XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 400
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 47, le parole:
"ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "ore 15,00";
b) il decimo comma dell'articolo 47 è sostituito
dal seguente:
"Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, e
comunque non prima delle ore 17,00, il presidente dichiara
aperta la votazione che si chiude alle ore 21,00. Il
presidente rinvia, quindi, la votazione alle ore 8,00 del
giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne,
le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il
plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza";
c) al primo comma dell'articolo 48, le parole:
"ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "ore otto".