XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 485




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di svolgere ogni azione mirata alla attrazione ed alla ottimizzazione degli investimenti privati sia nazionali sia di provenienza estera nelle aree depresse, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni denominata "Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa", con capitale sociale iniziale non superiore a lire 10 miliardi, successivamente incrementabile sulla base di apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).


Art. 2.

        1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa svolge le proprie funzioni ed eroga i propri servizi nell'intero territorio nazionale coordinandosi con le società regionali costituite allo stesso scopo dalle regioni ai sensi dell'articolo 6.


Art. 3.

        1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa è diretta da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con l'incarico di amministratore delegato. La Società ha una dotazione organica per i servizi amministrativi pari a venti unità, da assumere prioritariamente, a domanda, dal personale proveniente dalle disciolte società ed enti confluiti nella società "Sviluppo Italia". La Società può altresì avvalersi, attraverso il sistema dei contratti di prestazione professionale e delle convenzioni, di un massimo di centocinquanta specialisti in materia di investimenti, finanziamenti, marketing territoriale e gestione d'impresa, di cui almeno cento residenti nei Paesi ritenuti strategici come fonti di provenienza di futuri investimenti. Gli specialisti residenti all'estero per l'espletamento delle loro attività operano in raccordo e in coordinamento con le ambasciate e con gli uffici di rappresentanza italiana operanti a qualunque titolo nei Paesi esteri. I cinquanta specialisti da utilizzare presso la sede centrale della Società svolgono funzioni di controllo sul flusso complessivo dei finanziamenti nonché di coordinamento tra le sedi estere e il territorio nazionale, anche attraverso le società regionali di cui all'articolo 6.


Art. 4.

        1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa dipende direttamente dal CIPE, che ne definisce gli indirizzi attraverso l'approvazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un piano di politica industriale e di un piano di politica turistica, elaborati di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'approvazione di un programma di utilizzo dei fondi dell'Unione europea predisposto su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il CIPE, sulla base dei programmi di indirizzo approvati ai sensi del comma 1, emana le direttive alla Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e verifica la rispondenza del suo operato agli obiettivi stabiliti, presentando annualmente una relazione al Parlamento.


Art. 5.

        1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa svolge le seguenti funzioni:

            a) elaborazione di politiche di attrazione dei capitali, coordinando e indirizzando gli investimenti privati nazionali ed esteri verso l'intero territorio nazionale, operando in sintonia con le società regionali di cui all'articolo 6;

            b) elaborazione di politiche di incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso le opportune attività di informazione e di promozione all'estero del territorio nazionale, per l'avvio di attività produttive;

            c) collaborazione e consulenza per la localizzazione di attività produttive in tutte le fasi dell'investimento;

            d) emanazione di linee di indirizzo operativo alle società regionali, per la ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e di tutte le risorse pubbliche destinati allo sviluppo delle aree depresse;

            e) monitoraggio, verifica e controllo dei tempi di attuazione dei programmi d'investimento, con il potere di proporre ipotesi di commissariamento degli organi inadempienti o di riprogrammazione degli stessi programmi;

            f) sottoposizione al CIPE di iniziative amministrative, legislative o regolamentari, necessarie per la tempestiva realizzazione degli interventi e per l'accelerazione delle relative procedure.


Art. 6.

        1. Al fine di consentire l'avvio di una azione di armonico sviluppo territoriale del Paese, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire società per azioni denominate "società per gli investimenti e lo sviluppo regionale Spa". Le società costituite ai sensi del periodo precedente operano in coordinamento funzionale con la Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e in concorrenza tra loro.
        2. Le società regionali di cui al comma 1 perseguono politiche attive per l'attrazione di capitali finanziari provenienti dalle altre regioni e dall'estero, creando le condizioni, attraverso una sistematica e funzionale offerta del territorio, per lo sviluppo economico e la creazione di attività imprenditoriali idonee a generare nuove e stabili opportunità di lavoro.


Art. 7.

        1. Le società regionali di cui all'articolo 6 possono:

            a) istituire sedi di rappresentanza nelle altre regioni e all'estero, avvalendosi, in via preferenziale, di personale specializzato da assumere con contratto di prestazione professionale;

            b) operare in stretto raccordo con la Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa, ma in concorrenza con le altre società regionali;

            c) svolgere le attività necessarie per la promozione ed il coordinamento ovvero per la realizzazione diretta dei seguenti interventi:

                1) bonifica dei terreni e istituzione di siti industriali attrezzati;

                2) sviluppo di aree per insediamenti produttivi e turistici, ivi comprese tutte le opere di urbanizzazione e la eventuale edificazione di fabbriche, capannoni e uffici per usi futuri;

                3) creazione di distretti scientifici;

            d) svolgere funzioni di sportello unico e di centro di confluenza di tutte le autorità locali, al fine del rilascio, in tempi non superiori a tre mesi dalla richiesta, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per qualsivoglia attività produttiva ad ogni livello amministrativo;

            e) offrire servizi di consulenza alle attività imprenditoriali;

            f) svolgere servizi di banca d'affari e di gestione delle partecipazioni e del patrimonio ereditato dallo scioglimento delle società di cui all'articolo 8, ivi comprese l'assunzione di nuove partecipazioni minoritarie e transitorie nel capitale di rischio;
            g) svolgere un ruolo di promozione, coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

            h) elaborare un piano regionale, tenuto conto degli indirizzi nazionali di politica industriale e turistica e delle direttive della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa, con cui contribuire alla definizione degli indirizzi strategici della regione finalizzati allo sviluppo economico, all'attuazione dei progetti cofinanziati, nonché alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati interessati alla realizzazione di attività produttive nel territorio di competenza.


Art. 8.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire le società regionali di cui all'articolo 6. All'atto della costituzione della società di cui al periodo precedente, le regioni procedono contestualmente allo scioglimento di società, enti e strutture operati nel settore degli incentivi alle attività imprenditoriali e della realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresi i consorzi di sviluppo industriale, le cui funzioni sono interamente devolute alle società regionali.


Art. 9.

        1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna con proprio decreto alla Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa una dotazione annua destinata unicamente al suo funzionamento, rimanendo la gestione delle agevolazioni e degli incentivi a carico dello Stato o delle regioni ai sensi della normativa vigente.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna un contributo triennale alle regioni che abbiano istituito le società di cui all'articolo 6 in conformità alle modalità di cui all'articolo 8.
        3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra le regioni tenendo conto dei seguenti criteri:

            a) percentuale di disoccupazione nella regione;

            b) prodotto interno lordo per abitante;

            c) sviluppo delle infrastrutture rispetto alla media nazionale;

            d) numero delle sedi nazionali ed estere istituite ed operanti;

            e) percentuale di ricorso a specialisti e consulenti esterni all'amministrazione regionale, rispetto al personale dipendente;

            f) popolazione residente;

            g) rapporto costo-beneficio, con redistribuzione tra le varie agenzie delle società regionali del contributo annuale statale, in funzione dei risultati ottenuti.


Art. 10.

        1. Per gli onori connessi al funzionamento della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 2001 e di lire 20 miliardi a decorrere dal 2002. Per gli oneri connessi all'erogazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001 e di lire 200 miliardi a decorrere dal 2002.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 110 miliardi per il 2001 e in lire 220 miliardi a decorrere dal 2002 si provvede: quanto a lire 50 miliardi per il 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; quanto a lire 60 miliardi per il 2001 e a lire 220 miliardi a decorrere dal 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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