XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 420
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La persona umana ha diritto al rispetto della propria
integrità psico-fisica. La legge garantisce l'inviolabilità e
la non disponibilità del corpo umano al fine di tutelare la
dignità della persona, a prescindere dalla sua condizione
razziale, culturale ed economica.
2. Per "persona umana", ai fini del comma 1, si intende
ogni essere umano dal momento del concepimento al momento
della morte. Qualsiasi azione od intervento biologico o medico
è lecito solo se il suo scopo è di proteggere, migliorare o
ristabilire la salute della persona che non può mai essere
oggetto di strumentalizzazione né di sperimentazione senza il
consenso dell'interessato o di chi ne è responsabile.
3. Nel periodo prenatale sono riconosciuti al concepito i
diritti alla vita e alla salute già riconosciuti nel periodo
successivo alla nascita.
Art. 2.
1. E' definita "cellula staminale" la cellula avente le
seguenti caratteristiche:
a) la capacità di autorinnovamento illimitato o
comunque prolungato, ovvero di riprodursi a lungo senza
differenziarsi;
b) la capacità di dare origine a cellule
progenitrici di transito, con capacità proliferativa limitata,
dalle quali discendono popolazioni di cellule altamente
differenziate.
Art. 3.
1. Le cellule staminali pluripotenti sono le cellule che
danno origine a più tipi di cellule, in prevalenza ematiche,
muscolari e nervose, le quali possono essere utilizzate a fini
terapeutici per la sostituzione o la ricostruzione di organi
umani negli interventi di trapianto.
2. E' riconosciuto il valore della ricerca, della
sperimentazione e dell'uso per fini terapeutici delle cellule
staminali adulte (ASC-Adult Stem Cells) o derivate dalla
loro riprogrammazione, nonché delle cellule staminali
pluripotenti, presenti nel midollo osseo, nel cervello, nel
mesenchima di vari organi e nel sangue del cordone ombelicale,
compiuti in ambiti ospedalieri pubblici e privati, in istituti
di ricerca, in istituzioni e in laboratori scientifici
pubblici e privati.
3. Il riconoscimento per le strutture che esercitano le
attività di cui al comma 2 è attuato dal Ministero della
sanità, previo parere vincolante della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Il riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 è condizione
necessaria e sufficiente al fine di usufruire delle risorse
finanziarie del fondo speciale per la ricerca genetica e per i
trapianti istituito a carico del bilancio del Ministero della
sanità.
5. Il riconoscimento e il finanziamento pubblico di cui ai
commi 2, 3 e 4 possono essere, altresì, estesi anche agli
istituti di ricerca che compiono studi finalizzati
all'enucleazione delle cellule ed all'uso, per scopi
terapeutici, di cellule embrionali prelevate da feti prodotti
da aborti naturali, previo consenso esplicito di entrambi i
genitori.
Art. 4.
1. Lo xenotrapianto di organi umanizzati è una forma di
trapianto sull'uomo di organi coltivati in animali, nati e
cresciuti in ambiente sterile e geneticamente modificati. Gli
istituti che svolgono ricerca in tale ambito della genetica
finalizzata ai trapianti di organo possono essere riconosciuti
ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e possono usufruire dei
finanziamenti del fondo speciale di cui al medesimo articolo
3, comma 4.
2. Tutti i tipi di ricerca genetica o di manipolazione
genetica ai fini della ricerca non rientranti nella
definizione di xenotrapianto di cui al comma 1 sono vietati
sul territorio nazionale da parte di istituti sia pubblici che
privati.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 582-bis. - (Clonazione umana).- Chiunque
ottiene attraverso metodiche artificiali la formazione di un
embrione umano avente le stesse caratteristiche genetiche di
un altro embrione, di un feto o di altro essere umano, vivo o
defunto, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni,
con la interdizione dai pubblici uffici e con la radiazione
dall'albo professionale.
La manipolazione e la clonazione terapeutica mediante
l'uso di cellule staminali embrionali sono punite con le pene
previste al primo comma".
Art. 6.
1. Al Ministro della sanità compete l'esercizio del
controllo sui centri di sperimentazione genetica pubblici e
privati in particolare al fine di verificare che le
sperimentazioni non siano finalizzate alla clonazione
umana.
2. Il Ministro della sanità ogni sei mesi presenta una
relazione al Parlamento sui controlli esercitati al fine di
cui al comma 1, nonché sullo stato degli studi nel settore
della sperimentazione genetica.
3. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione
al Parlamento sul numero degli embrioni criocongelati e sullo
stato di conservazione degli stessi.
Art. 7.
1. E' istituita la Commissione parlamentare per la
bioetica, di seguito denominata "Commissione", avente compiti
di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione delle
direttive europee e degli atti di indirizzo dell'Unione
europea in materia, nonché della legislazione nazionale
relativa.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione raccoglie altresì informazioni, dati e
documenti concernenti i risultati della ricerca scientifica
nazionale ed internazionale sugli embrioni umani e sugli
sviluppi biogenetici; la Commissione si avvale della
consulenza del Comitato nazionale per la bioetica.
5. La Commissione riferisce alle Camere con cadenza almeno
annuale sui risultati della propria attività, nonché sulle
verifiche attuate nei laboratori scientifici pubblici e
privati e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui
limiti e sulla eventuale necessità di adeguamento della
legislazione nazionale vigente al fine di assicurarne la
conformità alla normativa comunitaria, agli atti di indirizzo
dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali.