XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 439




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

                a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

                b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

        2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
        3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.
        5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.


Art. 3.

(Urbanistica).

        1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.


Art. 4.

(Prestazioni varie).

        1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.


Art. 5.

(Norme richiamate).

        1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.


Art. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e sui corsi
di diploma di specializzazione).

        1. In conformità alle disposizioni di cui al comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con uno o più decreti, emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri relativi all'ordinamento dei corsi dei diplomi di specializzazione di geometra e di perito industriale con competenza in edilizia.
        2. Il Governo è delegato ad emanare, successivamente alla istituzione dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, apportando le necessarie modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, e alla legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tale fine la nuova disciplina deve:

                a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

                1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

                2) possesso del diploma di specializzazione di geometra o del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia;

                3) effettuazione della pratica professionale per un anno, ovvero di forme di tirocinio alternativo anche durante il corso di diploma di specializzazione;

                4) possesso dell'abilitazione professionale;

                b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima della istituzione del diploma di specializzazione di geometra e del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia, di cui al comma 1;

                c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma di specializzazione di geometra e del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia, di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma transitoria).

        1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.



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