XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 386
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La pena è ridotta di un terzo per chiunque contribuisca
al mantenimento dello stato di schiavitù, o di condizione
analoga alla schiavitù. E' punito con la stessa pena chiunque
compia atti sessuali con persona che si trovi in tale stato o
condizione, in cambio di danaro o di altra utilità
economica".
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini
sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione
coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che
derivano da tali reati.
Art. 3
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge ed ai
sensi di quanto previsto all'articolo 8, primo comma, della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è
autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le
associazioni no profit impegnate nel recupero dei
soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una
condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a
prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale
dei soggetti medesimi.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante l'utilizzo dei beni e delle
risorse sottoposti a sequestro delle organizzazioni criminali
coinvolte nelle attività criminose perseguite ai sensi degli
articoli 600 e seguenti del codice penale.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.