XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 456
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere.
L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione della proposta di
delegazione".