XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 445




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo 1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i princìpi generali, le procedure, le norme-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
        3. Fino alla emanazione da parte delle regioni, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge.
        4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi contenuti nella presente legge secondo quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Oggetto della disciplina).

        1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
        2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti, negativi e positivi, di un progetto e delle sue principali alternative sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. Il progetto viene considerato nell'intero ciclo di vita dell'opera, dalla realizzazione all'esercizio, allo smantellamento.
        3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le autorizzazioni ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori relativi ai progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
        4. Sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni.
        5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle autorizzazioni per impianti esistenti.
        6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche significative o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero un impatto ambientale significativo. Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
        7. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
        8. Il progetto di modifica di un impianto industriale localizzato su sito registrato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, prevista nel programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto ai sensi del citato regolamento, o la modifica di un impianto industriale prevista nell'accordo di programma stipulato dall'autorità competente per conseguire analoghi obiettivi è comunicato dal committente all'autorità competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.
        9. Per i progetti di cui al comma 6, il committente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non significativa o migliorativa in termini di prestazione ambientale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.
        10. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, possono essere individuati soglie e criteri per la determinazione delle modifiche progettuali non significative, ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché soglie e criteri per l'esclusione dalla medesima procedura di specifiche categorie progettuali, fatte salve quelle previste dall'Allegato I alla direttiva 85/337/CEE, come sostituito dalla direttiva 97/11/CE.
        11. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.
        12. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.


Art. 3.

(Norme di organizzazione).

        1. Il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Dal 1^ gennaio 2000 la commissione è incrementata di 20 unità. Il complessivo onere è determinato in lire 4.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".
        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente la commissione di cui al comma 1 è organizzata in sezioni. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nelle materie inerenti alla valutazione di impatto ambientale o infavore dei soggetti interessati alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
        3. Con regolamento da emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.


Art. 4.

(Soggetti del procedimento).

        1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente, l'autorità competente e il pubblico interessato.
        2. Ai sensi della presente legge, si intende:

                a) per committente, il soggetto, pubblico o privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

                b) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale;

                c) per pubblico interessato, una o più persone fisiche o giuridiche, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi che possono essere interessati dalle potenziali modifiche della qualità ambientale, o che hanno interesse nel processo decisionale, nonché le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale come individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Art. 5.

(Istruttoria preliminare).

        1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, attraverso la consultazione con il committente che ne faccia richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.
        2. La fase di istruttoria preliminare di cui al comma 1 si svolge a partire dal progetto preliminare. Vengono esaminate le condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. La fase di istruttoria preliminare, che costituisce parte integrante della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione del progetto preliminare. L'autorità competente esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, l'autorità indica le condizioni per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale i necessari atti di consenso.
        3. Nella fase di istruttoria preliminare e nel rispetto del termine di cui al comma 2, può essere convocata una conferenza di servizi al fine di una verifica contestuale degli interessi coinvolti nelle materie inerenti la valutazione dell'impatto ambientale nonché delle condizioni per la presentazione dell'istanza o del progetto definitivo al fine dell'acquisizione dei necessari atti di assenso.
        4. L'autorità competente può concludere con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le altre amministrazioni interessate accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in applicazione delle disposizioni della presente legge anche al fine della verifica della completezza dello studio di impatto ambientale in ordine agli aspetti relativi al patrimonio architettonico e archeologico ed al paesaggio nonché ai fini dello svolgimento della inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.
        5. Il committente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.
        6. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle predette informazioni.
        7. Le informazioni dovranno essere appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente di raccogliere i relativi dati, nonché fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
        8. L'autorità competente verifica la completezza dello studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.
        9. Nei casi in cui si sia svolta la fase di istruttoria preliminare di cui al presente articolo, il termine di duecentoquaranta giorni di cui all'articolo 7, comma 3, è ridotto a duecentodieci giorni; nei medesimi casi, qualora non venga disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 9, il predetto termine è ulteriormente ridotto a centottanta giorni. Il termine è comunque sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa.


Capo II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI
E DEI PROGRAMMI


Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale).

        1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, e successive modificazioni, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale di cui al comma 1.
        3. Le informazioni e valutazioni concernenti piani e programmi, acquisite ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 11, sono tenute in conto sia nella fase di verifica di cui all'articolo 2, comma 9, sia nella fase di istruttoria preliminare di cui all'articolo 5 e costituiscono documentazione istruttoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3.


Capo III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE


Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale).

        1. Il progetto definitivo come individuato dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni territorialmente interessati.
        2. Nel caso di opere ed impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale può essere trasmesso all'autorità competente anche per il tramite della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998; in caso di mancato esercizio di tale facoltà, il committente comunica comunque alla predetta struttura l'avvenuta trasmissione del progetto all'autorità competente.
        3. Il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni interessate, ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente senza che il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni si siano espresse, provvede entro duecentoquaranta giorni dalla stessa data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i princìpi della tutela ambientale, sulla base della verifica del rispetto delle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale definite nella fase di istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 9.
        4. Qualora non sia disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 9, il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 3 è ridotto a duecentodieci giorni.

        5. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda pareri, nullaosta, autorizzazioni, necessari ai fini delle predette valutazioni.
        6. Qualora dall'esame del progetto risulti il suo assoluto contrasto con le esigenze di salvaguardia di un bene sottoposto a tutela ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,n. 490, o degli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 3l2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il Ministro per i beni e le attività culturali ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale viene conclusa con provvedimento di valutazione negativa.
        7. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma 3, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei ministri.
        8. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche di competenza statale ritenute di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre la valutazione dell'impatto ambientale al Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.
        9. Nei casi di cui al comma 2, decorso il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga non superiore a novanta giorni da disporre con apposita delibera del Consiglio dei ministri, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, che provvede a verificare l'effettivo decorso dei termini, ovvero su richiesta del committente per il tramite della predetta struttura, convoca entro i successivi cinque giorni una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        10. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente indìce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 5. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
        11. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 10, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
        12. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura dell'autorità competente nella Gazzetta Ufficiale e, in caso di provvedimento positivo, a cura del committente su un quotidiano a diffusione nazionale entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
        13. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione definitiva dell'opera. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga motivata concessa, su istanza del committente, dall'autorità che ha emanato il predetto provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
        14. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.


Art. 8.

(Misure minime di pubblicità).

        1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del committente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 9, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.


Art. 9.

(Inchiesta pubblica).

        1. Il pubblico interessato può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate.
        2. Il Ministero dell'ambiente può disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica.
        3. L'inchiesta pubblica è obbligatoriamente disposta qualora essa venga richiesta, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, da una o più regioni o da uno o più enti locali interessati. In tali casi, il Ministero dell'ambiente dispone l'inchiesta, dandone comunicazione alle regioni e agli enti locali interessati. Entro dieci giorni dalla comunicazione, le regioni o le province delegate designano il presidente dell'inchiesta pubblica; in mancanza, alla designazione provvede il Ministero dell'ambiente. Il presidente dell'inchiesta pubblica è nominato dal Ministro dell'ambiente. All'inchiesta pubblica partecipano, nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a compensi, componenti della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, a tale scopo designati dal Ministero dell'ambiente. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite nell'allegato D annesso alla presente legge.
        4. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni dalla data di trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, al Ministero dell'ambiente ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.
        5. Qualora non sia stata disposta l'inchiesta pubblica, il Ministero dell'ambiente, prima della conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, può chiamare ad un contraddittorio il committente, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
        6. Quando il committente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.


Art. 10.

(Progetti di particolare
interesse ambientale).

        1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/ CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale.


Capo IV

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI
COMPETENZA REGIONALE


Art. 11.

(Piani e programmi di rilievo regionale).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi, ivi inclusi i piani paesaggistici e territoriali, di competenza delle regioni.
        2. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma 1 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche.
        3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.


Art. 12.

(Progetti di competenza regionale).

        1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996.
        2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente.
        3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.
        4. Le regioni, per i lavori ed opere di difesa ambientale, previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e derivanti da obblighi prescritti da direttive comunitarie o dai programmi nazionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiedere al Ministro dell'ambiente di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, alla commissione prevista dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 13.

(Legislazione regionale e procedure).

        1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Capo V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


Art. 14.

(Competenze e procedure per progetti con impatti
ambientali transfrontalieri).

        1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n.640, notifica i progetti allo Stato interessato.
        2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.
        3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.
        4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.


Art. 15.

(Progetti per la cooperazione
allo sviluppo).

        1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
        3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.


Capo VI

NORME TRANSITORIE, FINALI
E FINANZIARIE


Art. 16.

(Norme transitorie).

        1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A annesso alla medesima, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stata iniziata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso l'autorità competente o sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale.
        2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino delle competenze fra Stato e regioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; entro il medesimo termine, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede altresì alla integrazione dell'allegato A dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale, nonché alle ulteriori modifiche dello stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle direttive 97/11/CE e 96/61/CE secondo le disposizioni della presente legge. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
        3. In ordine alle funzioni e ai compiti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        4. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A annesso alla presente legge provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.


Art. 17.

(Misure di tutela).

        1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
        2. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al committente di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente e alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, il committente è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
        3. Il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e i provvedimenti per il ripristino ambientale.
        4. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere adeguati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.
        5. Con le stesse modalità di cui al comma 4, sono disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di valutazione dell'impatto ambientale sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.


Art. 18.

(Sanzioni).

        1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
        2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile da parte dell'autorità competente. L'introito derivante dalla applicazione della sanzione amministrativa, da parte della medesima autorità, è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza delle norme.

Art. 19.

(Norme di attuazione e finanziarie).

        1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi dell'impatto ambientale da parte del committente sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.
        2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 750 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, di cui lire 2.376 milioni annue destinate al finanziamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Al pagamento dei compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di cui all'allegato D annesso alla presente legge nel limite della spesa autorizzata dal presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti locali interessati.
        3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, per i progetti di competenza statale, e dalla competente autorità regionale, per quelli di competenza regionale, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere a carico del committente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. Nel caso di progetti di competenza statale, tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Per i progetti di competenza regionale, la quota è versata all'entrata del bilancio regionale.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 750 milioni per l'anno 2002 e a lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI



Allegato A

(V. articolo 2, comma 4)


CATEGORIE PROGETTUALI



          1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
          2. a) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW;

                b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

          3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

                b) Impianti destinati:

                alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;

                al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;

                allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;

                esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

                esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

                c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

          4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
          5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

                a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

                b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

                c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

                d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
                e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

                f) per la fabbricazione di esplosivi.

          6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

                b) Costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;

                c) Costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

          7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

                b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

          8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9, della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
          9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.
          10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.
          11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n.36.
          12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.
          13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.100.
          14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.
          15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
          16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
          17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.
          18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.
          19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.
          20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.
          21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.
          22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
          23. a) Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

                b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

                c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;

                d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

                e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

          24. Attività di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4.
          25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.526.
          26. Impianti di gassificazione e liquefazione.



Allegato B

(V. articolo 2, comma 9)


CRITERI Dl SELEZIONE



1. Caratteristiche dei progetti

          Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

              delle dimensioni del progetto;

              del cumulo con altri progetti;

              dell'utilizzazione di risorse naturali;

              della produzione di rifiuti;

              dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

              del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.


2. Localizzazione dei progetti

          Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

              dell'utilizzazione attuale del territorio;

              della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

              della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

                a) zone umide;

                b) zone costiere;

                c) zone montuose o forestali;

                d) riserve e parchi naturali;

                e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

                f) zone protette ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e degli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

                g) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
                h) zone a forte densità demografica;

                i) zone di importanza storica, culturale o archeologica.


3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

          Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

              della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

              della natura transfrontaliera dell'impatto;

              dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

              della probabilità dell'impatto;

              della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.



Allegato C

(V. articolo 5, comma 5)


INFORMAZIONI AMBIENTALI


          1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

                a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

                b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

                c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

                d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

          2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
          3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
          4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

                a) dovuti all'esistenza del progetto;

                b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

                c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

                nonché la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
          5. I rapporti di sicurezza nel caso di progetti ricadenti nel campo di applicazione della normativa relativa al recepimento della direttiva 96/82/CE sui rischi di incidenti rilevanti.
          6. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
          7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
          8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.



Allegato D

(V. articolo 9, comma 3)


INCHIESTA PUBBLICA


          1. Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto nell'ambito del personale dello Stato, delle regioni o delle province con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da due esperti, di comprovata competenza nel settore, designati entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stata disposta l'inchiesta pubblica, dalla provincia e dai comuni interessati. La mancata designazione non pregiudica lo svolgimento dell'inchiesta. Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'ambiente.
          2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dal committente.
          3. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza all'oggetto dell'inchiesta pubblica, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con il committente, i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse ed il pubblico interessato. Il committente può presentare osservazioni alle memorie presentate.
          4. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



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