XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 468
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Non si fa luogo alla seconda deliberazione per le leggi
costituzionali concernenti gli statuti speciali di autonomia
delle regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta qualora l'iniziativa
legislativa sia esercitata dalla regione interessata con
deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi
dei componenti il consiglio e purché il testo approvato dalle
Camere corrisponda a quello adottato dal consiglio
regionale.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata da ciascuna Camera con il voto favorevole dei due
terzi dei suoi componenti nella seconda votazione o nel caso
di leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali di
autonomia approvate nel testo adottato dal consiglio regionale
interessato".