XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 462




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Corruzione).

        1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 317. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".


Art. 2.

(Pene per il corruttore).

        1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Art. 3.

(Circostanze aggravanti).

        1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 318-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
        La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".

        2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:

        "La pena è raddoppiata se il fatto è commesso nelle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni".

        3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628".


Art. 4.

(Circostanza attenuante).

        1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 323-bis. - ´ƒ1(Circostanza attenuante).- Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino alla metà".


Art. 5.

(Confisca obbligatoria
e riparazione pecuniaria).

        1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 319. - (Confisca obbligatoria e riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
        Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria, a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato.
        Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto".


Art. 6.

(Abrogazione).

        1. L'articolo 321 del codice penale è abrogato.



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