XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 383




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di
vendita di organi prelevati ai bambini).

        1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati ai bambini).- Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni.
        E' punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati ai bambini.
        Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
        E' punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni chiunque fornisce, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente, nonché coloro che ricevono organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui.
        Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato".


Art. 2.

(Misure di prevenzione).

        1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di cui all'articolo 601-bis del codice penale, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Misure interdittive).

        1. Per il personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi o nell'espianto o nel trapianto di essi si applica, oltre alla reclusione da due a cinque anni e alla multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni, la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 1^ aprile 1999, n. 91.


Art. 4.

(Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il
traffico e la vendita di organi).

        1. E' istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati ai bambini e destinati al mercato clandestino nazionale ed internazionale.


Art. 5.

(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli
organi prelevati ai bambini).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.
        2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.



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