XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 411
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. E' istituito il difensore civico delle persone private
della libertà personale, di seguito denominato "difensore
civico".
Art. 2.
(Nomina).
1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da
cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il
presidente.
3. Il difensore civico è organo indipendente ed
autonomo.
Art. 3.
(Organizzazione territoriale).
1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle
sue funzioni dei difensori civici regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita
convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri,
le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio
delle mansioni che i difensori civici regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a
svolgere.
Art. 4.
(Funzioni e poteri).
1. Il difensore civico, i componenti del suo ufficio, i
difensori civici regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione, hanno diritto
di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli
istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea
e assistenza per stranieri, le caserme dei Carabinieri e della
Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove
vi siano caserme di sicurezza.
2. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono
ispezionare qualunque luogo di detenzione ed incontrare
chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere
accompagnati.
3. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì,
diritto di consultare, previo consenso dell'interessato,
qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di
detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta
dell'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché
l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di
fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie
informali.
5. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai
chiarimenti richiesti, il difensore civico può:
a) accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di
cui al comma 1;
b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti,
senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
c) convocare il responsabile della struttura
detentiva o del comportamento contestato.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto
acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle
ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il
difensore civico richiede l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o
meno l'esistenza del segreto.
Art. 5.
(Destinatari).
1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della
libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico
senza vincoli di forma.
Art. 6.
(Attivazione).
1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di
ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone
detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le
convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive
dall'Italia e le leggi dello Stato.
Art. 7.
(Meccanismi di sanzione).
1. Il difensore civico, dopo aver svolto gli accertamenti
ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha
avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al
fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti
dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto
raccomandato.
2. Il funzionario o l'organo competente
dell'amministrazione interessata di cui al comma 2, può:
a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal
difensore civico;
b) comunicare il suo dissenso motivato.
3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione
di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente
l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti
superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.
4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il
difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo,
che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di
informazione.
5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere
all'autorità competente l'attivazione di un procedimento
disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve
essere comunicato allo stesso difensore civico.
Art. 8.
(Relazione annuale).
1. Il difensore civico presenta entro il 30 aprile di ogni
anno al Parlamento la propria relazione annuale sull'attività
svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la
natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi,
le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le
proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione,
nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e
negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato
europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o
trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione
adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con
legge 2 gennaio 1989, n. 7, ed al Comitato ONU contro la
tortura.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i
Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le
strutture periferiche.
4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le
Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul sistema delle
garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone
private della libertà personale e sulla figura del relativo
difensore civico.
Art. 9.
(Consulenze).
1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di
organizzazioni non governative, di centri universitari di
studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di
diritti umani e di condizioni di detenzione.
Art. 10.
(Requisiti).
1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve
possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:
a) essere persona di indubbia moralità;
b) avere una pluriennale esperienza nel campo dei
diritti umani dei detenuti;
c) avere una formazione specifica e documentata
nel campo giuridico o dei diritti umani.
Art. 11.
(Durata della carica).
1. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni,
non prorogabili.
2. Il difensore civico rimane in carica in regime di
prorogatio sino alla nomina del nuovo difensore
civico.
3. Ognuno dei cinque componenti il difensore civico, di
cui all'articolo 2, comma 1, è sostituito in caso di
dimissioni o di morte.
Art. 12.
(Impedimento e incompatibilità).
1. I membri del difensore civico sono sostituiti dai
Presidenti delle Camere nei casi di impedimento permanente,
incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno
del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a).
2. La carica di difensore civico è incompatibile con
qualsiasi altro incarico governativo e istituzionale.
Art. 13.
(Pianta organica).
1. Il difensore civico può avvalersi di personale
dipendente della pubblica amministrazione in posizione di
comando selezionato direttamente in base al curriculum
personale e di studio.
Art. 14.
(Oneri finanziari).
1. Gli oneri connessi al funzionamento degli uffici del
difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.