XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 462
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Corruzione).
1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 317. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio che riceve indebitamente
per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la
promessa in relazione al compimento, all'omissione o al
ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un
atto contrario ai doveri d'ufficio, o comunque in relazione
alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è
punito con la reclusione da tre a otto anni. La condanna
comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
Art. 2.
(Pene per il corruttore).
1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà
o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità non
dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo
di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto
contrario ai doveri d'ufficio o comunque in relazione alla sua
qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con
la reclusione da due a sei anni".
Art. 3.
(Circostanze aggravanti).
1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 318-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena
prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il
fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera,
da un funzionario o da un agente di polizia, da un
rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla
metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei
soggetti di cui al primo comma".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale
è inserito il seguente:
"La pena è raddoppiata se il fatto è commesso nelle
ipotesi previste dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981,
n. 659, e successive modificazioni".
3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della
multa da lire due milioni a lire sei milioni se la violenza o
minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o
violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue
funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 628".
Art. 4.
(Circostanza attenuante).
1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 323-bis. - ´ƒ1(Circostanza attenuante).-
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono
diminuite fino alla metà".
Art. 5.
(Confisca obbligatoria
e riparazione pecuniaria).
1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 319. - (Confisca obbligatoria e riparazione
pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per il reato di
cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una
somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di pubblico servizio.
Con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma
pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od
all'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione
pecuniaria, a favore dell'amministrazione cui il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene,
impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. Al
pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o
giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel
cui interesse sia stato commesso il reato.
Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è
citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme
previste per la citazione del responsabile civile e può
esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto".
Art. 6.
(Abrogazione).
1. L'articolo 321 del codice penale è abrogato.