XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 485
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di svolgere ogni azione mirata alla attrazione
ed alla ottimizzazione degli investimenti privati sia
nazionali sia di provenienza estera nelle aree depresse, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a costituire una società per azioni
denominata "Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa",
con capitale sociale iniziale non superiore a lire 10
miliardi, successivamente incrementabile sulla base di
apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
Art. 2.
1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa
svolge le proprie funzioni ed eroga i propri servizi
nell'intero territorio nazionale coordinandosi con le società
regionali costituite allo stesso scopo dalle regioni ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 3.
1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa è
diretta da un consiglio di amministrazione composto da cinque
membri, di cui uno con l'incarico di amministratore delegato.
La Società ha una dotazione organica per i servizi
amministrativi pari a venti unità, da assumere
prioritariamente, a domanda, dal personale proveniente dalle
disciolte società ed enti confluiti nella società "Sviluppo
Italia". La Società può altresì avvalersi, attraverso il
sistema dei contratti di prestazione professionale e delle
convenzioni, di un massimo di centocinquanta specialisti in
materia di investimenti, finanziamenti, marketing
territoriale e gestione d'impresa, di cui almeno cento
residenti nei Paesi ritenuti strategici come fonti di
provenienza di futuri investimenti. Gli specialisti residenti
all'estero per l'espletamento delle loro attività operano in
raccordo e in coordinamento con le ambasciate e con gli uffici
di rappresentanza italiana operanti a qualunque titolo nei
Paesi esteri. I cinquanta specialisti da utilizzare presso la
sede centrale della Società svolgono funzioni di controllo sul
flusso complessivo dei finanziamenti nonché di coordinamento
tra le sedi estere e il territorio nazionale, anche attraverso
le società regionali di cui all'articolo 6.
Art. 4.
1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa
dipende direttamente dal CIPE, che ne definisce gli indirizzi
attraverso l'approvazione, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un piano
di politica industriale e di un piano di politica turistica,
elaborati di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e l'approvazione di un programma di
utilizzo dei fondi dell'Unione europea predisposto su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il CIPE, sulla base dei programmi di indirizzo
approvati ai sensi del comma 1, emana le direttive alla
Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e verifica la
rispondenza del suo operato agli obiettivi stabiliti,
presentando annualmente una relazione al Parlamento.
Art. 5.
1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa
svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di politiche di attrazione dei
capitali, coordinando e indirizzando gli investimenti privati
nazionali ed esteri verso l'intero territorio nazionale,
operando in sintonia con le società regionali di cui
all'articolo 6;
b) elaborazione di politiche di incentivazione
delle attività imprenditoriali, attraverso le opportune
attività di informazione e di promozione all'estero del
territorio nazionale, per l'avvio di attività produttive;
c) collaborazione e consulenza per la
localizzazione di attività produttive in tutte le fasi
dell'investimento;
d) emanazione di linee di indirizzo operativo alle
società regionali, per la ottimizzazione dell'utilizzo dei
fondi comunitari e di tutte le risorse pubbliche destinati
allo sviluppo delle aree depresse;
e) monitoraggio, verifica e controllo dei tempi di
attuazione dei programmi d'investimento, con il potere di
proporre ipotesi di commissariamento degli organi inadempienti
o di riprogrammazione degli stessi programmi;
f) sottoposizione al CIPE di iniziative
amministrative, legislative o regolamentari, necessarie per la
tempestiva realizzazione degli interventi e per
l'accelerazione delle relative procedure.
Art. 6.
1. Al fine di consentire l'avvio di una azione di armonico
sviluppo territoriale del Paese, ciascuna regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire
società per azioni denominate "società per gli investimenti e
lo sviluppo regionale Spa". Le società costituite ai sensi del
periodo precedente operano in coordinamento funzionale con la
Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e in
concorrenza tra loro.
2. Le società regionali di cui al comma 1 perseguono
politiche attive per l'attrazione di capitali finanziari
provenienti dalle altre regioni e dall'estero, creando le
condizioni, attraverso una sistematica e funzionale offerta
del territorio, per lo sviluppo economico e la creazione di
attività imprenditoriali idonee a generare nuove e stabili
opportunità di lavoro.
Art. 7.
1. Le società regionali di cui all'articolo 6 possono:
a) istituire sedi di rappresentanza nelle altre
regioni e all'estero, avvalendosi, in via preferenziale, di
personale specializzato da assumere con contratto di
prestazione professionale;
b) operare in stretto raccordo con la Società per
gli investimenti e lo sviluppo Spa, ma in concorrenza con le
altre società regionali;
c) svolgere le attività necessarie per la
promozione ed il coordinamento ovvero per la realizzazione
diretta dei seguenti interventi:
1) bonifica dei terreni e istituzione di siti
industriali attrezzati;
2) sviluppo di aree per insediamenti produttivi e
turistici, ivi comprese tutte le opere di urbanizzazione e la
eventuale edificazione di fabbriche, capannoni e uffici per
usi futuri;
3) creazione di distretti scientifici;
d) svolgere funzioni di sportello unico e di
centro di confluenza di tutte le autorità locali, al fine del
rilascio, in tempi non superiori a tre mesi dalla richiesta,
di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per
qualsivoglia attività produttiva ad ogni livello
amministrativo;
e) offrire servizi di consulenza alle attività
imprenditoriali;
f) svolgere servizi di banca d'affari e di
gestione delle partecipazioni e del patrimonio ereditato dallo
scioglimento delle società di cui all'articolo 8, ivi comprese
l'assunzione di nuove partecipazioni minoritarie e transitorie
nel capitale di rischio;
g) svolgere un ruolo di promozione, coordinamento
e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea;
h) elaborare un piano regionale, tenuto conto
degli indirizzi nazionali di politica industriale e turistica
e delle direttive della Società per gli investimenti e lo
sviluppo Spa, con cui contribuire alla definizione degli
indirizzi strategici della regione finalizzati allo sviluppo
economico, all'attuazione dei progetti cofinanziati, nonché
alla interazione tra i vari settori della pubblica
amministrazione ed i soggetti privati interessati alla
realizzazione di attività produttive nel territorio di
competenza.
Art. 8.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono costituire le società regionali di cui
all'articolo 6. All'atto della costituzione della società di
cui al periodo precedente, le regioni procedono
contestualmente allo scioglimento di società, enti e strutture
operati nel settore degli incentivi alle attività
imprenditoriali e della realizzazione di aree attrezzate per
insediamenti produttivi, ivi compresi i consorzi di sviluppo
industriale, le cui funzioni sono interamente devolute alle
società regionali.
Art. 9.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna con
proprio decreto alla Società per gli investimenti e lo
sviluppo Spa una dotazione annua destinata unicamente al suo
funzionamento, rimanendo la gestione delle agevolazioni e
degli incentivi a carico dello Stato o delle regioni ai sensi
della normativa vigente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna un
contributo triennale alle regioni che abbiano istituito le
società di cui all'articolo 6 in conformità alle modalità di
cui all'articolo 8.
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra le
regioni tenendo conto dei seguenti criteri:
a) percentuale di disoccupazione nella regione;
b) prodotto interno lordo per abitante;
c) sviluppo delle infrastrutture rispetto alla
media nazionale;
d) numero delle sedi nazionali ed estere istituite
ed operanti;
e) percentuale di ricorso a specialisti e
consulenti esterni all'amministrazione regionale, rispetto al
personale dipendente;
f) popolazione residente;
g) rapporto costo-beneficio, con redistribuzione
tra le varie agenzie delle società regionali del contributo
annuale statale, in funzione dei risultati ottenuti.
Art. 10.
1. Per gli onori connessi al funzionamento della Società
per gli investimenti e lo sviluppo Spa è autorizzata la spesa
di lire 10 miliardi per il 2001 e di lire 20 miliardi a
decorrere dal 2002. Per gli oneri connessi all'erogazione del
contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la
spesa di lire 100 miliardi per il 2001 e di lire 200 miliardi
a decorrere dal 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 110 miliardi per il 2001 e in lire 220
miliardi a decorrere dal 2002 si provvede: quanto a lire 50
miliardi per il 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno
1998, n. 208; quanto a lire 60 miliardi per il 2001 e a lire
220 miliardi a decorrere dal 2002 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.