XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 429
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività
di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per
l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente
naturale, e finalizzata a garantire il servizio di
impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e
la salvaguardia della razza di ape italiana Apis millifera
ligustica S.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e
dalle relative norme di attuazione, e viene altresì garantita
la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di
confine.
Art. 2.
(Definizione).
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola, anche se non correlata
necessariamente dalla gestione del terreno.
Art. 3.
(Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il
polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine,
l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api a favi
mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api
a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di
api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: il sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico
a fini produttivi che prevede uno o più spostamenti
dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4.
(Modifica alla legge
12 ottobre 1982, n. 753).
1. L'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali, di intesa con il Ministero della sanità e con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il
miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche,
chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli
nonché i relativi metodi di controllo".
Art. 5.
(Produttore apistico).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in
forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.
2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita
l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici e
commerciali.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il
produttore apistico che raggiunge centoquattro giornate annue
di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tale
fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di
una giornata di lavoro l'anno.
Art. 6.
(Disciplina dell'uso dei pesticidi).
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere
sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti
fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture
arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo
di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
Art. 7.
(Documento programmatico).
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione
delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più
ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto
delle risorse ambientali, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le
organizzazioni professionali agricole rappresentative a
livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di
produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20
ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, con le
organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a
livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli
apicoltori e con le organizzazioni nazionali dei produttori
apistici, adotta un documento programmatico contenente gli
indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore
apistico, con particolare riferimento alle seguenti
materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e
tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle
specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di
accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previsti
dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e
sperimentazione apistica, anche con riferimento alla
determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze
e delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del
comparto e degli operatori apistici, con attività
promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la
migliore conoscenza dei prodotti apistici e
dell'apicoltura;
e) promozione e diffusione dei programmi di
informazione all'interno delle scuole tecniche e professionali
agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano
dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi,
delle innovazioni e delle problematiche del settore;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) sostegno delle forme associative fra apicoltori
e produttori apistici;
h) protezione degli ambienti e degli allevamenti
apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e
all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale
nel territorio;
i) incentivazione della pratica del nomadismo;
l) incentivazione della pratica
dell'impollinazione a mezzo delle api;
m) tutela e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere;
n) determinazione degli interventi economici per
la lotta contro la varroasi e altre patologie;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli
sulla qualità dei prodotti;
p) preparazione del personale per fornire agli
apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.
2. Il documento programmatico, di durata triennale, può
essere adeguato ogni anno con le medesime procedure di cui al
comma 1 ed è costituito:
a) dai programmi apistici predisposti, previa
concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici,
con le organizzazioni professionali agricole e con le
associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo
operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni
singola regione e provincia autonoma;
b) dai programmi interregionali o azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma
cofinanziata;
c) dalle attività realizzate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di
sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, e successive modificazioni, e dalle misure di
razionalizzazione del settore.
Art. 8.
(Denuncia degli apiari e degli alveari).
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della
produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo
sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari
di farne denuncia, specificando collocazione e numero di
alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre
nell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella
collocazione o nella consistenza degli alveari in misura
percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.
Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme
di cui all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla
provincia nel cui territorio si trovano gli apiari o gli
alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale
competente ai soli fini di monitoraggio e controllo
sanitario.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o
degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti
dalla presente legge.
Art. 9.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono
risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale
e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse
nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica
economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti
princìpi:
a) il preventivo accertamento che gli apiari,
stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del
regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni;
b) la priorità degli apiari a conduzione
produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione
amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dai
produttori apistici che impostano abitualmente l'attività
produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli
alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo
detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per
finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello
sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni
intento protezionistico, le regioni possono determinare la
distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta
alveari, in un raggio massimo di metri 200.
Art. 10.
(Norme di sicurezza).
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10
metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri
dai confini di proprietà pubbliche e private.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze
stabilite al comma 1 se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati
esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti,
senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari
idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari
devono avere una altezza di almeno 2 metri. Sono comunque
fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Art. 11.
(Abrogazione di norme).
1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato. Ai
consorzi apistici di cui al medesimo regio decreto-legge che,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o
di apicoltori possono essere concessi dalle regioni i benefìci
di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive
modificazioni.
Art. 12.
(Riconoscimento del servizio
di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli
effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola.
L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è
considerata produttiva di reddito agrario ai fini
dell'applicazione dell'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei
produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse
disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in cui
l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di
proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito
agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno
oggetto della attività di impollinazione, rapportato alla
durata della medesima attività. Sono consentiti agli
apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello
zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con
esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle
sostanze zuccherine.
Art. 13.
(Adeguamento del regolamento
di polizia veterinaria).
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto,
a modificare il regolamento di polizia veterinaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, e successive modificazioni, per adeguare la normativa
all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati
in materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per
facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la
normativa sanitaria delle diverse regioni.
Art. 14.
(Sanzioni).
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla
presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che non
costituiscono reato, le regioni e le province autonome
provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di
natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre
1997, n. 471 e n. 472 e successive modificazioni, per le quali
la competenza resta affidata agli organi statali.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2001, si
provvede, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.