XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 437-A-ter
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 2.
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Non rientrano nei compiti della Commissione le
valutazioni relative alle scelte di politica estera dei
Governi.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla
Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il
mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli
atti.
5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in
materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto
dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio,
professionale e bancario.
6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione)
Articolo 4.
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 5.
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 6.
Non vengono proposti testi alternativi
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra,
con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione.