XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 396
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed interventi).
1. Lo Stato favorisce il rientro nella regione di origine
degli italiani residenti all'estero e dei loro discendenti.
Esso opera a tale fine, anche mediante il coordinamento delle
relative iniziative promosse a livello regionale,
attraverso:
a) iniziative diversificate atte a sostenere,
anche finanziariamente, gli italiani che rimpatriano e le loro
famiglie, con particolare attenzione alla formazione ed alla
riqualificazione professionali ed all'inserimento nella vita
sociale;
b) erogazione di contributi temporanei di prima
sistemazione e di accoglienza agli emigrati che rientrano
definitivamente nella regione di origine e che versano in
condizioni economiche disagiate;
c) iniziative realizzate all'estero dirette
all'acquisizione o all'approfondimento della lingua italiana,
anche in forma gratuita.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla
presente legge i cittadini italiani che hanno maturato un
periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non
inferiore a cinque anni consecutivi e che sono rientrati in
Italia da non più di tre anni, nonché i familiari
conviventi ed i coniugi superstiti dei medesimi.
2. Il requisito di permanenza all'estero per cinque anni
di cui al comma 1 non è richiesto qualora i cittadini
rientrino in Italia a causa di infortunio o di malattia
professionale.
3. Sono altresì destinatari degli interventi previsti
dalla presente legge i discendenti, per parte di ambedue i
genitori, di cittadini italiani o di persone provenienti da
territori acquisiti all'Italia dopo il 1918, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1.
4. La permanenza all'estero dei soggetti di cui al
presente articolo deve risultare da certificazione delle
autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali
rilasciati da autorità e da enti previdenziali stranieri o
italiani, ovvero da copia conforme all'originale degli
atti.
5. La presente legge non si applica a coloro che
appartengono ad organismi internazionali, a rappresentanze
diplomatiche e consolari e alle rispettive famiglie, nonché ai
dipendenti di ruolo dello Stato e ai dipendenti di ditte e di
imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche situati all'estero.
6. I cittadini extracomunitari di cui al comma 3 possono
far ingresso in Italia al di fuori delle quote annuali di cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. Nella definizione di tali
quote deve essere sottratto al totale calcolato in base ai
criteri vigenti un numero pari a quello delle persone in età
lavorativa destinatarie degli interventi previsti dalla
presente legge che hanno fissato la residenza in Italia
nell'anno precedente.
7. I destinatari degli interventi previsti dalla presente
legge che intendono svolgere lavoro subordinato, possono
iscriversi in apposite liste. I datori di lavoro di cui
all'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, devono prioritariamente
fare ricorso a persone iscritte in tali liste.
Art. 3.
(Fondo nazionale
per gli italiani residenti all'estero).
1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla
presente legge, lo Stato istituisce un fondo nazionale per gli
italiani residenti all'estero, finalizzato al cofinanziamento
di progetti regionali, di durata triennale, volti alla
promozione degli interventi di cui all'articolo 1.
2. Per accedere al finanziamento di cui al comma 1, le
regioni, entro il mese di giugno di ogni anno, presentano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il piano regionale degli
interventi da attuare nel triennio successivo, contenente gli
indirizzi, gli obiettivi e le priorità da perseguire.
3. Il finanziamento statale di cui al presente articolo è
concesso nella misura massima del 50 per cento, con priorità
per i progetti che favoriscono, anche mediante meccanismi di
compartecipazione da parte delle imprese private, l'incontro
tra l'offerta lavorativa delle imprese locali e la domanda di
lavoro degli italiani residenti all'estero di cui all'articolo
2.
Art. 4.
(Piani regionali).
1. Per la stesura dei piani regionali di cui all'articolo
3, comma 2, le regioni valutano, prioritariamente, le misure
più idonee a consentire la verifica della congruenza tra le
offerte di lavoro locali e la domanda lavorativa emergente
dalle comunità di propri corregionali residenti all'estero.
Art. 5.
(Portali regionali).
1. Le regioni provvedono ad innovare i servizi e a
migliorare l'utilizzazione delle nuove opportunità fornite dal
canale digitale INTERNET attraverso un potenziamento delle
informazioni contenute in ciascun portale regionale verticale
al fine di capitalizzare gli investimenti e le risorse umane,
economiche e finanziarie già investite, nell'ottica di
potenziare i servizi a disposizione dei cittadini aumentando
il grado di fiducia e l'apprezzamento verso il servizio
pubblico decentralizzato. La fruizione dei servizi offerti dal
portale è gratuita.
2. Lo Stato cofinanzia nella misura del 30 per cento i
progetti volti al potenziamento da parte di ciascuna regione
del proprio portale regionale. Le erogazioni pubbliche possono
essere integrate mediante finanziamenti da parte di aziende
private, di fondazioni e di istituti finanziari al fine di
agevolarne l'equilibrio economico e finanziario.
3. In previsione della liberalizzazione di alcuni settori
industriali soggetti a concessioni pubbliche, i portali
regionali svolgono altresì una missione di collegamento tra il
cittadino e gli enti di servizio che operano su base
locale.
4. I portali regionali sono confederati tra loro a livello
interregionale al fine di consentire la visibilità e
l'accessibilità alle informazioni ed ai servizi
complessivamente disponibili in ambito nazionale, nonché di
garantire l'omogeneità, la qualità e l'efficienza
dell'offerta. La confederazione a livello nazionale ha,
inoltre, la finalità di agevolare la mobilità del lavoro
garantendo la comunicazione di tutte le occasioni di impiego
che si presentino localmente e sul territorio nazionale.
5. Ciascun portale regionale deve gestire, altresì, alcune
banche dati on-line. Le banche dati sono aggiornabili ed
interrogabili, fatte salve le normali esigenze di sicurezza
del sistema e di tutela della privacy dei cittadini, da
parte di ciascun soggetto od ente interessato, pubblico e
privato, che offra opportunità di lavoro o che le ricerchi.
6. Le banche dati di cui al comma 5 devono essere
strutturate in modo da consentire un facile accesso e una
agevole consultazione e sono realizzate ai fini di:
a) contenere i portali delle province e dei comuni
del territorio di competenza;
b) contenere le opportunità di lavoro, ed i loro
contenuti informativi necessari, provenienti dal settore
pubblico e privato di ambito locale;
c) recepire i curricula degli utenti;
d) erogare corsi di formazione e di aggiornamento
professionali;
e) consentire ai cittadini italiani residenti
all'estero di esercitare il loro diritto di voto e la
partecipazione alle consultazioni referendarie;
f) contenere le diverse tipologie di documenti,
dichiarazioni ed attestati prodotti dagli enti pubblici;
g) contenere le leggi nazionali e regionali in
materia.
7. All'avvio del progetto di realizzazione
dell'aggiornamento del portale regionale la regione deve
sottoporre allo Stato, qualora desideri avvalersi del
contributo statale di cui al comma 2, un apposito piano che
indichi i tempi di realizzazione, gli investimenti previsti e
necessari, l'organico delle risorse umane necessarie a
sostenere le relative attività ed il loro profilo
professionale, nonché i canali di finanziamento per il
raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario
dell'iniziativa.
Art. 6.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.