XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 407
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi di prevenzione).
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della
Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le
cause di ordine economico, sociale e culturale che favoriscono
la pratica della prostituzione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con leggi da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, promuovono iniziative
di sostegno, studio e comunicazione finalizzate alla
prevenzione della prostituzione ed al reinserimento delle
persone che intendono lasciare tale attività.
Art. 2.
(Esercizio della prostituzione).
1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto
al pubblico è vietata.
2. I soggetti maggiorenni che in piena libertà ed
autonomia decidono di esercitare la prostituzione possono
svolgere tale attività previa comunicazione all'autorità di
pubblica sicurezza, che rilascia apposita ricevuta. Le
autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di segnalare le
attività denunciate ai presìdi sanitari ed agli uffici della
Amministrazione finanziaria competenti.
3. Chiunque è colto nell'atto di praticare la
prostituzione, secondo le modalità di cui al comma 1, è punito
con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni. In caso di
recidiva il responsabile è altresì punito con la reclusione da
uno a tre anni.
4. Chiunque si avvale dell'attività di prostituzione
svolta in violazione della presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. L'esercizio della prostituzione è compreso tra le
attività di cui agli articoli 2083 e 2202 del codice civile ed
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3.
(Non punibilità dell'esercizio
della prostituzione in dimora comune).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una privata
dimora, di cui ha la legittima disponibilità, in comune con
non più di due soggetti dediti alla medesima attività ed
assieme agli stessi dispone di beni mobili, immobili e di
servizi in comune.
Art. 4.
(Non punibilità
per l'ospitalità senza fini di lucro).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chiunque, proprietario di casa mobiliata, ivi esercitando
direttamente la prostituzione, ospita anche abitualmente e
senza fini di lucro un'altra persona che, all'interno del
medesimo locale, è dedita individualmente alla
prostituzione.
Art. 5.
(Esclusione del reato di favoreggiamento).
1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi
dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20
febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata,
e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti
che esercitano la prostituzione.
Art. 6.
(Accertamenti sanitari).
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari periodici
sono obbligatori per chi intende svolgere l'attività di
prostituzione, sono disposti dalle autorità di pubblica
sicurezza su denuncia di chi intende praticare tale attività e
sono effettuati dai presìdi e dai servizi pubblici
territoriali.
Art. 7.
(Adempimenti tributari).
1. Chiunque esercita la prostituzione ai sensi della
presente legge è tenuto al rispetto ed alla applicazione delle
vigenti norme dell'ordinamento tributario in relazione
all'attività svolta.
Art. 8.
(Reati di sfruttamento della prostituzione).
1. Chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la
prostituzione altrui, è punito con la reclusione da quattro a
otto anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni.
E' punito con la medesima pena chiunque impedisce o tenta di
impedire alla persona che esercita la prostituzione di
desistere da tale attività. La condanna per tale reato
comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
cinque anni, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
240 del codice penale e delle norme vigenti
sull'estradizione.
2. Chiunque dà in locazione o cede a qualunque altro
titolo un immobile a soggetti che esercitano la prostituzione,
al fine di trarre profitto da tale attività, è punito con la
medesima pena di cui al comma 1.
Art. 9.
(Aggravanti delle sanzioni).
1. Le pene di cui all'articolo 8 sono aumentate della
metà:
a) se i reati sono commessi ricorrendo a violenza,
minacce o altri mezzi coercitivi, all'inganno, con abuso di
autorità o mediante altre pressioni tali che la persona che li
subisce non abbia altra scelta effettiva e accettabile se non
quella di cedervi;
b) se il fatto è commesso ai danni di persona
minore, incapace o tossicodipendente;
c) se il colpevole partecipa ad associazioni per
delinquere o, comunque, ne favorisce le attività;
d) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il
fratello o la sorella oppure un convivente della persona
indotta alla prostituzione;
e) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni;
f) se il fatto è commesso ai danni di persone
aventi con il colpevole rapporti di lavoro, di servizio, di
affidamento o di cura.
2. Le pene di cui all'articolo 8, con le aggravanti di cui
al comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei
confronti di chi organizza o sfrutta l'immigrazione
clandestina al fine della prostituzione.
Art. 10.
(Confisca obbligatoria).
1. Nei confronti del condannato per i delitti di cui
all'articolo 8 è sempre disposta la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o che ne
costituiscono l'impiego.
Art. 11.
(Pubblicizzazione dell'attività).
1. E' vietata la pubblicità di attività di prostituzione
con mezzi diversi dalla stampa.
2. E' vietata ogni forma di pubblicità dell'attività di
prostituzione contraria alla pubblica decenza, con particolare
riferimento alle forme di devianza o di violenza sessuale.
3. Chi viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto
da tre mesi a un anno. Alla medesima pena è soggetto il
responsabile di mezzi di comunicazione che permette o
favorisce le citate forme di pubblicità.
Art. 12.
(Reinserimento).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con legge, ai sensi dell'articolo 1,
le forme di assistenza alle persone che intendono cessare
l'esercizio della prostituzione e le iniziative dirette al
loro reinserimento sociale, nonché ad altre forme di
prevenzione della prostituzione, disponendo altresì:
a) l'istituzione di appositi centri di
accoglienza, pubblici o privati;
b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei
soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di
formazione professionale, anche attraverso convenzioni con le
organizzazioni di volontariato;
c) iniziative di studio e di comunicazione;
d) corsi di formazione per operatori;
e) particolari iniziative a favore dei minori, sia
ai fini del loro reinserimento che sotto forma di campagne di
sensibilizzazione.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano una
relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della
sanità e per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro
efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure
da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.
Art. 13.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri della
giustizia, della sanità e per la solidarietà sociale, tenuto
conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 12, presenta annualmente al Parlamento una
relazione concernente il fenomeno della prostituzione, i reati
ad esso connessi, i profili sanitari e sociali e le iniziative
dirette a rimuoverne le cause.