XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 427




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica alla legge 3 maggio 1982, n. 203).

        1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

        "Art. 4-bis. - (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).- 1. Il conduttore ha diritto, a parità di conduzione, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2 ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti. A tale fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due mesi prima dalla scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
            2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
            3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
            4. Il conduttore, purché coltivatore diretto, conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore e il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno.
            5. Nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi tempestivamente le proposte ovvero stipuli un contratto di affitto con terzi a condizioni più favorevoli di quelle comunicate all'affittuario, quest'ultimo ha diritto alla rinnovazione del contratto alle medesime condizioni e può adire la sezione specializzata agraria del tribunale per ottenere la reimmissione nel godimento del fondo con il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile".


Art. 2.

(Titolarità del diritto di prelazione).

        1. I conduttori in affitto di fondi rustici di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.


Art. 3.

(Interventi di finanziamento).

        1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), è autorizzato a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni; e di operazioni di affitto di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.
        2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, settimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
        3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 4.

(Accordi collettivi).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative per la stipulazione dell'accordo di cui al terzo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.


Art. 5.

(Conservazione dell'integrità della azienda agricola e
procedure per l'acquisto della proprietà).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
        2. L'ISMEA deve dare preferenza alle operazioni di acquisto finalizzate alla conservazione per l'integrità delle aziende agricole ai sensi del comma 1, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.


Art. 6.

(Disposizioni tributarie).

        1. I terreni aventi destinazione agricola, che siano oggetto di concessioni in affitto, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali.



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