XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 393
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina la programmazione degli
interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti,
edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla
valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e
territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche
al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso
attività turistiche e culturali.
2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la
finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti
relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di
cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati ai
sensi della medesima legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante
programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un
programma di durata annuale.
Art. 2.
(Soggetti proponenti).
1. I soggetti proponenti gli interventi di cui
all'articolo 1 sono tutti gli organismi pubblici e privati che
avendo titolo di proprietà od obbligo di tutela presentano
richiesta di finanziamento allegando il progetto
corrispondente.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4,
della presente legge, riguarda esclusivamente le proposte di
intervento, comprese nei settori di intervento di cui
all'articolo 3 della medesima, già presentate ai sensi della
legge 7 agosto 1997, n. 270, ma escluse dal finanziamento per
la indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.
3. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in
vigore delle presente legge, sono ammesse al finanziamento,
nell'ambito dei programmi triennali e dei relativi
aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, nuove
proposte di intervento presentate dai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo. Solo relativamente al primo anno di
attuazione del primo programma triennale, si provvede alla
ripartizione della risorse disponibili in eguale misura tra le
proposte di cui al comma 2 e le nuove proposte.
Art. 3.
(Settori di intervento).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, sono definiti i seguenti settori di
intervento:
a) restauro e risanamento conservativo di immobili
di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti
alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) ripristino e recupero di tratti originari di
antichi tracciati;
c) interventi in edifici esistenti, destinati alla
realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e
basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di
aree territoriali di interesse culturale o ambientale.
2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 del presente articolo sono compresi gli
interventi relativi all'adeguamento dei sistemi di sicurezza
alla normativa anticendi ed alla normativa antisismica nonché
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Procedure).
1. Ai fini della predisposizione dei programmi regionali,
i soggetti interessati a proporre nuovi interventi presentano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una apposita richiesta di
finanziamento corredata da relativo progetto definitivo alla
regione territorialmente competente. La richiesta deve
specificare i termini tecnico-amministrativi per la
realizzazione dell'opera, il piano economico-finanziario,
l'entità del finanziamento richiesto e le altre fonti di
finanziamento. La regione verifica la compatibilità con gli
strumenti di pianificazione vigenti, nonché la definizione
progettuale degli interventi, e approva le richieste di
finanziamento, previo parere del sovrintendente regionale
competente per i beni e le attività culturali, ove richiesto
dalla legislazione vigente, da esprimere entro venti giorni
dalla trasmissione dei relativi progetti da parte della
regione. Decorso tale termine, il parere del sovrintendente si
intende reso in senso favorevole. Al fine di accedere alle
risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono i loro programmi, con le relative richieste di
finanziamento approvate, al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Ai fini della
predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 1,
comma 4, della presente legge, per le proposte di intervento
già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270,
all'istruttoria provvede l'Ufficio per Roma capitale e grandi
eventi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
medesima legge n. 270 del 1997.
2. Le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, sono ripartite tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
proporzionalmente all'ammontare dei costi delle richieste di
finanziamento approvate da ogni regione e provincia autonoma e
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome.
3. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro i quindici giorni
successivi alla comunicazione relativa all'approvazione degli
interventi compresi nel programma annuale, gli enti
interessati danno conferma del mantenuto interesse
all'erogazione dei contributi.
4. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei
programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di
cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, sono
stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo
stesso regolamento sono altresì stabiliti criteri e modalità
per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo
1 della presente legge, provvedendosi, in particolare, a
parametrare le quote di rimborso al contratto tipo,
predisposto attraverso gara, dalla Direzione generale per le
aree urbane e l'edilizia residenziale del Ministero dei lavori
pubblici, per i soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n.
270, che non provvedono direttamente all'accensione dei
suddetti mutui a condizioni più favorevoli. I mutui di cui al
presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei
finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno
loro assegnata.
Art. 5.
(Localizzazione degli interventi).
1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della
presente legge sono localizzati in tutte le aree del
territorio nazionale.
2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 individuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, possono
utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria
nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale
di cui all'articolo 1, comma 4, nei programmi triennali e nei
relativi aggiornamenti annuali di cui al medesimo articolo 1,
comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento
dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.
2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente
legge è istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica un apposito fondo
denominato "Programma pluriennale per la promozione di
iniziative di sviluppo socio-economico nei settori
dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale".
Per la costituzione del fondo sono autorizzati la spesa di
lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché limiti di impegno
quindicennali di lire 8 miliardi per l'anno 2002 e di lire 8
miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere, pari a lire 15
miliardi per il 2001, a lire 8 miliardi per il 2002 e a lire
16 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, a tale fine
utilizzando, quanto a lire 2 miliardi per gli anni 2002 e
2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e,
quanto a lire 15 miliardi per il 2001, 6 miliardi per il 2002
e 14 miliardi per il 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative
all'esercizio finanziario 2001 sono destinate al finanziamento
del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Le
spese in annualità decorrenti dall'anno 2002 sono destinate al
rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi
del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 4, per
capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite
di impegno quindicennale a carico dello Stato.
3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono essere utilizzate
nell'anno successivo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.