XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 445
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della
direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo
1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24
settembre 1996, definisce i princìpi generali, le procedure,
le norme-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente nei progetti
aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni della
presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Fino alla emanazione da parte delle regioni, nelle
materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai
principi contenuti nella presente legge, si applicano le
disposizioni regionali vigenti, in quanto compatibili con la
presente legge, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2,
4 e 5 della presente legge.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti ai princìpi contenuti nella presente legge secondo
quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Oggetto della disciplina).
1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo
di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo
complesso, di proteggere e migliorare la salute e la
qualità della vita umana, di mantenere la capacità
riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di
salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere
l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo
delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio
culturale, architettonico ed archeologico.
2. La valutazione dell'impatto ambientale individua,
descrive e valuta, in modo appropriato ed integrato in
un'unica procedura per ciascun caso e conformemente agli
articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti, negativi
e positivi, di un progetto e delle sue principali
alternative sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e
sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli impianti. Il progetto viene considerato nell'intero
ciclo di vita dell'opera, dalla realizzazione all'esercizio,
allo smantellamento.
3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione
ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di
tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia
ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti
locali, ivi incluse le autorizzazioni ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e deve
intervenire prima del rilascio del provvedimento
amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione
dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di
realizzazione dei lavori relativi ai progetti di cui al
comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori
senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della
conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della
determinazione di conclusione del procedimento. L'iter
autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Sono sottoposti alla valutazione dell'impatto
ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti
dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla
presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive
modificazioni.
5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a
progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai
progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle
autorizzazioni per impianti esistenti.
6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto
ambientale le modifiche significative o gli ampliamenti di
progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione, che avrebbero un impatto ambientale
significativo. Nel caso di progetti di rilevanza regionale
l'autorità competente determina, secondo la procedura di
verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale.
7. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione
dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di
progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette, come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. Il progetto di modifica di un impianto industriale
localizzato su sito registrato ai sensi del regolamento (CEE)
n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, prevista nel
programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto
ai sensi del citato regolamento, o la modifica di un impianto
industriale prevista nell'accordo di programma stipulato
dall'autorità competente per conseguire analoghi obiettivi è
comunicato dal committente all'autorità competente in materia
di valutazione dell'impatto ambientale, che si pronuncia entro
novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.
9. Per i progetti di cui al comma 6, il committente
trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un
sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a
documentare la natura non significativa o migliorativa in
termini di prestazione ambientale della modifica ai fini
dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto
ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla
presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per
l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale. L'autorità competente può richiedere, per una sola
volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si
intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione
della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il
progetto si intende escluso dalla procedura.
10. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, possono essere individuati soglie e
criteri per la determinazione delle modifiche progettuali non
significative, ai fini dell'esclusione dalla procedura di
valutazione dell'impatto ambientale, nonché soglie e criteri
per l'esclusione dalla medesima procedura di specifiche
categorie progettuali, fatte salve quelle previste
dall'Allegato I alla direttiva 85/337/CEE, come sostituito
dalla direttiva 97/11/CE.
11. Sono esclusi dalla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare
l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero
dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la
disponibilità per il pubblico delle informazioni relative
all'intervento ed alle ragioni della deroga.
12. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla
realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di
valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto
medesimo.
Art. 3.
(Norme di organizzazione).
1. Il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione
di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Dal 1^
gennaio 2000 la commissione è incrementata di 20 unità. Il
complessivo onere è determinato in lire 4.750 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000".
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente la commissione
di cui al comma 1 è organizzata in sezioni. I membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza
nelle materie inerenti alla valutazione di impatto ambientale
o infavore dei soggetti interessati alle procedure di
valutazione dell'impatto ambientale, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche in partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o,
se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato.
3. Con regolamento da emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita
presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una
struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione
dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di
monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di
valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 4.
(Soggetti del procedimento).
1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sono il committente, l'autorità competente e il
pubblico interessato.
2. Ai sensi della presente legge, si intende:
a) per committente, il soggetto, pubblico o
privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione
che consente in via definitiva la realizzazione del
progetto;
b) per autorità competente, l'amministrazione o
l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto
ambientale;
c) per pubblico interessato, una o più persone
fisiche o giuridiche, le loro associazioni, organizzazioni o
gruppi che possono essere interessati dalle potenziali
modifiche della qualità ambientale, o che hanno interesse nel
processo decisionale, nonché le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale come individuate ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n.
349.
Art. 5.
(Istruttoria preliminare).
1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una
fase di istruttoria preliminare per l'elaborazione dello
studio di impatto ambientale, attraverso la consultazione
con il committente che ne faccia richiesta. L'autorità
competente garantisce altresì la partecipazione del
committente alle successive fasi procedurali e assicura lo
scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti
privati e i soggetti della pubblica amministrazione
interessati al provvedimento.
2. La fase di istruttoria preliminare di cui al comma 1 si
svolge a partire dal progetto preliminare. Vengono esaminate
le condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale. La fase di istruttoria preliminare, che
costituisce parte integrante della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale, si conclude entro novanta giorni
dalla presentazione del progetto preliminare. L'autorità
competente esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano,
l'autorità indica le condizioni per ottenere in sede di
presentazione del progetto definitivo e dello studio di
impatto ambientale i necessari atti di consenso.
3. Nella fase di istruttoria preliminare e nel rispetto
del termine di cui al comma 2, può essere convocata una
conferenza di servizi al fine di una verifica contestuale
degli interessi coinvolti nelle materie inerenti la
valutazione dell'impatto ambientale nonché delle condizioni
per la presentazione dell'istanza o del progetto definitivo al
fine dell'acquisizione dei necessari atti di assenso.
4. L'autorità competente può concludere con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con le altre
amministrazioni interessate accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
in applicazione delle disposizioni della presente legge anche
al fine della verifica della completezza dello studio di
impatto ambientale in ordine agli aspetti relativi al
patrimonio architettonico e archeologico ed al paesaggio
nonché ai fini dello svolgimento della inchiesta pubblica di
cui all'articolo 9.
5. Il committente predispone a proprie spese lo studio
di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e
informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C
alla presente legge.
6. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione
progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il
committente può richiedere all'autorità competente le modalità
e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle
informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello
studio di impatto ambientale. Le informazioni che il
committente deve fornire comprendono almeno: una descrizione
del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste
per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti
effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal committente, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto
ambientale; una sintesi non tecnica delle predette
informazioni.
7. Le informazioni dovranno essere appropriate ad una
determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle
caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di un
tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le
informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità
per il committente di raccogliere i relativi dati, nonché fra
l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili.
8. L'autorità competente verifica la completezza dello
studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze
non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per
l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni
necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni
di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a
decorrere dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Nel caso in cui il committente non abbia
provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di
verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di
reiezione.
9. Nei casi in cui si sia svolta la fase di istruttoria
preliminare di cui al presente articolo, il termine di
duecentoquaranta giorni di cui all'articolo 7, comma 3, è
ridotto a duecentodieci giorni; nei medesimi casi, qualora non
venga disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 9,
il predetto termine è ulteriormente ridotto a centottanta
giorni. Il termine è comunque sospeso nel caso di richiesta di
documentazione integrativa.
Capo II
IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI
E DEI PROGRAMMI
Art. 6.
(Piani e programmi di rilievo nazionale).
1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di
infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e
le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, e successive
modificazioni, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi
di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con
gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli
accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle
leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, nonché previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le
modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, di cui
alla presente legge, si applicano alla valutazione e
all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale
di cui al comma 1.
3. Le informazioni e valutazioni concernenti piani e
programmi, acquisite ai sensi del presente articolo e del
successivo articolo 11, sono tenute in conto sia nella fase di
verifica di cui all'articolo 2, comma 9, sia nella fase di
istruttoria preliminare di cui all'articolo 5 e costituiscono
documentazione istruttoria ai sensi dell'articolo 7, comma
3.
Capo III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE
Art. 7.
(Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale).
1. Il progetto definitivo come individuato dall'articolo
16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, comprendente lo studio di impatto
ambientale, relativo ad una delle categorie individuate
all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal
committente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i
beni e le attività culturali ed alla regione o alle regioni
interessate e al comune o ai comuni territorialmente
interessati.
2. Nel caso di opere ed impianti rientranti nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, il progetto definitivo comprendente lo
studio di impatto ambientale può essere trasmesso all'autorità
competente anche per il tramite della struttura di cui
all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 447 del 1998; in caso di mancato esercizio
di tale facoltà, il committente comunica comunque alla
predetta struttura l'avvenuta trasmissione del progetto
all'autorità competente.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministero per
i beni e le attività culturali e le regioni interessate,
ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione
della documentazione di cui al comma 1 da parte del
committente senza che il Ministero per i beni e le attività
culturali e le regioni si siano espresse, provvede entro
duecentoquaranta giorni dalla stessa data di trasmissione
della documentazione di cui al comma 1 alla valutazione
della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni
alle quali questo soddisfa i princìpi della tutela ambientale,
sulla base della verifica del rispetto delle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale
definite nella fase di istruttoria preliminare di cui
all'articolo 5, della documentazione istruttoria o comunque
disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso
dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta ai sensi
dell'articolo 9.
4. Qualora non sia disposta l'inchiesta pubblica ai sensi
dell'articolo 9, il termine di duecentoquaranta giorni di cui
al comma 3 è ridotto a duecentodieci giorni.
5. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle
amministrazioni competenti, nel caso in cui la realizzazione
del progetto preveda pareri, nullaosta, autorizzazioni,
necessari ai fini delle predette valutazioni.
6. Qualora dall'esame del progetto risulti il suo assoluto
contrasto con le esigenze di salvaguardia di un bene
sottoposto a tutela ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999,n. 490, o degli articoli
1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 3l2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, il Ministro per i beni e le attività
culturali ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente entro
novanta giorni dalla trasmissione del progetto e la procedura
di valutazione dell'impatto ambientale viene conclusa con
provvedimento di valutazione negativa.
7. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i
termini di cui al comma 3, la questione è rimessa, entro
sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei
successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e
complessità il predetto termine di trenta giorni può essere
prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del
Consiglio dei ministri.
8. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche di
competenza statale ritenute di particolare rilevanza ai fini
dell'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi del
Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri può
sottoporre la valutazione dell'impatto ambientale al Consiglio
dei ministri secondo le modalità previste dalla legge 23
agosto 1988, n. 400.
9. Nei casi di cui al comma 2, decorso il termine di
duecentoquaranta giorni di cui al comma 3, fatta salva la
possibilità di proroga non superiore a novanta giorni da
disporre con apposita delibera del Consiglio dei ministri, il
sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso
la struttura di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, che provvede a verificare l'effettivo decorso
dei termini, ovvero su richiesta del committente per il
tramite della predetta struttura, convoca entro i successivi
cinque giorni una conferenza di servizi, che si svolge ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
10. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di
pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai
fini di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente indìce, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla
conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza
ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione
di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per
i beni e le attività culturali e delle altre
amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 5. Le
determinazioni concordate nella conferenza tra le
amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo
della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di
rispettiva competenza.
11. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma
10, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare
lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini
della semplificazione delle procedure.
12. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione
dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo
stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura
dell'autorità competente nella Gazzetta Ufficiale e,
in caso di provvedimento positivo, a cura del committente
su un quotidiano a diffusione nazionale entro trenta giorni
dall'avvenuta notifica del provvedimento. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati.
13. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione definitiva dell'opera.
In relazione alle caratteristiche del progetto il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale può
stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo
proroga motivata concessa, su istanza del committente,
dall'autorità che ha emanato il predetto provvedimento,
la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve
essere reiterata.
14. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro
mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente
legge e degli adeguamenti normativi regionali.
Art. 8.
(Misure minime di pubblicità).
1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo
7, comma 1, il committente provvede a sua cura e sue spese
alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed
almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella
regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati
dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio
secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, contenente comunque
l'indicazione del committente e del progetto, la sua
localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso,
relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento
dell'intervento, nonché il luogo ove è possibile prendere
visione degli atti. Tali forme di pubblicità tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma
9, e le decorrenze dei termini devono essere messi a
disposizione del pubblico.
Art. 9.
(Inchiesta pubblica).
1. Il pubblico interessato può presentare in forma scritta
all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8,
comma 1. Il giudizio di valutazione dell'impatto ambientale
considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le
osservazioni presentate.
2. Il Ministero dell'ambiente può disporre lo svolgimento
dell'inchiesta pubblica.
3. L'inchiesta pubblica è obbligatoriamente disposta
qualora essa venga richiesta, entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, da una o più
regioni o da uno o più enti locali interessati. In tali casi,
il Ministero dell'ambiente dispone l'inchiesta, dandone
comunicazione alle regioni e agli enti locali interessati.
Entro dieci giorni dalla comunicazione, le regioni o le
province delegate designano il presidente dell'inchiesta
pubblica; in mancanza, alla designazione provvede il Ministero
dell'ambiente. Il presidente dell'inchiesta pubblica è
nominato dal Ministro dell'ambiente. All'inchiesta pubblica
partecipano, nell'esercizio delle loro funzioni e senza
diritto a compensi, componenti della commissione di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come modificato dall'articolo 3 della presente legge, a tale
scopo designati dal Ministero dell'ambiente. Le modalità di
svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite
nell'allegato D annesso alla presente legge.
4. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione
sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono
trasmessi entro novanta giorni dalla data di trasmissione di
cui all'articolo 7, comma 1, al Ministero dell'ambiente ed
acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di
valutazione dell'impatto ambientale.
5. Qualora non sia stata disposta l'inchiesta pubblica, il
Ministero dell'ambiente, prima della conclusione della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale, può chiamare
ad un contraddittorio il committente, rappresentanti delle
regioni e degli enti locali interessati, i soggetti che hanno
presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
6. Quando il committente intende uniformare, in tutto o in
parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi
emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente,
indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la
decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo
corso con il deposito del progetto così modificato.
Art. 10.
(Progetti di particolare
interesse ambientale).
1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla
vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative
interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente
anche su richiesta della regione o delle regioni interessate,
possono essere individuate singole tipologie progettuali,
comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata
direttiva 85/337/ CEE, come sostituiti dalla direttiva
97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto
ambientale.
Capo IV
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI
COMPETENZA REGIONALE
Art. 11.
(Piani e programmi di rilievo regionale).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso
le quali applicare i princìpi della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle
disposizioni della presente legge, alla valutazione ed
approvazione di piani e programmi, ivi inclusi i piani
paesaggistici e territoriali, di competenza delle
regioni.
2. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma
1 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei
cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi
esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è
proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per
i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di
inchieste pubbliche.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la
regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 6 della presente legge.
Art. 12.
(Progetti di competenza regionale).
1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui
agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210
del 7 settembre 1996.
2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al
rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza
per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto
ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati
territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra
regioni circa gli effetti ambientali di un progetto
localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro dell'ambiente, può disporre che si applichi la
procedura prevista al capo III della presente legge. Tale
procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia
dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del
Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio
dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui
territorio il progetto deve essere realizzato.
4. Le regioni, per i lavori ed opere di difesa ambientale,
previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e derivanti da
obblighi prescritti da direttive comunitarie o dai programmi
nazionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
richiedere al Ministro dell'ambiente di affidare l'istruttoria
relativa alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7 settembre 1996, alla commissione prevista dall'articolo
3 della presente legge.
Art. 13.
(Legislazione regionale e procedure).
1. Le regioni adeguano la propria normativa alle
disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
Capo V
PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 14.
(Competenze e procedure per progetti con impatti
ambientali transfrontalieri).
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro
dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e
per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta
a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre
1994, n.640, notifica i progetti allo Stato interessato.
2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente, caso
per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità
di informazione e partecipazione del pubblico di detto
Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di
loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere
impatti ambientali transfrontalieri.
4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la
documentazione per la consultazione tra gli Stati e per
l'informazione della popolazione interessata. Tale
documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il
progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli
impatti ambientali transfrontalieri.
Art. 15.
(Progetti per la cooperazione
allo sviluppo).
1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti
finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che
rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2,
comma 4, nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati
con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro
degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme
tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle
diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare
in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente
legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e
dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni
internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
3. Alla verifica della conformità della valutazione
dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1
provvede il Ministero dell'ambiente secondo le modalità e
le norme tecniche di cui al comma 2.
Capo VI
NORME TRANSITORIE, FINALI
E FINANZIARIE
Art. 16.
(Norme transitorie).
1. Il procedimento di cui alla presente legge non si
applica ai progetti elencati nell'allegato A annesso alla
medesima, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stata
iniziata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale
con la presentazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale presso l'autorità competente o sia stato
espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia
già intervenuta l'approvazione finale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge si provvede al riordino delle competenze
fra Stato e regioni, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; entro
il medesimo termine, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, si provvede altresì alla integrazione
dell'allegato A dell'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7 settembre 1996, con le tipologie progettuali di cui
all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza
statale, nonché alle ulteriori modifiche dello stesso decreto
necessarie ai fini del recepimento delle direttive 97/11/CE e
96/61/CE secondo le disposizioni della presente legge. Fino
all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le
competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già
disciplinate con legge regionale in materia di valutazione
dell'impatto ambientale.
3. In ordine alle funzioni e ai compiti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale
resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Agli adempimenti relativi alla valutazione
dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai
numeri 16 e 22 dell'allegato A annesso alla presente legge
provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in
vigore delle leggi regionali in materia.
Art. 17.
(Misure di tutela).
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive
competenze, adottano i provvedimenti per il controllo
dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
2. Qualora si verifichino violazioni degli impegni
presi o modifiche del progetto tali da comportare
significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità
competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima
al committente di adeguare l'opera e, se necessario, ordina
la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti
cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata
semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al
Ministero dell'ambiente e alle regioni, per quanto di
rispettiva competenza, il committente è tenuto ad informare
che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
3. Il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo
le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari
previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n.
349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi
che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica
la procedura di cui alla presente legge, non siano stati
sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e i
provvedimenti per il ripristino ambientale.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento
della corrispondente normativa comunitaria, essere adeguati
gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 4, sono
disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con
la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di
valutazione dell'impatto ambientale sul rilascio
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Art. 18.
(Sanzioni).
1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono
nulli.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e
delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente, chiunque realizzi un'opera, per la quale è
prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità
dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
50 milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al 20
per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente
quantificabile da parte dell'autorità competente. L'introito
derivante dalla applicazione della sanzione amministrativa, da
parte della medesima autorità, è finalizzato al ripristino
ambientale, ovvero alla eliminazione del danno ambientale
prodotto dalla inosservanza delle norme.
Art. 19.
(Norme di attuazione e finanziarie).
1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi
dell'impatto ambientale da parte del committente sono
ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno
carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la
realizzazione dei lavori stessi.
2. Per le esigenze connesse al recepimento ed
all'attuazione della normativa comunitaria in materia di
valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la
complessiva spesa di lire 750 milioni per l'anno 2002 e di
lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, di cui
lire 2.376 milioni annue destinate al finanziamento della
commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente
legge, e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Al pagamento
dei compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica
ed ai quattro esperti di cui all'allegato D annesso alla
presente legge nel limite della spesa autorizzata dal presente
articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche nel caso
in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti locali
interessati.
3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta
in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, per i
progetti di competenza statale, e dalla competente autorità
regionale, per quelli di competenza regionale, è stabilita,
per le maggiori esigenze che si determinano per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di
onere a carico del committente in misura dell'1 per mille del
valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto
stesso. Nel caso di progetti di competenza statale, tale
quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Per i progetti di competenza regionale, la quota è versata
all'entrata del bilancio regionale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 750 milioni per l'anno 2002 e a lire 5.376 milioni annue
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATI
Allegato A
(V. articolo 2, comma 4)
CATEGORIE PROGETTUALI
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500
tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. a) Centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica di almeno 50 MW;
b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali
centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili,
la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili
nucleari irradiati;
b) Impianti destinati:
alla produzione o all'arricchimento di combustibile
nucleare;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di
10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio
dei residui radioattivi.
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra
di loro:
a) per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base;
b) per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base;
c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base
di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti);
d) per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi;
e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
di base mediante procedimento chimico o biologico;
f) per la fabbricazione di esplosivi.
6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di
decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;
b) Costruzione di autostrade e di strade
riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo
attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono
vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
c) Costruzione di nuove strade extraurbane a
quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade
esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più
corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere
di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero
progetto e non a singoli lotti del medesimo.
7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni
che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a
1.350 tonnellate;
b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e
scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti
(esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono
accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la
direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento
chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9, della
direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi di
cui all'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni.
9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica
con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi
direttamente asserviti.
10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume
di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione
di metri cubi.
11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n.36.
12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto
1990, n. 240, e successive modificazioni.
13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.100.
14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV
e di lunghezza superiore a 5 chilometri.
15. Prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi.
16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico
degli idrocarburi e sostanze pericolose.
18. Sfruttamento minerario della piattaforma
continentale.
19. Realizzazione di condotte sottomarine per il
trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero
17.
20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle
morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che
trasportano le sostanze di cui al numero 17.
21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle
acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o
ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per
anno.
22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed
il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di
miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio
decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni,
ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti
dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui
lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva
superiore a 20 ettari.
23. a) Stoccaggio di prodotti chimici,
petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000
metri cubi;
b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con
una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio
liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri
cubi;
d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di
capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
24. Attività di estrazione di litoidi in ambiente
fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente
della Repubblica emanato secondo le modalità di cui
all'articolo 17, comma 4.
25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici
di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o
uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.526.
26. Impianti di gassificazione e liquefazione.
Allegato B
(V. articolo 2, comma 9)
CRITERI Dl SELEZIONE
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere
considerate tenendo conto, in particolare:
delle dimensioni del progetto;
del cumulo con altri progetti;
dell'utilizzazione di risorse naturali;
della produzione di rifiuti;
dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in
particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle
aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei
progetti, tenendo conto, in particolare:
dell'utilizzazione attuale del territorio;
della ricchezza relativa, della qualità e della
capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona;
della capacità di carico dell'ambiente naturale, con
particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla
legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE;
f) zone protette ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e degli
articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431;
g) zone nelle quali gli standard di qualità
ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già
stati superati;
h) zone a forte densità demografica;
i) zone di importanza storica, culturale o
archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti
debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti
ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
della portata dell'impatto (area geografica e densità
della popolazione interessata);
della natura transfrontaliera dell'impatto;
dell'ordine di grandezza e della complessità
dell'impatto;
della probabilità dell'impatto;
della durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto.
Allegato C
(V. articolo 5, comma 5)
INFORMAZIONI AMBIENTALI
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione
del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
b) una descrizione delle principali
caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione,
per esempio, della natura e delle quantità dei materiali
impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei
residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto
proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con
riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non
eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle
risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le
migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in
esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta
progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una
descrizione delle alternative prese in esame e loro
comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla
fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio
architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione
tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti
(diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse
naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei
rifiuti;
nonché la descrizione da parte del committente dei
metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull'ambiente.
5. I rapporti di sicurezza nel caso di progetti ricadenti
nel campo di applicazione della normativa relativa al
recepimento della direttiva 96/82/CE sui rischi di incidenti
rilevanti.
6. Una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi
del progetto sull'ambiente.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse
sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune
tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente
nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli
effetti di cui al numero 4.
Allegato D
(V. articolo 9, comma 3)
INCHIESTA PUBBLICA
1. Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto
nell'ambito del personale dello Stato, delle regioni o delle
province con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata.
Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due
esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da due
esperti, di comprovata competenza nel settore, designati entro
dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stata disposta
l'inchiesta pubblica, dalla provincia e dai comuni
interessati. La mancata designazione non pregiudica lo
svolgimento dell'inchiesta. Gli esperti sono nominati dal
Ministro dell'ambiente.
2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1
coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche
autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di
studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dal
committente.
3. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base
all'attinenza all'oggetto dell'inchiesta pubblica, decide
sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al
pubblico, con il committente, i soggetti che hanno presentato
le memorie ammesse ed il pubblico interessato. Il committente
può presentare osservazioni alle memorie presentate.
4. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta
pubblica ed agli esperti sono determinati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.