XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 399




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge un'azienda agricola può costituirsi in maso chiuso qualora comprenda una casa di abitazione, con i relativi annessi rustici, ed il suo reddito medio annuo sia sufficiente per l'adeguato mantenimento di almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale reddito.
        2. E' considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, locale o gruppo di locali anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque connessi, destinati alle scorte vive e morte nonché al deposito ed alla lavorazione dei prodotti del maso in relazione al suo indirizzo produttivo.


Art. 2.

        1. Le regioni, al fine di tutelare le realtà agricole presenti nel loro territorio, possono, con proprie leggi, anche in deroga agli articoli 713 e seguenti del codice civile, regolamentare la costituzione dei masi chiusi disciplinando:

                a) l'istituzione di apposite commissioni regionali aventi il compito di accertare l'idoneità o meno delle aziende agricole ad assumere la qualifica di maso chiuso e di autorizzare la loro costituzione;

                b) l'accorpamento e la separazione di fondi rustici ai fini della loro costituzione in maso chiuso e gli eventuali cambiamenti nell'estensione dei medesimi;

                c) le modalità di divisione del patrimonio ereditario che consentano l'indivisibilità del maso chiuso e l'inalienabilità di singole porzioni dello stesso;
                d) le eventuali ipotesi di revoca del vincolo del maso chiuso;

                e) l'istituzione di apposite sezioni del libro fondiario dei comuni per l'annotazione dei masi chiusi;

                f) l'erogazione di contributi per incentivare la costituzione di masi chiusi da parte delle aziende agricole.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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