XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 393




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso attività turistiche e culturali.
        2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati ai sensi della medesima legge.
        3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
        4. In sede di prima attuazione della presente legge, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un programma di durata annuale.


Art. 2.

(Soggetti proponenti).

        1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 sono tutti gli organismi pubblici e privati che avendo titolo di proprietà od obbligo di tutela presentano richiesta di finanziamento allegando il progetto corrispondente.
        2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, riguarda esclusivamente le proposte di intervento, comprese nei settori di intervento di cui all'articolo 3 della medesima, già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, ma escluse dal finanziamento per la indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.
        3. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono ammesse al finanziamento, nell'ambito dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, nuove proposte di intervento presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Solo relativamente al primo anno di attuazione del primo programma triennale, si provvede alla ripartizione della risorse disponibili in eguale misura tra le proposte di cui al comma 2 e le nuove proposte.


Art. 3.

(Settori di intervento).

        1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono definiti i seguenti settori di intervento:

                a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

                b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati;

                c) interventi in edifici esistenti, destinati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.

        2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono compresi gli interventi relativi all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa anticendi ed alla normativa antisismica nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Procedure).

        1. Ai fini della predisposizione dei programmi regionali, i soggetti interessati a proporre nuovi interventi presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una apposita richiesta di finanziamento corredata da relativo progetto definitivo alla regione territorialmente competente. La richiesta deve specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione dell'opera, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto e le altre fonti di finanziamento. La regione verifica la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, nonché la definizione progettuale degli interventi, e approva le richieste di finanziamento, previo parere del sovrintendente regionale competente per i beni e le attività culturali, ove richiesto dalla legislazione vigente, da esprimere entro venti giorni dalla trasmissione dei relativi progetti da parte della regione. Decorso tale termine, il parere del sovrintendente si intende reso in senso favorevole. Al fine di accedere alle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i loro programmi, con le relative richieste di finanziamento approvate, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, per le proposte di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, all'istruttoria provvede l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima legge n. 270 del 1997.
        2. Le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, proporzionalmente all'ammontare dei costi delle richieste di finanziamento approvate da ogni regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
        3. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione relativa all'approvazione degli interventi compresi nel programma annuale, gli enti interessati danno conferma del mantenuto interesse all'erogazione dei contributi.
        4. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso regolamento sono altresì stabiliti criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedendosi, in particolare, a parametrare le quote di rimborso al contratto tipo, predisposto attraverso gara, dalla Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici, per i soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che non provvedono direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni più favorevoli. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.


Art. 5.

(Localizzazione degli interventi).

        1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.
        2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.


Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.
        2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un apposito fondo denominato "Programma pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale". Per la costituzione del fondo sono autorizzati la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché limiti di impegno quindicennali di lire 8 miliardi per l'anno 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2001, a lire 8 miliardi per il 2002 e a lire 16 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tale fine utilizzando, quanto a lire 2 miliardi per gli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 15 miliardi per il 2001, 6 miliardi per il 2002 e 14 miliardi per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2001 sono destinate al finanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2002 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.
        3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono essere utilizzate nell'anno successivo.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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