XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 378




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

        1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.
        2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono abrogati.
        3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le norme il cui contenuto consegue alle disposizioni abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
        4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n. 29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo II

NORME PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI


Art. 2.

        1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.
            2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi".


Art. 3.

        1. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
            2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
            3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale".

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

                b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;

                c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

                d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai princìpi di cui alle lettere a), b) e c).

            2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".


Art. 5.

        1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento-politico".


Art. 6.

        1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito presso l'Ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e dei relativi documenti".


Art. 7.

        1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà".


Art. 8.

        1. L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 19. - 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.
        2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.
        3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate".


Art. 9.

        1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale".

Art. 10.

        1. Dopo l'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 20-bis. - 1. Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria dell'Ufficio centrale nazionale, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 20, da parte di quei partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
        2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici, concorrenti alla elezione, possono costituire coalizioni di liste ai fini dell'attribuzione della quota dei seggi, di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
        3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla direzione del partito, del gruppo o del movimento politico, con atto autenticato da un notaio, e depositata assieme alle liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno".


Art. 11.

        1. Dopo l'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 24-bis. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione:

            a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del termine di cui all'articolo 17, o non rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, o presentate da persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

            b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

            c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

            d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nel collegio nazionale;

            e) verifica la validità delle dichiarazioni di collegamento eventualmente depositate.

        2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
        3. L'Ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
        4. L'Ufficio centrale nazionale comunica immediatamente ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le liste con il relativo contrassegno e con l'indicazione dei collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, affinché ne diano notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale".


Art. 12.

        1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente tra candidati della lista da lui votata".


Art. 13.

        1. Il primo comma dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, ed accerta quali liste siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale, ed abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di almeno 1.000.000 di voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)".


Art. 14.

        1. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha attribuito seggi ai sensi dell'articolo 86-bis secondo l'ordine di iscrizione nella lista".

Art. 15.

        1. All'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le parole: ", anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale," sono soppresse.


Art. 16.

        1. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri".


Art. 17.

        1. Dopo l'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 86-bis. - 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:

            a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

            b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: in caso di parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente".


Art. 18.

        1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;".


Art. 19.

        1. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del medesimo testo unico, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 20.

        1. Il Governo è delegato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riunire in un testo unico le norme di legge che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati.


Capo III

NORME PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


Art. 21.

        1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.
        2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.


Art. 22.

        1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2.- 1. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.
        2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".

Art. 23.

        1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

                b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

        2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.
            3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i princìpi e criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1".

        2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 24.

        1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi ai quali
i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
        2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta nullità della elezione.
        3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
        4. E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
        5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
        6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta:

            a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 800.000 abitanti;

            b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

            c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.

        7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 è ridotto della metà.
        8. Si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
        9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
        10. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
        11. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".


Art. 25.

        1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

        "Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, purché non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio".


Art. 26.

        1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono sostituiti dai seguenti:

        "La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell'articolo 17.
        La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio".

        2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è abrogato.


Art. 27.

        1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

            "1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;".


Art. 28.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica.


Art. 29.

        1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 29 del 1948, come sostituito dall'articolo 23 della presente legge.



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