XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 473




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire la riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro, i corsi di formazione professionale organizzati da soggetti pubblici o privati devono prevedere l'insegnamento obbligatorio delle misure contemplate dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al profilo professionale previsto dai corsi medesimi.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli invalidi del lavoro, stabilisce con proprio decreto il numero minimo di ore che i corsi di formazione di cui al comma 1 devono prevedere, disciplinando altresì le modalità atte a favorire l'eventuale collaborazione dell'INAIL e delle associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli invalidi del lavoro per garantire la piena attuazione delle finalità individuate dal medesimo comma 1.



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