XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 439
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e
dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel
campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle
costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali,
commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e
funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato
cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di
arredo urbano.
Art. 2.
(Competenze).
1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti
industriali con specializzazione in edilizia il progetto
architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione,
la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e
amministrativo degli edifici di nuova costruzione,
l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il
recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno,
con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici
di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori
terra, oltre un piano seminterrato o interrato;
b) in zona sismica: non più di due piani fuori
terra, oltre un piano seminterrato o interrato.
2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il
collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di
geometri e dei periti industriali con specializzazione in
edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli
statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
4. Ai geometri e ai periti industriali con
specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi
edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente
articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di
manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali,
nonché di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino
interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in
cemento armato.
5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al
comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o
altri locali non abitabili.
Art. 3.
(Urbanistica).
1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei
periti industriali con specializzazione in edilizia, la
formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti
urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie
di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie
del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti
urbanistici, se superiore ad un ettaro.
Art. 4.
(Prestazioni varie).
1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e
dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la
direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di
strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di
opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e
l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed
immobili in genere, anche ai fini espropriativi o
catastali.
Art. 5.
(Norme richiamate).
1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze
professionali dei geometri e dei periti industriali con
specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11
febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n.
275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive
modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive
modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in
materia.
Art. 6.
(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e sui corsi
di diploma di specializzazione).
1. In conformità alle disposizioni di cui al comma 95
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con uno o più decreti,
emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fissa i criteri relativi all'ordinamento dei
corsi dei diplomi di specializzazione di geometra e di perito
industriale con competenza in edilizia.
2. Il Governo è delegato ad emanare, successivamente alla
istituzione dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1
ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di
perito industriale con specializzazione in edilizia,
apportando le necessarie modifiche alla legge 7 marzo 1985, n.
75, e alla legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tale fine la nuova
disciplina deve:
a) consentire rispettivamente l'iscrizione
all'albo professionale e l'esercizio della libera professione
di geometra e di perito industriale con specializzazione in
edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti
requisiti:
1) possesso della maturità tecnica di geometra o di
perito industriale con specializzazione in edilizia,
conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della
disciplina vigente;
2) possesso del diploma di specializzazione di
geometra o del diploma di specializzazione di perito
industriale con competenza in edilizia;
3) effettuazione della pratica professionale per un
anno, ovvero di forme di tirocinio alternativo anche durante
il corso di diploma di specializzazione;
4) possesso dell'abilitazione professionale;
b) garantire l'esercizio della libera professione
rispettivamente di geometra e di perito industriale con
specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano
conseguito l'abilitazione professionale prima della
istituzione del diploma di specializzazione di geometra e del
diploma di specializzazione di perito industriale con
competenza in edilizia, di cui al comma 1;
c) garantire il diritto di iscriversi
rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti
industriali con specializzazione in edilizia, una volta
completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica
subordinata prevista dall'articolo 2, secondo comma, della
legge 7 marzo 1985, n. 75, o dall'articolo 2, comma 3, lettera
a), della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi
superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano
iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica
subordinata prima dell'istituzione del diploma di
specializzazione di geometra e del diploma di specializzazione
di perito industriale con competenza in edilizia, di cui al
comma 1.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei
periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle
opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente legge.