XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 396




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed interventi).

        1. Lo Stato favorisce il rientro nella regione di origine degli italiani residenti all'estero e dei loro discendenti. Esso opera a tale fine, anche mediante il coordinamento delle relative iniziative promosse a livello regionale, attraverso:

                a) iniziative diversificate atte a sostenere, anche finanziariamente, gli italiani che rimpatriano e le loro famiglie, con particolare attenzione alla formazione ed alla riqualificazione professionali ed all'inserimento nella vita sociale;

                b) erogazione di contributi temporanei di prima sistemazione e di accoglienza agli emigrati che rientrano definitivamente nella regione di origine e che versano in condizioni economiche disagiate;

                c) iniziative realizzate all'estero dirette all'acquisizione o all'approfondimento della lingua italiana, anche in forma gratuita.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i cittadini italiani che hanno maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a cinque anni consecutivi e che sono rientrati in Italia da non più di tre anni, nonché i familiari conviventi ed i coniugi superstiti dei medesimi.
        2. Il requisito di permanenza all'estero per cinque anni di cui al comma 1 non è richiesto qualora i cittadini rientrino in Italia a causa di infortunio o di malattia professionale.
        3. Sono altresì destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i discendenti, per parte di ambedue i genitori, di cittadini italiani o di persone provenienti da territori acquisiti all'Italia dopo il 1918, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
        4. La permanenza all'estero dei soggetti di cui al presente articolo deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti previdenziali stranieri o italiani, ovvero da copia conforme all'originale degli atti.
        5. La presente legge non si applica a coloro che appartengono ad organismi internazionali, a rappresentanze diplomatiche e consolari e alle rispettive famiglie, nonché ai dipendenti di ruolo dello Stato e ai dipendenti di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche situati all'estero.
        6. I cittadini extracomunitari di cui al comma 3 possono far ingresso in Italia al di fuori delle quote annuali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nella definizione di tali quote deve essere sottratto al totale calcolato in base ai criteri vigenti un numero pari a quello delle persone in età lavorativa destinatarie degli interventi previsti dalla presente legge che hanno fissato la residenza in Italia nell'anno precedente.
        7. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge che intendono svolgere lavoro subordinato, possono iscriversi in apposite liste. I datori di lavoro di cui all'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, devono prioritariamente fare ricorso a persone iscritte in tali liste.


Art. 3.

(Fondo nazionale
per gli italiani residenti all'estero).

            1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato istituisce un fondo nazionale per gli italiani residenti all'estero, finalizzato al cofinanziamento di progetti regionali, di durata triennale, volti alla promozione degli interventi di cui all'articolo 1.
        2. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, le regioni, entro il mese di giugno di ogni anno, presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri il piano regionale degli interventi da attuare nel triennio successivo, contenente gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità da perseguire.
        3. Il finanziamento statale di cui al presente articolo è concesso nella misura massima del 50 per cento, con priorità per i progetti che favoriscono, anche mediante meccanismi di compartecipazione da parte delle imprese private, l'incontro tra l'offerta lavorativa delle imprese locali e la domanda di lavoro degli italiani residenti all'estero di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Piani regionali).

        1. Per la stesura dei piani regionali di cui all'articolo 3, comma 2, le regioni valutano, prioritariamente, le misure più idonee a consentire la verifica della congruenza tra le offerte di lavoro locali e la domanda lavorativa emergente dalle comunità di propri corregionali residenti all'estero.


Art. 5.

(Portali regionali).

        1. Le regioni provvedono ad innovare i servizi e a migliorare l'utilizzazione delle nuove opportunità fornite dal canale digitale INTERNET attraverso un potenziamento delle informazioni contenute in ciascun portale regionale verticale al fine di capitalizzare gli investimenti e le risorse umane, economiche e finanziarie già investite, nell'ottica di potenziare i servizi a disposizione dei cittadini aumentando il grado di fiducia e l'apprezzamento verso il servizio pubblico decentralizzato. La fruizione dei servizi offerti dal portale è gratuita.
        2. Lo Stato cofinanzia nella misura del 30 per cento i progetti volti al potenziamento da parte di ciascuna regione del proprio portale regionale. Le erogazioni pubbliche possono essere integrate mediante finanziamenti da parte di aziende private, di fondazioni e di istituti finanziari al fine di agevolarne l'equilibrio economico e finanziario.
        3. In previsione della liberalizzazione di alcuni settori industriali soggetti a concessioni pubbliche, i portali regionali svolgono altresì una missione di collegamento tra il cittadino e gli enti di servizio che operano su base locale.
        4. I portali regionali sono confederati tra loro a livello interregionale al fine di consentire la visibilità e l'accessibilità alle informazioni ed ai servizi complessivamente disponibili in ambito nazionale, nonché di garantire l'omogeneità, la qualità e l'efficienza dell'offerta. La confederazione a livello nazionale ha, inoltre, la finalità di agevolare la mobilità del lavoro garantendo la comunicazione di tutte le occasioni di impiego che si presentino localmente e sul territorio nazionale.
        5. Ciascun portale regionale deve gestire, altresì, alcune banche dati on-line. Le banche dati sono aggiornabili ed interrogabili, fatte salve le normali esigenze di sicurezza del sistema e di tutela della privacy dei cittadini, da parte di ciascun soggetto od ente interessato, pubblico e privato, che offra opportunità di lavoro o che le ricerchi.
        6. Le banche dati di cui al comma 5 devono essere strutturate in modo da consentire un facile accesso e una agevole consultazione e sono realizzate ai fini di:

                a) contenere i portali delle province e dei comuni del territorio di competenza;

                b) contenere le opportunità di lavoro, ed i loro contenuti informativi necessari, provenienti dal settore pubblico e privato di ambito locale;

                c) recepire i curricula degli utenti;

                d) erogare corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
                e) consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il loro diritto di voto e la partecipazione alle consultazioni referendarie;

                f) contenere le diverse tipologie di documenti, dichiarazioni ed attestati prodotti dagli enti pubblici;

                g) contenere le leggi nazionali e regionali in materia.

        7. All'avvio del progetto di realizzazione dell'aggiornamento del portale regionale la regione deve sottoporre allo Stato, qualora desideri avvalersi del contributo statale di cui al comma 2, un apposito piano che indichi i tempi di realizzazione, gli investimenti previsti e necessari, l'organico delle risorse umane necessarie a sostenere le relative attività ed il loro profilo professionale, nonché i canali di finanziamento per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.


Art. 6.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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