XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 447
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal seguente:
"Art. 222 - (Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati) - 1. Quando da una violazione
delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della
revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente è da tre a otto mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente è da uno a due anni.
Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due a cinque
anni.
3. Il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
nell'ipotesi di recidiva specifica reiterata verificatasi
entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della
condanna definitiva per la prima violazione.
4. Durante il periodo di sospensione della patente
di guida il titolare della medesima è tenuto a prestare,
almeno una volta alla settimana, servizio come volontario
presso le unità di soccorso della Croce rossa italiana".