XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 386




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La pena è ridotta di un terzo per chiunque contribuisca al mantenimento dello stato di schiavitù, o di condizione analoga alla schiavitù. E' punito con la stessa pena chiunque compia atti sessuali con persona che si trovi in tale stato o condizione, in cambio di danaro o di altra utilità economica".


Art. 2

        1. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano da tali reati.


Art. 3

        1. Ai fini dell'applicazione della presente legge ed ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni no profit impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.


Art. 4

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo dei beni e delle risorse sottoposti a sequestro delle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività criminose perseguite ai sensi degli articoli 600 e seguenti del codice penale.


Art. 5

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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