XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 414




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: unificazione e razionalizzazione della disciplina legislativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori; previsione che il ricavato delle sanzioni per le violazioni sia destinato al potenziamento dei controlli preventivi.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, per le politiche comunitarie e per la funzione pubblica. Il Governo, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, trasmette lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è espresso entro quaranta giorni dalla data di assegnazione.



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