XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 467




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo le parole: "è trasformato in fondazione", sono inserite le seguenti: ", assume la denominazione di Istituto nazionale per il dramma antico di Siracusa";

                b) al comma 2, le parole: "ed ha sede legale in Roma" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha sede legale, operativa e amministrativa in Siracusa".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, le parole: "sentito il comitato scientifico," sono soppresse.


Art. 3.

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è sostituito dal seguente:

        "1. L'Istituto ha le seguenti finalità:

                a) promuovere ogni attività culturale, artistica e scientifica riguardante il teatro e l'arte teatrale della classicità greca e latina;

                b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri antichi teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;

                c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie e studi specializzati e della rivista dell'Istituto; curare ed incrementare la biblioteca dell'Istituto;

                d) provvedere alla organizzazione di congressi, convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;

                e) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro istituita dall'Istituto nel 1984 ed intitolata al professor Giusto Monaco".


Art. 4.

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "il comitato scientifico" sono soppresse;

                b) al comma 2, le parole: "e del comitato scientifico" sono soppresse;

                c) al comma 3, le parole: "per una sola volta" sono soppresse.


Art. 5.

        1. L'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo, ed è composto:

                a) dal sindaco di Siracusa, che è il presidente dell'Istituto;

                b) da due consiglieri rispettivamente designati uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni e le attività culturali;

                c) da due consiglieri designati dalla regione siciliana;

                d) da un consigliere designato dalla Provincia regionale di Siracusa;
                e) da un consigliere designato dalla consulta di cui all'articolo 6;

                f) da uno a tre consiglieri, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano la partecipazione al patrimonio in una misura stabilita dallo statuto.

            2. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
            3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale e con comprovate capacità organizzative. I componenti di cui al comma 1, lettera b), ed il soggetto di cui all'articolo 6-bis devono essere prescelti tra personalità di chiara fama nel campo degli studi sul teatro antico.
            4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e, nella adozione degli atti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. In particolare il consiglio di amministrazione:

                a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

                b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

                c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

                d) nomina e revoca il sovrintendente di cui all'articolo 6-bis;

                e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali;

                f) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali della fondazione;

                g) nomina e revoca il direttore generale dell'Istituto;

                h) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la misura dell'indennità spettante al presidente, al sovrintendente di cui all'articolo 6-bis, agli altri componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

            5. Il sovrintendente di cui all'articolo 6-bis partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
            6. Il direttore generale dell'Istituto di cui al comma 4, lettera g), partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.
            7. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione".


Art. 6.

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Consulta).- 1. E' istituita con atto pubblico la consulta dell'Istituto che assume la qualificazione giuridica di libera associazione.
            2. La consulta, che ha sede presso l'Istituto, delibera un regolamento interno ed elegge nel proprio ambito un presidente ed un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
            3. La consulta ha la funzione di:

                a) promuovere ogni iniziativa intesa a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto secondo la volontà dei fondatori del 1913 e nella continuità delle sue esperienze;

                b) sviluppare l'interesse generale per il teatro classico ed in particolare per la tutela del teatro greco di Siracusa con validi inserimenti nella realtà culturale cittadina, nazionale ed internazionale;

                c) partecipare all'attività del consiglio di amministrazione allo scopo di rendere attiva e presente la tradizione dell'Istituto di cui vuole essere custode".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 6-bis.- (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente dell'Istituto dirige e coordina, in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e del vincolo di bilancio, l'attività istituzionale dell'Istituto".


Art. 8.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "5-bis. L'Istituto può avvalersi di organi appartenenti ad altri enti pubblici in conformità all'articolo 14, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".


Art. 9.

        1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

                "b-bis) un contributo statale annuo di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per lo svolgimento delle specifiche attività di promozione culturale;";

                b) al comma 1-bis, le parole: "non inferiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 2 per cento".

Art. 10.

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - (Norme transitorie). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi preesistenti. Qualora, alla scadenza di tale termine, il consiglio di amministrazione non sia stato nominato, l'autorità di governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del nuovo consiglio di amministrazione.
            2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il nuovo statuto che viene approvato entro due mesi dalla sua ricezione con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".


Art. 11.

        1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione