XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 395




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti).

        1. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla presente legge, di seguito denominato "sponsorizzazione universitaria", i giovani cittadini italiani, di età non superiore ai 22 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore agli 85/100 ovvero ai 50/60 ed il cui reddito familiare non superi i 40 milioni annui lordi, rivalutati annualmente in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
        2. La sponsorizzazione universitaria è offerta da soggetti, di seguito denominati "sponsor", economicamente operanti sul territorio nazionale quali:

                a) artigiani;

                b) piccole e medie imprese;

                c) grandi aziende;

                d) studi professionali;

                e) compagnie di assicurazioni;

                f) istituti di credito;

                g) cooperative;

                h) enti no profit;

                i) aziende agricole.

        3. I soggetti economici di cui al comma 2 possono sponsorizzare fino ad un massimo di uno studente ogni 10 dipendenti operativi. Per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a dieci è comunque ammessa la sponsorizzazione di almeno uno studente.

Art. 2.

(Contratto di sponsorizzazione
universitaria).

        1. Il contratto di sponsorizzazione universitaria è il contratto mediante il quale uno sponsor provvede a finanziare ai soggetti di cui al comma 1 il costo degli studi universitari. Tale contratto può essere concluso sempre, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 9 e deve contenere:

                a) l'importo annuale che lo sponsor intende corrispondere allo studente, che può variare da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, ma può essere modificato di comune accordo anche durante il periodo di studi;

                b) la durata della corresponsione che viene stabilita in relazione al tempo normalmente previsto per il tipo di laurea prescelta. Per motivi gravi e giustificati, tuttavia, le annualità concordate possono essere prorogate fino ad un massimo di due anni, con l'esclusione dal conteggio del periodo di leva.

        2. L'entità del contributo previsto annualmente deve essere corrisposta obbligatoriamente nella misura del 50 per cento all'inizio dell'anno accademico ed il restante entro l'anno accademico in corso.
        3. Lo sponsor, al momento della corresponsione, emette regolare fattura. Per questo atto di liberalità, in deroga alle disposizioni vigenti, è prevista la detrazione della sponsorizzazione quale costo aziendale.
        4. Ai fini della detrazione di cui al comma 3, lo sponsor deve conservare ed allegare in sede di dichiarazione dei redditi copia fotostatica della ricevuta di iscrizione all'anno accademico.
        5. Lo studente non è obbligato a denunciare il contributo ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

(Interruzione del contratto).

        1. Lo sponsor può, con preavviso di sei mesi, interrompere, impegnandosi comunque a pagare per intero l'anno accademico in corso, il contratto di cui all'articolo 2. In tal caso nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del prestito.


Art. 4.

(Servizio di leva).

        1. Nell'ipotesi in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, interrompano gli studi universitari per assolvere gli obblighi di leva, il finanziamento è sospeso per il medesimo periodo.
        2. In caso di interruzione definitiva degli studi al termine degli obblighi di leva si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2.


Art. 5.

(Assunzioni).

        1. Qualora il giovane neolaureato sia assunto dallo sponsor, a questi è concessa la facoltà di trattenere le annualità corrisposte con le stesse modalità temporali con cui le aveva versate, senza pretendere alcun interesse.
        2. Nell'ipotesi in cui il giovane neolaureato intenda farsi assumere da un datore di lavoro diverso da quello che ha sponsorizzato i propri studi, oppure intenda intraprendere un'attività professionale autonoma, è tenuto a rimborsare l'intero importo che durante il periodo universitario ha ottenuto sotto forma di finanziamento. Tale rimborso può essere effettuato in un'unica soluzione e senza interessi entro otto mesi dalla data di conseguimento del diploma di laurea, ovvero entro i quattro anni successivi con il pagamento, in tal caso, degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.


Art. 6.

(Perdita del rimborso).

        1. Qualora lo sponsor non intenda più assumere il giovane neolaureato per sopraggiunti motivi aziendali, quali crisi occupazionale, ridimensionamento dell'azienda o altro, nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del prestito.
        2. Il diritto ad ottenere la restituzione della somma stanziata viene meno anche nell'ipotesi in cui il giovane venga assunto e, per i motivi di cui al comma 1 o perché non risulti essere idoneo alle aspettative dello sponsor, venga successivamente licenziato. In tale caso il licenziamento interrompe il rimborso del prestito e lo sponsor non può trattenere eventuali residui del credito dalle spettanze del trattamento di fine rapporto.
        3. In caso di licenziamento per giusta causa, il neolaureato è tenuto a rimborsare il prestito secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.


Art. 7.

(Dimissioni volontarie).

        1. In caso di dimissioni volontarie da parte del giovane neolaureato assunto, questi è tenuto a rimborsare allo sponsor il debito residuo maggiorato del 10 per cento. In tale caso lo sponsor può recuperare il proprio credito anche mediante trattenute sul trattamento di fine rapporto.


Art. 8.

(Modalità diverse di rimborso).

        1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anticipata rispetto al periodo di tempo previsto per l'intera restituzione del prestito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le parti possono, d'intesa tra loro, stabilire modalità diverse per il rimborso.


Art. 9.

(Casi di non ammissibilità
al beneficio).

        1. Il contratto di sponsorizzazione universitaria non può essere stipulato a favore di figli e di parenti fino al terzo grado dello sponsor.



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