XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 395
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti).
1. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla
presente legge, di seguito denominato "sponsorizzazione
universitaria", i giovani cittadini italiani, di età non
superiore ai 22 anni, in possesso di diploma di scuola media
superiore con votazione non inferiore agli 85/100 ovvero ai
50/60 ed il cui reddito familiare non superi i 40 milioni
annui lordi, rivalutati annualmente in base all'aumento
percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica.
2. La sponsorizzazione universitaria è offerta da
soggetti, di seguito denominati "sponsor",
economicamente operanti sul territorio nazionale quali:
a) artigiani;
b) piccole e medie imprese;
c) grandi aziende;
d) studi professionali;
e) compagnie di assicurazioni;
f) istituti di credito;
g) cooperative;
h) enti no profit;
i) aziende agricole.
3. I soggetti economici di cui al comma 2 possono
sponsorizzare fino ad un massimo di uno studente ogni 10
dipendenti operativi. Per le imprese con un numero di
dipendenti inferiore a dieci è comunque ammessa la
sponsorizzazione di almeno uno studente.
Art. 2.
(Contratto di sponsorizzazione
universitaria).
1. Il contratto di sponsorizzazione universitaria è il
contratto mediante il quale uno sponsor provvede a
finanziare ai soggetti di cui al comma 1 il costo degli studi
universitari. Tale contratto può essere concluso sempre, ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 9 e deve contenere:
a) l'importo annuale che lo sponsor intende
corrispondere allo studente, che può variare da un minimo di
lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, ma può essere
modificato di comune accordo anche durante il periodo di
studi;
b) la durata della corresponsione che viene
stabilita in relazione al tempo normalmente previsto per il
tipo di laurea prescelta. Per motivi gravi e giustificati,
tuttavia, le annualità concordate possono essere prorogate
fino ad un massimo di due anni, con l'esclusione dal conteggio
del periodo di leva.
2. L'entità del contributo previsto annualmente deve
essere corrisposta obbligatoriamente nella misura del 50 per
cento all'inizio dell'anno accademico ed il restante entro
l'anno accademico in corso.
3. Lo sponsor, al momento della corresponsione,
emette regolare fattura. Per questo atto di liberalità, in
deroga alle disposizioni vigenti, è prevista la detrazione
della sponsorizzazione quale costo aziendale.
4. Ai fini della detrazione di cui al comma 3, lo
sponsor deve conservare ed allegare in sede di
dichiarazione dei redditi copia fotostatica della ricevuta di
iscrizione all'anno accademico.
5. Lo studente non è obbligato a denunciare il contributo
ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 3.
(Interruzione del contratto).
1. Lo sponsor può, con preavviso di sei mesi,
interrompere, impegnandosi comunque a pagare per intero l'anno
accademico in corso, il contratto di cui all'articolo 2. In
tal caso nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del
prestito.
Art. 4.
(Servizio di leva).
1. Nell'ipotesi in cui i soggetti beneficiari di cui
all'articolo 1, comma 1, interrompano gli studi universitari
per assolvere gli obblighi di leva, il finanziamento è sospeso
per il medesimo periodo.
2. In caso di interruzione definitiva degli studi al
termine degli obblighi di leva si applicano le condizioni di
cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 5.
(Assunzioni).
1. Qualora il giovane neolaureato sia assunto dallo
sponsor, a questi è concessa la facoltà di trattenere le
annualità corrisposte con le stesse modalità temporali con cui
le aveva versate, senza pretendere alcun interesse.
2. Nell'ipotesi in cui il giovane neolaureato intenda
farsi assumere da un datore di lavoro diverso da quello che ha
sponsorizzato i propri studi, oppure intenda intraprendere
un'attività professionale autonoma, è tenuto a rimborsare
l'intero importo che durante il periodo universitario ha
ottenuto sotto forma di finanziamento. Tale rimborso può
essere effettuato in un'unica soluzione e senza interessi
entro otto mesi dalla data di conseguimento del diploma di
laurea, ovvero entro i quattro anni successivi con il
pagamento, in tal caso, degli interessi calcolati in base al
tasso ufficiale di sconto.
Art. 6.
(Perdita del rimborso).
1. Qualora lo sponsor non intenda più assumere il
giovane neolaureato per sopraggiunti motivi aziendali, quali
crisi occupazionale, ridimensionamento dell'azienda o altro,
nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del prestito.
2. Il diritto ad ottenere la restituzione della somma
stanziata viene meno anche nell'ipotesi in cui il giovane
venga assunto e, per i motivi di cui al comma 1 o perché non
risulti essere idoneo alle aspettative dello sponsor,
venga successivamente licenziato. In tale caso il
licenziamento interrompe il rimborso del prestito e lo
sponsor non può trattenere eventuali residui del credito
dalle spettanze del trattamento di fine rapporto.
3. In caso di licenziamento per giusta causa, il
neolaureato è tenuto a rimborsare il prestito secondo le
modalità di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 7.
(Dimissioni volontarie).
1. In caso di dimissioni volontarie da parte del giovane
neolaureato assunto, questi è tenuto a rimborsare allo
sponsor il debito residuo maggiorato del 10 per cento.
In tale caso lo sponsor può recuperare il proprio
credito anche mediante trattenute sul trattamento di fine
rapporto.
Art. 8.
(Modalità diverse di rimborso).
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro
anticipata rispetto al periodo di tempo previsto per l'intera
restituzione del prestito ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
le parti possono, d'intesa tra loro, stabilire modalità
diverse per il rimborso.
Art. 9.
(Casi di non ammissibilità
al beneficio).
1. Il contratto di sponsorizzazione universitaria non può
essere stipulato a favore di figli e di parenti fino al terzo
grado dello sponsor.