XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 435
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I fornitori di accesso ad INTERNET, autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle
condizioni economiche applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base
del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere
di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di
accesso ad INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in
conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle
comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per
il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.