XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 414
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico delle norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi: unificazione e razionalizzazione della disciplina
legislativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela
della salute dei lavoratori; previsione che il ricavato delle
sanzioni per le violazioni sia destinato al potenziamento dei
controlli preventivi.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente
articolo è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, per le
politiche comunitarie e per la funzione pubblica. Il Governo,
non oltre i tre mesi precedenti la scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1, trasmette lo
schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è
espresso entro quaranta giorni dalla data di assegnazione.