XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 441
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. Finalità della presente legge è l'integrazione dei
documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria
e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi
riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo
scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi
della decisione politica.
Art. 2.
(Documenti di contabilità ambientale).
1. Al fine di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno
finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni
capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti
approvano, contestualmente ai documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di
contabilità ambientale, intesi come documenti riguardanti la
sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così
denominati.
2. I comuni non capoluogo di provincia, con popolazione
inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma
associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere
dall'anno finanziario 2007. I suddetti comuni possono anche
decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1 a
decorrere dall'anno finanziario 2004. Per i comuni facenti
parte di comunità montane, tali adempimenti possono essere
effettuati dalla comunità montana di appartenenza.
3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano
i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello
sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva
competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli
indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della
presente legge.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità,
struttura e contenuti dei documenti riguardanti la
sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle
risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'organizzazione ed evidenziazione delle
risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e
articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la
confrontabilità coi documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio;
b) la selezione delle informazioni contenute nei
conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in
relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei
suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio;
c) la gradualità necessaria nel grado di
specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità
ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di
avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei
conti ambientali.
5. E' istituita una Commissione per la contabilità
ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto
informativo al Governo. La Commissione è composta da tredici
esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due
indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due espressi dalle
associazioni ambientaliste. La Commissione è nominata, per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo
decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese
di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni
di lire annue.
Art. 3.
(Sistema dei conti ambientali).
1. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la
sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno
2003 lo Stato, le regioni, le province e i comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti
ambientali.
2. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la
sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti
ambientali a decorrere dall'anno 2007.
3. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme
delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico
nazionale, descrivono:
a) la consistenza e le variazioni del patrimonio
naturale;
b) le interazioni tra economia ed ambiente;
c) le spese per la prevenzione, la protezione e il
ripristino in materia ambientale.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più
decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e
contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello
istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate
all'articolo 8, comma 3, sulla base dei princìpi e dei criteri
di cui all'allegato alla presente legge e tenendo conto dei
risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle
variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche
di contabilità ambientale.
Art. 4.
(Competenze e compiti).
1. Con i decreti legislativi di cui al comma 4
dell'articolo 3 sono altresì definiti le competenze ed i
compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in
relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici
strumentali in base alle disposizioni del presente
articolo.
2. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità
economica nazionale, le azioni delle amministrazioni centrali
di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché
di supporto alla redazione dei conti ambientali e
l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità
ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti
locali.
3. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti
contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di
contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo
necessario alla redazione dei conti ambientali e formulano gli
indirizzi agli enti locali.
4. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli
strumenti contabili e assicurano il supporto informativo
necessario alla redazione dei conti ambientali.
5. L'ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione
delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera
quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di
redazione dei conti ambientali.
6. L'ANPA elabora, organizza e valida le informazioni
ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente producono ed acquisiscono le
informazioni ambientali.
7. L'ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione
di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.
Art. 5.
(Sperimentazione).
1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione
delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui
agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati
secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo,
adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno
2002 e approvano i documenti riguardanti la sostenibilità
ambientale dello sviluppo a decorrere dall'anno 2003 sulla
base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 4, e
all'articolo 3, comma 4, come definiti con decreto adottato
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1
sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente
adottato, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Con decreto adottato, entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono definite le
modalità attuative della sperimentazione dello Stato.
Art. 6.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente
legge nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468).
1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è inserito
il seguente:
"6-ter. In apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa sono altresì esposte, per unità
previsionali di base, le risorse destinate a interventi nel
settore ambientale".
2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente:
"La relazione previsionale e programmatica è integrata con
gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle
politiche adottate per l'ambiente".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere rispettivamente dall'anno 2003 e dall'anno 2002.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere di cui all'articolo 5 si provvede, nel limite
di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione
di cui all'articolo 2, comma 5, determinato in lire 500
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dalla realizzazione del sistema di
contabilità ambientale di cui alla presente legge, con
esclusione dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 5, nel
limite massimo di lire 30 miliardi a decorrere dal 2002, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti
a decorrere dalla stessa data dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. Alla determinazione della quota parte di cui al comma 3
provvede il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
(articolo 3, comma 4)
Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle
regioni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (National
Accounting Matrix including Enviromental Accounts), SERIEE
(Système Europèen de Rassemblement de l'Information Economique
sur l'Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di
pressione ambientale:
a) i conti economici integrati con indicatori
ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra
economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti
aspetti principali:
1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse
attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso
delle risorse naturali;
2) costi correnti, che comprendono i costi di misura
e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del
danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del
danno ambientale non riparato;
3) consistenza e variazioni del patrimonio
naturale;
b) il conto satellite SERIEE individua la spesa
per la protezione dell'ambiente delle pubbliche
amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:
1) i principali contesti ambientali: inquinamento
atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti,
inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e
vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio,
radiazioni;
2) i vari tipi di attività caratteristiche:
prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento,
misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e
formazione, amministrazione;
c) il sistema di indicatori settoriali di
pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e
sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività
economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali
di pressione ambientale sono da realizzare:
1) per i settori: energia, trasporti, turismo,
agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici
relativamente alle grandi opere;
2) per i temi: cambiamenti climatici,
assottigliamento della fascia di ozono, perdita di
biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione
di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico,
ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e
risorse idriche, ambiente urbano e rumore.
Le province e i comuni elaborano i conti ambientali
secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori
settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere
b) e c).