XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 437-A-ter




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Articolo 1.

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 2.

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 3.

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. Non rientrano nei compiti della Commissione le valutazioni relative alle scelte di politica estera dei Governi.
        3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
        4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
        5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
        6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione)


Articolo 4.

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 5.

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 6.

Non vengono proposti testi alternativi


          (*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione.



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