XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 437
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione
di inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare
sulle vicende relative all'acquisto da parte di Telecom Italia
del 29 per cento di Telekom Serbia; sugli atti presupposti,
connessi e conseguenti all'acquisto, compiuti da Ministri, da
enti e da soggetti privati, persone giuridiche e fisiche,
competenti ed interessati; sul se e sul come tali vicende
abbiano influito, interferito e determinato fasi o atti del
procedimento di privatizzazione di Telecom Italia; sugli
investimenti esteri effettuati da STET - Società finanziaria
telefonica p.a. e da Telecom Italia nel settore delle
telecomunicazioni dal 1996 al 2001.
Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento,
entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle
indagini da essa svolte.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è
opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello
d'ufficio, professionale e bancario.
4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti
funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata
vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il
proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può
deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta
segreta.
3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.