XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 467
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "è trasformato in
fondazione", sono inserite le seguenti: ", assume la
denominazione di Istituto nazionale per il dramma antico di
Siracusa";
b) al comma 2, le parole: "ed ha sede legale in
Roma" sono sostituite dalle seguenti: "ed ha sede legale,
operativa e amministrativa in Siracusa".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, le parole: "sentito il comitato
scientifico," sono soppresse.
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, è sostituito dal seguente:
"1. L'Istituto ha le seguenti finalità:
a) promuovere ogni attività culturale, artistica e
scientifica riguardante il teatro e l'arte teatrale della
classicità greca e latina;
b) provvedere alla produzione ed alla
rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel
teatro greco di Siracusa, in altri antichi teatri ed in
ambienti di particolare rilievo culturale;
c) curare la pubblicazione dei testi classici,
delle monografie e studi specializzati e della rivista
dell'Istituto; curare ed incrementare la biblioteca
dell'Istituto;
d) provvedere alla organizzazione di congressi,
convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi
della classicità greca e latina;
e) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo
della scuola di teatro istituita dall'Istituto nel 1984 ed
intitolata al professor Giusto Monaco".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il comitato
scientifico" sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: "e del comitato
scientifico" sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: "per una sola volta"
sono soppresse.
Art. 5.
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Consiglio di amministrazione). - 1.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto
dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo,
ed è composto:
a) dal sindaco di Siracusa, che è il presidente
dell'Istituto;
b) da due consiglieri rispettivamente designati
uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed uno dal Ministro per i beni e le attività
culturali;
c) da due consiglieri designati dalla regione
siciliana;
d) da un consigliere designato dalla Provincia
regionale di Siracusa;
e) da un consigliere designato dalla consulta di
cui all'articolo 6;
f) da uno a tre consiglieri, in rappresentanza di
partecipanti privati, qualora questi raggiungano la
partecipazione al patrimonio in una misura stabilita dallo
statuto.
2. Il consiglio di amministrazione elegge al suo
interno un vice presidente che sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento.
3. I componenti del consiglio di amministrazione
sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale,
con particolare riguardo al campo teatrale e con comprovate
capacità organizzative. I componenti di cui al comma 1,
lettera b), ed il soggetto di cui all'articolo
6-bis devono essere prescelti tra personalità di chiara
fama nel campo degli studi sul teatro antico.
4. Il consiglio di amministrazione opera con la
nomina della maggioranza dei suoi componenti e, nella adozione
degli atti, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
In particolare il consiglio di amministrazione:
a) adotta lo statuto e le sue successive
modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono
ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli
uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una
adeguata relazione tecnica;
d) nomina e revoca il sovrintendente di cui
all'articolo 6-bis;
e) assegna gli stanziamenti per le attività
istituzionali;
f) delibera su tutte le materie riguardanti le
attività istituzionali e le iniziative culturali della
fondazione;
g) nomina e revoca il direttore generale
dell'Istituto;
h) determina con propria deliberazione, soggetta
all'approvazione dell'autorità di governo competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la misura
dell'indennità spettante al presidente, al sovrintendente di
cui all'articolo 6-bis, agli altri componenti del
consiglio di amministrazione, al direttore generale ed ai
componenti del collegio dei revisori dei conti, per la
partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.
5. Il sovrintendente di cui all'articolo 6-bis
partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con
voto consultivo.
6. Il direttore generale dell'Istituto di cui al
comma 4, lettera g), partecipa alle sedute del consiglio
di amministrazione con funzioni di segretario.
7. Il presidente del consiglio di amministrazione ha
la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le
attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e
cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati;
adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di
competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone
alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi
all'adozione".
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Consulta).- 1. E' istituita con
atto pubblico la consulta dell'Istituto che assume la
qualificazione giuridica di libera associazione.
2. La consulta, che ha sede presso l'Istituto,
delibera un regolamento interno ed elegge nel proprio ambito
un presidente ed un vicepresidente, che sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. La consulta ha la funzione di:
a) promuovere ogni iniziativa intesa a tutelare le
tradizioni storiche dell'Istituto secondo la volontà dei
fondatori del 1913 e nella continuità delle sue esperienze;
b) sviluppare l'interesse generale per il teatro
classico ed in particolare per la tutela del teatro greco di
Siracusa con validi inserimenti nella realtà culturale
cittadina, nazionale ed internazionale;
c) partecipare all'attività del consiglio di
amministrazione allo scopo di rendere attiva e presente la
tradizione dell'Istituto di cui vuole essere custode".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 6 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.- (Sovrintendente). - 1. Il
sovrintendente dell'Istituto dirige e coordina, in autonomia,
nel rispetto dei programmi approvati dal consiglio di
amministrazione e del vincolo di bilancio, l'attività
istituzionale dell'Istituto".
Art. 8.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'Istituto può avvalersi di organi
appartenenti ad altri enti pubblici in conformità all'articolo
14, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art. 9.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
"b-bis) un contributo statale annuo di lire 10
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per lo svolgimento delle
specifiche attività di promozione culturale;";
b) al comma 1-bis, le parole: "non inferiore
all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
inferiore al 2 per cento".
Art. 10.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie). - 1. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede alla costituzione del consiglio di
amministrazione dell'Istituto; fino a tale costituzione
restano in carica gli organi preesistenti. Qualora, alla
scadenza di tale termine, il consiglio di amministrazione non
sia stato nominato, l'autorità di governo competente in
materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per
la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla
conseguita operatività del nuovo consiglio di
amministrazione.
2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il nuovo
consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il nuovo
statuto che viene approvato entro due mesi dalla sua ricezione
con decreto dell'autorità di governo competente in materia di
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
Art. 11.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente
legge, quantificati in lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.