XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 403
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Stresa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su
richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera
del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non
più di venti anni ed è rinnovabile.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune
per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre.
Art. 2.
1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il
sindaco del comune di Stresa deve indicare quale struttura
debba essere adibita a casa da gioco.
Art. 3.
1. La regione Piemonte, in conformità al proprio
ordinamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e
l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari, opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma
1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi
controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle
attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 40 per cento al comune di Stresa, con
l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà
ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico
altamente qualificate;
b) il 35 per cento alla provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, che ne destina l'importo alla promozione
turistica nel proprio territorio;
c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 del presente articolo viene
effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di
controllo.
Art. 5.
1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso
di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può
disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata
sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei
preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco
sono considerati come pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati
su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici
chilometri dal comune di Stresa.
Art. 6.
1. Alla casa da gioco di Stresa si applica la disposizione
di cui al numero 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.