XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 491




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico costituito dal centro storico del comune di Noto è dichiarato di interesse nazionale.
        2. Gli interventi per la salvaguardia dell'integrità dei valori storici, urbanistici, ambientali, architettonici e paesistici del centro storico di Noto, delimitato come zona A dal piano regolatore generale, comportano:

                a) il consolidamento, il restauro e il riuso del patrimonio monumentale;

                b) il recupero e la conseguente rivitalizzazione economica e sociale del connettivo abitativo costituente il patrimonio edilizio, nonchè la ristrutturazione e l'ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione.


Art. 2.

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale di Noto provvede ad affidare incarichi tecnici a liberi professionisti, iscritti nei relativi albi professionali, finalizzati a:

                a) individuare e censire gli edifici di particolare pregio artistico, storico, architettonico e monumentale insistenti nel centro storico di Noto, come individuato all'articolo 1, specificando quali di questi è già stato oggetto di intervento restaurativo e da parte di quale autorità pubblica;

                b) predisporre schede tecniche descrittive degli edifici di cui alla lettera a), corredate da adeguata documentazione fotografica.

Art. 3.

        1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 è istituita un'apposita commissione, di seguito denominata "commissione", composta:

                a) dal sindaco del comune di Noto, che la presiede;

                b) dall'assessore comunale competente in materia di urbanistica;

                c) dal sovrintendente competente per i beni culturali e ambientali di Siracusa o da un suo delegato;

                d) da due esperti in materia di restauro e di recupero dei centri storici designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal presidente della regione Sicilia;

                e) dall'ingegnere capo del comune di Noto;

                f) dall'ufficiale sanitario del comune di Noto;

                g) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siracusa o da un suo delegato;

                h) da tre rappresentanti degli ordini professionali degli architetti, dei geologi e degli ingegneri, e da un rappresentante del collegio dei geometri scelti su una terna espressa dai rispettivi ordini e collegi.

        2. La commissione deve essere istituita con deliberazione del sindaco del comune di Noto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino all'esaurimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4.
        3. La commissione deve comunque essere rinnovata in ogni caso di cessazione del mandato del sindaco.


Art. 4.

        1. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) formulare un programma di intervento triennale per il consolidamento, il restauro, il riuso, il recupero e la conseguente rivitalizzazione economica e sociale del connettivo abitativo del centro storico di Noto, ivi compresi la ristrutturazione e l'ammodernamento funzionale delle opere di urbanizzazione;

                b) redigere il regolamento per gli interventi nel centro storico di Noto specificando, sulla base delle risultanze dell'indagine di cui all'articolo 2, i criteri per il recupero degli edifici di particolare pregio artistico, storico, architettonico e monumentale, nonchè le modalità e i criteri per il recupero del connettivo abitativo;

                c) esprimere pareri obbligatori e vincolanti in ordine agli interventi edilizi pubblici e privati da effettuare nell'ambito del centro storico di Noto;

                d) approvare i progetti pubblici e privati relativi ad interventi edilizi su immobili ubicati nel centro storico di Noto e sulle relative richieste di contributo;

                e) determinare la spesa ammissibile per ogni intervento e, conseguentemente, l'entità del contributo spettante ai sensi delle disposizioni della presente legge.

        2. I pareri di cui al comma 1, lettera c), sostituiscono ogni altro parere o determinazione degli organi di amministrazione attiva o consultiva, statali, regionali o locali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale. Il parere deve essere espresso entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali si intende acquisito positivamente.
        3. La commissione si riunisce su determinazione del presidente e comunque almeno due volte al mese. Essa delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
        4. Le riunioni della commissione sono pubbliche.
        5. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie urbanistiche, di restauro e di recupero dei centri storici e di composizione architettonica.
        6. Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza pari al doppio di quello fissato per i componenti la commissione edilizia comunale, oltre alla corresponsione, per i componenti non residenti nel comune di Noto, dell'indennità di missione pari a quella vigente per i dirigenti dell'amministrazione statale al massimo grado.
        7. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 2001-2003.


Art. 5.

        1. Gli interventi ammessi nella zona A, come indicata dall'articolo 1, comma 2, devono essere conformi alla previsione del piano regolatore generale vigente.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:

                a) il consolidamento e il restauro degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale, nonchè di quelli di pregevoli caratteristiche architettoniche;

                b) l'acquisizione, il consolidamento, la ristrutturazione ed il restauro di edifici privati di particolare valore storico, artistico e monumentale;

                c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè di opere per il risanamento idrogeologico;

                d) il consolidamento e il restauro conservativo di chiese, chiostri, oratori e conventi adibiti o da adibire al culto o a centri di servizio pubblici o di uso pubblico, sociale e culturale;

                e) il risanamento igienico-sanitario e la ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare;

                f) il risanamento igienico-sanitario e la ristrutturazione di botteghe e di laboratori artigianali, nonchè di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economiche.

Art. 6.

        1. Il comune di Noto è preposto alla gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 7 nonchè ad eventuali ulteriori finanziamenti, da qualunque fonte provengano, per il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, monumentale ed edilizio del centro storico della città.
        2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro per i beni e le attività culturali eroga, con proprio decreto, al comune di Noto le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, da versare in un apposito capitolo a gestione separata del bilancio comunale, allo scopo istituito, denominato "Fondo per gli interventi di restauro del centro storico di Noto", in cui confluiscono tutti i finanziamenti a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, erogati per le finalità di cui alla presente legge.


Art. 7.

        1. Il comune di Noto è autorizzato a concedere contributi per:

                a) interventi promossi da privati finalizzati all'esecuzione di opere atte al risanamento igienico-sanitario, al recupero e alla ristrutturazione di immobili destinati ad uso abitativo ricadenti nel centro storico di Noto, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla commissione;

            b) interventi promossi da privati e finalizzati all'esecuzione di opere per il consolidamento ed il restauro degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale, nonchè di quelli di pregevoli caratteristiche architettoniche ricadenti nel centro storico di Noto, nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla commissione;

                c) interventi per l'esecuzione di opere relative al risanamento igienico-sanitario, alla ristrutturazione e al recupero di botteghe e di laboratori artigianali, nonchè di unità immobiliari destinate o da destinare all'esercizio di attività economiche, con particolare riguardo ai settori della ristorazione e della ricettività turistica, ricadenti nel centro storico di Noto, nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla commissione;

                d) interventi promossi da enti pubblici per opere di consolidamento e di restauro degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale, nonchè di quelli di pregevoli caratteristiche architettoniche ricadenti nel centro storico di Noto, nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla commissione.

        2. I contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 possono essere concessi anche in presenza di un contratto di project financing, purchè la durata sia riconosciuta idonea sotto il profilo economico-finanziario da parte della commissione.


Art. 8.

        1. Il comune di Noto è autorizzato ad intervenire per il recupero di edifici pubblici e privati per i quali l'incombente pericolo di degrado sia tale da comprometterne le strutture. In tali casi il sindaco, dopo avere proceduto con ordinanza a diffidare i proprietari degli immobili interessati ad eseguire i lavori entro il termine massimo di un mese, in caso di inadempienza provvede con urgenza ed in via sostitutiva con i fondi comunali.
        2. Ultimati i lavori di cui al comma 1, il sindaco notifica ai proprietari di cui al medesimo comma formale richiesta di indennizzo per gli oneri sostenuti, tenuto conto anche delle agevolazioni di legge, qualora spettanti.
        3. Nel caso in cui i proprietari degli immobili oggetto dell'intervento sostitutivo, entro un mese dalla notifica della richiesta di indennizzo di cui al comma 2 non adempiano alla stessa, il sindaco è autorizzato ad espropriare gli immobili e a destinarli agli usi consentiti dalla natura degli stessi.

Art. 9.

        1. Il comune di Noto provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge con le seguenti scadenze:

                a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori;

                b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base agli stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dalle imprese;

                c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.


Art. 10.

        1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in sede di predisposizione della programmazione ministeriale triennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, include l'istituzione con sede a Noto del corso di laurea in beni culturali, con annesso l'Istituto superiore per il restauro del barocco settecentesco, presso l'università degli studi di Catania.
        2. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
        3. L'università degli studi di Catania provvede, ai sensi del comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, a disciplinare l'ordinamento del corso di studi di cui al presente articolo.


Art. 11.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 2001 e a lire 60 miliardi per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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