XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 456




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
        L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione della proposta di delegazione".



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