XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 435




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I fornitori di accesso ad INTERNET, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
        2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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