XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 378
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per
l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio
1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 536, sono abrogati.
2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono
abrogati.
3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge
4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre
1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le
norme il cui contenuto consegue alle disposizioni abrogate ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, sono richiamate in vigore, con le
modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le
tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n.
29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre
norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
NORME PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta
secondo le norme della Costituzione e del presente testo
unico.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti
è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota
complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale
per una quota complessiva pari a 75 seggi".
Art. 3.
1. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo, sentite le competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante
decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali
in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
3.
2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei
collegi elettorali, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 3.
3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui
all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che
abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti
validamente espressi, è istituito il collegio unico
nazionale".
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo
2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I collegi per la elezione della Camera
dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) nessun collegio può, di norma, includere
territori situati al di là dei confini della regione di
appartenenza;
b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è
assegnato un seggio;
c) salvo il caso delle regioni il cui territorio
comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un
territorio continuo. I collegi non possono frazionare il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro
dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;
d) i collegi devono essere sottomultipli delle
circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi
finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono
costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti
non più di 15 e non meno di 7 deputati, derogando a tali
limiti solo per dare attuazione ai princìpi di cui alle
lettere a), b) e c).
2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di
due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di
sezione".
Art. 5.
1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge, è sostituito dal seguente:
"I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono
presentare liste di candidati, devono depositare, presso il
Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli
collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito
del contrassegno deve essere indicata la denominazione del
partito, del gruppo o del movimento-politico".
Art. 6.
1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito
presso l'Ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e
dei relativi documenti".
Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge, è sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi
fino a 800.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più
di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di
cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà".
Art. 8.
1. L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Ciascuna lista per il collegio unico
nazionale deve comprendere un numero di candidati non
superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini
delle eventuali sostituzioni.
2. Ciascuna lista può comprendere candidati
espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate
con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste
con simboli diversi tra loro collegate.
3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma
2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate".
Art. 9.
1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1
della presente legge, è sostituito dal seguente:
"Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima
intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei
seggi nel collegio unico nazionale".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Le liste dei candidati al
collegio unico nazionale devono essere presentate alla
cancelleria dell'Ufficio centrale nazionale, nei termini e con
le modalità di cui all'articolo 20, da parte di quei partiti,
gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei
collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà
della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo
censimento generale.
2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici,
concorrenti alla elezione, possono costituire coalizioni di
liste ai fini dell'attribuzione della quota dei seggi, di cui
all'articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle
liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le
dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
3. La dichiarazione di collegamento deve essere
effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla
direzione del partito, del gruppo o del movimento politico,
con atto autenticato da un notaio, e depositata assieme alle
liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento
hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo
stesso contrassegno".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 24 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - 1. L'Ufficio centrale nazionale,
entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione:
a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del
termine di cui all'articolo 17, o non rispondenti ai requisiti
previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, o presentate da
persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del
contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non
depositato presso il Ministero dell'interno;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i
quali manca la prescritta accettazione;
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo
anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali
non sia stato presentato il certificato di nascita o documento
equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista già presentata nel collegio nazionale;
e) verifica la validità delle dichiarazioni di
collegamento eventualmente depositate.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da
questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale nazionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate,
ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in
merito.
4. L'Ufficio centrale nazionale comunica
immediatamente ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero
dell'interno, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le
liste con il relativo contrassegno e con l'indicazione dei
collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei
capoluoghi dei collegi circoscrizionali, affinché ne diano
notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale".
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1
della presente legge, è sostituito dal seguente:
"L'elettore può manifestare una sola preferenza
esclusivamente tra candidati della lista da lui votata".
Art. 13.
1. Il primo comma dell'articolo 83 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge, è sostituito dal seguente:
"L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, determina la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le
cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno, ed accerta quali liste
siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti
ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, ed abbiano conseguito una
cifra elettorale nazionale di almeno 1.000.000 di voti di
lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo
76, primo comma, numero 2)".
Art. 14.
1. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale nazionale proclama
eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha
attribuito seggi ai sensi dell'articolo 86-bis secondo
l'ordine di iscrizione nella lista".
Art. 15.
1. All'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, le parole: ", anche se proclamato a seguito
dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale," sono
soppresse.
Art. 16.
1. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella
stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto
nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 86 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 16 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 86-bis. - 1. Ai fini dell'assegnazione dei
seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale
nazionale:
a) determina quale lista abbia ottenuto la più
alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75
seggi;
b) nel caso che la maggioranza sia stata
conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei
75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra
nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75;
nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il
quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra
elettorale nazionale delle liste facenti parte della
coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti
e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che
abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: in caso
di parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche
le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno
raggiunto il quoziente".
Art. 18.
1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal
seguente:
"2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;".
Art. 19.
1. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
medesimo testo unico, come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge.
Art. 20.
1. Il Governo è delegato, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a riunire in un testo
unico le norme di legge che disciplinano l'elezione della
Camera dei deputati.
Capo III
NORME PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 21.
1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme
stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.
2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è
stabilito, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella
approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è
effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, a seguito della
pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali
istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
territoriali delle regioni esistenti.
Art. 22.
1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 2.- 1. In ogni regione sono costituiti tanti
collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.
2. Le sezioni elettorali che interessano due o più
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".
Art. 23.
1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo è delegato, sentite le
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto
legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di
ciascuna regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) i collegi sono costituiti da un territorio
continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio
comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono
includere il territorio di comuni appartenenti a province
diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei
comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano
al loro interno più collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può
scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre
il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si
ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella
regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il
numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti
dalla media regionale della popolazione superiori a tali
limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
attuazione ai criteri di cui alla lettera a).
2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni
dei collegi elettorali con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o
dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di
nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali
delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si
effettua per le sole regioni per le quali
si sia verificata una variazione nel numero dei senatori
assegnati.
3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi
elettorali deve essere effettuata applicando i princìpi e
criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b)
del comma 1".
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.
1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per
ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi
ai quali
i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non
inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della
regione.
2. Nessun candidato può accettare la candidatura in
più di una regione e nell'ambito della stessa regione in non
più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più
di una regione comporta nullità della elezione.
3. Per ogni candidato devono essere indicati
cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il
quale viene presentato, e con quale dei contrassegni
depositati presso il Ministero dell'interno si intenda
contraddistinguerlo.
4. E' consentita la presentazione, nell'ambito della
stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno
sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in
collegi diversi.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei
candidati deve contenere la
indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di
due supplenti.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere
sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
regioni fino a 800.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di
abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
regioni con più di 3.000.000 di abitanti.
7. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei
candidati per ogni collegio di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 6 è ridotto della metà.
8. Si applicano le norme di cui al primo e secondo
comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
9. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre
regioni.
10. I gruppi di candidati devono essere presentati
per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o
del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
11. La presentazione del gruppo di candidature deve
essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni,
congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui
all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
Art. 25.
1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal
seguente:
"Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale,
in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi,
purché non inferiore al 45 per cento del totale dei voti
validamente espressi nel collegio".
Art. 26.
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28
aprile 1967, n. 262, e come richiamato in vigore ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, sono sostituiti dai
seguenti:
"La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data
dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo
stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia
avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell'articolo
17.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il
numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento
e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente
espressi nel collegio".
2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio
1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28 aprile 1967, n.
262, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1
della presente legge, è abrogato.
Art. 27.
1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal
seguente:
"1) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600
elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato
della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura è ridotto della metà;".
Art. 28.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
delle norme di legge che disciplinano l'elezione del Senato
della Repubblica.
Art. 29.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 febbraio
1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n.
29, e successive modificazioni, sono abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 29 del 1948,
come sostituito dall'articolo 23 della presente legge.