone di
presenza pari al doppio di quello fissato per i componenti la
commissione edilizia comunale, oltre alla corresponsione, per
i componenti non residenti nel comune di Noto, dell'indennità
di missione pari a quella vigente per i dirigenti
dell'amministrazione statale al massimo grado.
7. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 200
milioni annue per il triennio 2001-2003.
Art. 5.
1. Gli interventi ammessi nella zona A, come indicata
dall'articolo 1, comma 2, devono essere conformi alla
previsione del piano regolatore generale vigente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:
a) il consolidamento e il restauro degli edifici
dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale,
nonchè di quelli di pregevoli caratteristiche
architettoniche;
b) l'acquisizione, il consolidamento, la
ristrutturazione ed il restauro di edifici privati di
particolare valore storico, artistico e monumentale;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, nonchè di opere per il risanamento
idrogeologico;
d) il consolidamento e il restauro conservativo di
chiese, chiostri, oratori e conventi adibiti o da adibire al
culto o a centri di servizio pubblici o di uso pubblico,
sociale e culturale;
e) il risanamento igienico-sanitario e la
ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare;
f) il risanamento igienico-sanitario e la
ristrutturazione di botteghe e di laboratori artigianali,
nonchè di unità immobiliari destinate all'esercizio di
attività economiche.
Art. 6.
1. Il comune di Noto è preposto alla gestione dei
finanziamenti di cui all'articolo 7 nonchè ad eventuali
ulteriori finanziamenti, da qualunque fonte provengano, per il
recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico,
monumentale ed edilizio del centro storico della città.
2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro per i beni e le
attività culturali eroga, con proprio decreto, al comune di
Noto le somme occorrenti per l'attuazione della presente
legge, da versare in un apposito capitolo a gestione separata
del bilancio comunale, allo scopo istituito, denominato "Fondo
per gli interventi di restauro del centro storico di Noto", in
cui confluiscono tutti i finanziamenti a qualunque titolo e da
qualsiasi soggetto, pubblico o privato, erogati per le
finalità di cui alla presente legge.
Art. 7.
1. Il comune di Noto è autorizzato a concedere contributi
per:
a) interventi promossi da privati finalizzati
all'esecuzione di opere atte al risanamento
igienico-sanitario, al recupero e alla ristrutturazione di
immobili destinati ad uso abitativo ricadenti nel centro
storico di Noto, nella misura del 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile dalla commissione;
b) interventi promossi da privati e finalizzati
all'esecuzione di opere per il consolidamento ed il restauro
degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e
monumentale, nonchè di quelli di pregevoli caratteristiche
architettoniche ricadenti nel centro storico di Noto, nella
misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla
commissione;
c) interventi per l'esecuzione di opere relative
al risanamento igienico-sanitario, alla ristrutturazione e al
recupero di botteghe e di laboratori artigianali, nonchè di
unità immobiliari destinate o da destinare all'esercizio di
attività economiche, con particolare riguardo ai settori della
ristorazione e della ricettività turistica, ricadenti nel
centro storico di Noto, nella misura del 60 per cento della
spesa ritenuta ammissibile dalla commissione;
d) interventi promossi da enti pubblici per opere
di consolidamento e di restauro degli edifici dichiarati di
interesse storico, artistico e monumentale, nonchè di quelli
di pregevoli caratteristiche architettoniche ricadenti nel
centro storico di Noto, nella misura del 60 per cento della
spesa ritenuta ammissibile dalla commissione.
2. I contributi di cui alle lettere b) e d)
del comma 1 possono essere concessi anche in presenza di un
contratto di project financing, purchè la durata sia
riconosciuta idonea sotto il profilo economico-finanziario da
parte della commissione.
Art. 8.
1. Il comune di Noto è autorizzato ad intervenire per il
recupero di edifici pubblici e privati per i quali
l'incombente pericolo di degrado sia tale da comprometterne le
strutture. In tali casi il sindaco, dopo avere proceduto con
ordinanza a diffidare i proprietari degli immobili interessati
ad eseguire i lavori entro il termine massimo di un mese, in
caso di inadempienza provvede con urgenza ed in via
sostitutiva con i fondi comunali.
2. Ultimati i lavori di cui al comma 1, il sindaco
notifica ai proprietari di cui al medesimo comma formale
richiesta di indennizzo per gli oneri sostenuti, tenuto conto
anche delle agevolazioni di legge, qualora spettanti.
3. Nel caso in cui i proprietari degli immobili oggetto
dell'intervento sostitutivo, entro un mese dalla notifica
della richiesta di indennizzo di cui al comma 2 non adempiano
alla stessa, il sindaco è autorizzato ad espropriare gli
immobili e a destinarli agli usi consentiti dalla natura degli
stessi.
Art. 9.
1. Il comune di Noto provvede all'erogazione dei
contributi in conto capitale di cui alla presente legge con le
seguenti scadenze:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo
concesso, all'inizio dei lavori;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento
dell'importo concesso, in base agli stati di avanzamento
sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario,
dal direttore dei lavori e dalle imprese;
c) in ragione del residuo 15 per cento
dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e
l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
Art. 10.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in sede di predisposizione della programmazione
ministeriale triennale di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, include
l'istituzione con sede a Noto del corso di laurea in beni
culturali, con annesso l'Istituto superiore per il restauro
del barocco settecentesco, presso l'università degli studi di
Catania.
2. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 1000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
3. L'università degli studi di Catania provvede, ai sensi
del comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni, a disciplinare l'ordinamento
del corso di studi di cui al presente articolo.
Art. 11.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 2001 e a lire 60
miliardi per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.