XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 471




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le università degli studi della Repubblica italiana possono istituire in tutto il territorio nazionale e all'estero sedi distaccate in strutture proprie o convenzionate, pubbliche o private, collegate fra loro con sistemi di videoconferenza o con qualsiasi altra attrezzatura o apparato tecnico che consenta la trasmissione a distanza delle lezioni relative ai propri corsi di laurea, di diploma, di studi post-universitari, di scuole di specializzazione, di scuole speciali e di aggiornamento e formazione professionale.
        2. Ove sia obbligatoria, la frequenza alle lezioni nelle sedi universitarie collegate ha valore giuridico equivalente alla normale frequenza presso la sede universitaria centrale.


Art. 2.

        1. Con il regolamento previsto dall'articolo 5 i competenti organi universitari indicano i corsi e le lezioni per i quali non è consentito il ricorso ai sistemi di videoconferenza e disciplinano le modalità per garantire il riscontro delle presenze degli studenti.


Art. 3.

        1. Le università, con le modalità stabilite con proprio regolamento, provvedono a videoregistrare le lezioni tenute dai docenti e ne curano la conservazione e l'utilizzo.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le università provvedono a formare un apposito archivio presso il quale conservare i nastri originali per almeno due anni dal termine dell'anno accademico in cui sono stati registrati.

Art. 4.

        1. La trasmissione, la duplicazione, o, comunque, la diffusione con qualsiasi strumento tecnico e su qualunque supporto della registrazione delle lezioni non attribuiscono ai docenti alcun diritto di utilizzazione economica, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che resta di competenza di ciascuna università.
        2. Le università hanno il diritto di utilizzare le immagini registrate nel corso dell'attività accademica dei docenti e degli studenti.


Art. 5.

        1. Prima di avviare l'attività di didattica a distanza le università disciplinano, con apposito regolamento, lo svolgimento delle lezioni con sistemi di videoconferenza.



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