XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 473
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di favorire la riduzione
dell'incidenza degli infortuni sul lavoro, i corsi di
formazione professionale organizzati da soggetti pubblici o
privati devono prevedere l'insegnamento obbligatorio delle
misure contemplate dalla normativa vigente in materia di
prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro,
relativi al profilo professionale previsto dai corsi
medesimi.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le parti sociali, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le
associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli
invalidi del lavoro, stabilisce con proprio decreto il numero
minimo di ore che i corsi di formazione di cui al comma 1
devono prevedere, disciplinando altresì le modalità atte a
favorire l'eventuale collaborazione dell'INAIL e delle
associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli
invalidi del lavoro per garantire la piena attuazione delle
finalità individuate dal medesimo comma 1.