XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 383
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di
vendita di organi prelevati ai bambini).
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati ai
bambini).- Chiunque promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o
alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai
bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque
anni.
E' punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo
comma, anche colui che individualmente commercia o vende o
dona illecitamente organi prelevati ai bambini.
Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e
alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e
secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni.
E' punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni
chiunque fornisce, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o
luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente,
nonché coloro che ricevono organi di derivazione illecita per
un trapianto proprio o altrui.
Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è
ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la
giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei
delitti o le prove del reato".
Art. 2.
(Misure di prevenzione).
1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di
cui all'articolo 601-bis del codice penale, si applicano
le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.
Art. 3.
(Misure interdittive).
1. Per il personale sanitario comunque coinvolto nel
traffico di organi o nell'espianto o nel trapianto di essi si
applica, oltre alla reclusione da due a cinque anni e alla
multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni, la sanzione
dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione,
ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della
legge 1^ aprile 1999, n. 91.
Art. 4.
(Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il
traffico e la vendita di organi).
1. E' istituita presso la Direzione centrale della polizia
criminale una sezione speciale per contrastare le attività di
traffico e di vendita degli organi prelevati ai bambini e
destinati al mercato clandestino nazionale ed
internazionale.
Art. 5.
(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli
organi prelevati ai bambini).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno
l'osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli
organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al
Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e
sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base
operativa o di transito.
2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per
la solidarietà sociale, promuove, attraverso i mezzi di
comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di
sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a
contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del
codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge.