XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 427
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla legge 3 maggio 1982, n. 203).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è
inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Diritto di prelazione in caso di
nuovo affitto).- 1. Il conduttore ha diritto, a
parità di conduzione, ad essere preferito ai terzi, nel caso
in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla
scadenza dei termini previsti dall'articolo 2 ovvero, per gli
altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine
da conversione dei contratti associativi ai sensi
dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o
alla diversa scadenza pattuita tra le parti. A tale fine il
locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno due mesi prima dalla scadenza. Le offerte possono avere
ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e
dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma
dell'articolo 45 della presente legge.
2. Il conduttore deve esercitare il diritto di
prelazione entro un mese dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il
conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare
l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per
grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge.
4. Il conduttore, purché coltivatore diretto,
conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il
rapporto contrattuale tra il locatore e il nuovo conduttore
cessi comunque entro un anno.
5. Nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi
tempestivamente le proposte ovvero stipuli un contratto di
affitto con terzi a condizioni più favorevoli di quelle
comunicate all'affittuario, quest'ultimo ha diritto alla
rinnovazione del contratto alle medesime condizioni e può
adire la sezione specializzata agraria del tribunale per
ottenere la reimmissione nel godimento del fondo con il
procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura
civile".
Art. 2.
(Titolarità del diritto di prelazione).
1. I conduttori in affitto di fondi rustici di cui agli
articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, per un anno dalla cessazione del contratto di
affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del
fondo.
Art. 3.
(Interventi di finanziamento).
1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA), è autorizzato a destinare almeno il
40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di
operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni; e di operazioni di affitto di cui alla legge 3
maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.
2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, settimo
comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata
autonomamente dalla Cassa per la formazione della proprietà
contadina entro quattro mesi dalla presentazione della
relativa domanda di finanziamento.
Art. 4.
(Accordi collettivi).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni convocano le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative per la
stipulazione dell'accordo di cui al terzo comma dell'articolo
45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 5.
(Conservazione dell'integrità della azienda agricola e
procedure per l'acquisto della proprietà).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, sono estese anche alle aziende
agricole ubicate in comuni non montani.
2. L'ISMEA deve dare preferenza alle operazioni di
acquisto finalizzate alla conservazione per l'integrità delle
aziende agricole ai sensi del comma 1, sino alla concorrenza
del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali.
Art. 6.
(Disposizioni tributarie).
1. I terreni aventi destinazione agricola, che siano
oggetto di concessioni in affitto, sono esenti dall'imposta
sui redditi dominicali.