XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 399
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge un'azienda agricola può
costituirsi in maso chiuso qualora comprenda una casa di
abitazione, con i relativi annessi rustici, ed il suo reddito
medio annuo sia sufficiente per l'adeguato mantenimento di
almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale
reddito.
2. E' considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1,
ogni edificio, locale o gruppo di locali anche se inclusi
nella casa di abitazione o con essa comunque connessi,
destinati alle scorte vive e morte nonché al deposito ed alla
lavorazione dei prodotti del maso in relazione al suo
indirizzo produttivo.
Art. 2.
1. Le regioni, al fine di tutelare le realtà agricole
presenti nel loro territorio, possono, con proprie leggi,
anche in deroga agli articoli 713 e seguenti del codice
civile, regolamentare la costituzione dei masi chiusi
disciplinando:
a) l'istituzione di apposite commissioni regionali
aventi il compito di accertare l'idoneità o meno delle aziende
agricole ad assumere la qualifica di maso chiuso e di
autorizzare la loro costituzione;
b) l'accorpamento e la separazione di fondi
rustici ai fini della loro costituzione in maso chiuso e gli
eventuali cambiamenti nell'estensione dei medesimi;
c) le modalità di divisione del patrimonio
ereditario che consentano l'indivisibilità del maso chiuso e
l'inalienabilità di singole porzioni dello stesso;
d) le eventuali ipotesi di revoca del vincolo del
maso chiuso;
e) l'istituzione di apposite sezioni del libro
fondiario dei comuni per l'annotazione dei masi chiusi;
f) l'erogazione di contributi per incentivare la
costituzione di masi chiusi da parte delle aziende
agricole.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.