XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 372




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


TITOLO I

STATUTO SPECIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DELL'ARCIPELAGO
CAMPANO


Capo I.


Art. 1.

        1. La provincia dell'Arcipelago campano è costituita in provincia autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la Repubblica italiana, sulla base dei princìpi della Costituzione e secondo il presente statuto.
        2. La provincia dell'Arcipelago campano ha per capoluogo Ischia.


Art. 2.

        1. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti ai cittadini e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.


Art. 3.

        1. La provincia comprende i comuni di: Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Procida, Capri, Anacapri.
        2. Alla provincia dell'Arcipelago campano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
        3. La provincia dell'Arcipelago campano ha una propria bandiera, un proprio gonfalone ed uno stemma.

Capo II.


Art. 4.

        1. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali, della Unione europea e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

            a) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

            b) circoscrizioni comunali;

            c) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e materie di competenza provinciale;

            d) impianto e tenuta dei libri fondiari;

            e) servizi antincendio;

            f) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

            g) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio provinciale;

            h) toponomastica;

            i) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con esclusione di quello di interesse nazionale;

            l) usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

            m) urbanistica e piani regolatori particolareggiati;

            n) usi civici, secondo le disposizioni del codice civile;

            o) artigianato;

            p) edilizia sovvenzionata;
            q) porti;

            r) fiere e mercati;

            s) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

            t) acque minerali e termali, cave;

            u) caccia e pesca;

            v) parchi per la protezione della flora e della fauna;

            z) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

            aa) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

            bb) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione;

            cc) turismo e industria alberghiera;

            dd) agricoltura e foreste, patrimonio zootecnico ed ittico;

            ee) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

            ff) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

            gg) scuola materna;

            hh) assistenza scolastica;

            ii) edilizia scolastica;

            ll) addestramento e formazione professionale.


Art. 5.

        1. La provincia, nei limiti dell'articolo 4 e dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana inoltre norme legislative nelle seguenti materie:

            a) ordinamento dei comuni;

            b) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
            c) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere provinciale;

            d) polizia locale urbana e rurale;

            e) istruzione elementare e secondaria;

            f) commercio;

            g) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

            h) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

            i) spettacoli pubblici, limitatamente alla pubblica sicurezza;

            l) esercizi pubblici;

            m) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

            n) igiene e sanità;

            o) attività sportive e ricreative.


Art. 6.

        1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
        2. Le modificazioni di cui al comma 1, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno efficacia se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della provincia.


Capo III.


Art. 7.

        1. Allo scopo di applicare le disposizioni delle leggi dello Stato, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        2. I collocatari comunali sono scelti e nominati dagli organi statali, sentito il presidente della giunta provinciale.


Art. 8.

        1. La provincia può autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
        2. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è concessa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della provincia e della CONSOB.


Art. 9.

        1. La provincia stabilisce con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia idroelettrica ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
        2. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate nella provincia in concorrenza dal gestore della rete di trasmissione nazionale e dagli enti locali, determinate in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la provincia.


Art. 10.

        1. Il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale è obbligatorio e vincolante.
        2. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito di intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.


Art. 11.

        1. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alla provincia quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari ai fini dell'incremento delle attività industriali.


Capo IV.


Art. 12.

        1. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento previgente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla provincia.
        2. Restano ferme le attribuzioni della provincia ai sensi delle leggi vigenti, in quanto compatibili con il presente statuto.


Art. 13.

        1. La provincia esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Art. 14.

        1. Il presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti.
        2. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 il presidente della provincia si avvale degli organi della polizia statale, nonché della polizia locale, urbana e forestale.
        3. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza.


Art. 15.

        1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni del presidente della provincia in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito lo stesso presidente della provincia, il quale deve esprimere il parere nel termine di un mese dalla richiesta.


Art. 16.

        1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della provincia può richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia di Stato, nonché della polizia locale, urbana e rurale.


Capo V.


Art. 17.

        1. Sono organi della provincia: il consiglio provinciale, la giunta provinciale e il presidente della provincia.


Art. 18.

        1. Il consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge provinciale.
        2. Il numero dei consiglieri provinciali è di trenta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trenta, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale.


Art. 19.

        1. Il consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.


Art. 20.

        1. Il consiglio provinciale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
        2. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale sono indette dal presidente della provincia e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1.
        3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
        4. Il nuovo consiglio provinciale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della provincia in carica.


Art. 21.

        1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.
        2. In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del consiglio.
        3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.


Art. 22.

        1. Le norme che disciplinano l'attività del consiglio provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.


Art. 23.

        1. Il consiglio provinciale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
        2. Ove il presidente o il vice presidente del consiglio provinciale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il consiglio provinciale è convocato dal presidente della provincia.


Art. 24.

        1. Il consiglio è sciolto quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
        2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
        3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 2 è altresì nominato un commissario straordinario che indice entro un mese dallo scioglimento l'elezione del consiglio provinciale.
        4. Il nuovo consiglio provinciale è convocato dal commissario di cui al comma 3 entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 25.

        1. Il consiglio provinciale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta provinciale o del presidente della provincia oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.


Art. 26.

        1. La giunta provinciale è composta dal presidente, da un vice presidente e da assessori effettivi e supplenti.
        2. Il presidente, il vice presidente e gli assessori sono eletti dal consiglio provinciale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
        3. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.


Art. 27.

        1. Il presidente e i membri della giunta provinciale restano in carica per tutta la durata del consiglio provinciale. All'atto della scadenza del consiglio, essi provvedono esclusivamente agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti della giunta da parte del nuovo consiglio.


Art. 28.

        1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del presidente della provincia o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il presidente del consiglio provinciale convoca il consiglio entro quindici giorni.


Art. 29.

        1. Il presidente della provincia rappresenta la provincia.
        2. Il presidente della provincia partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio dei ministri, qualora si trattino questioni che riguardano la provincia.


Art. 30.

        1. Il presidente della provincia dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla provincia.


Art. 31.

        1. Il presidente della provincia determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della provincia.


Art. 32.

        1. Il presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.


Art. 33.

        1. La giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Ad essa spettano:

            a) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

            b) l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale;

            c) l'amministrazione del patrimonio della provincia nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici provinciali di natura industriale o commerciale;

            d) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporre per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;

            e) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi ai sensi della legislazione vigente. I provvedimenti straordinari di cui alla presente lettera restano riservati allo Stato quando siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore 20 mila abitanti;

            f) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica.


Art. 34.

        1. Il consiglio provinciale può delegare alla giunta provinciale la trattazione degli affari di propria competenza ad esclusione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.


Capo VI.


Art. 35.

        1. I disegni di legge approvati dal consiglio provinciale sono comunicati al Governo. I disegni di legge sono promulgati un mese dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al consiglio provinciale con il rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali.
        2. Ove il consiglio provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i disegni di legge di cui al comma 1 sono promulgati se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte costituzionale decide in ordine alla competenza.
        3. Le leggi provinciali sono promulgate dal presidente della provincia e sono vistate dal commissario del Governo.


Art. 36.

        1. Le leggi provinciali ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto.


Art. 37.

        1. Le leggi approvate dal consiglio provinciale ed i regolamenti emanati dalla giunta provinciale debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale.


Capo VII.


Art. 38.

        1. Le strade e gli acquedotti che hanno interesse esclusivamente provinciale e che sono determinati dalle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio provinciale.


Art. 39.

        1. Le foreste di proprietà dello Stato nella provincia, le terme e le cave quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, nonché gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici provinciali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio provinciale costituiscono il patrimonio indisponibile della provincia.
        2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella provincia sono trasferiti al patrimonio della provincia.
        3. Nelle norme di attuazione del presente Statuto sono altresì stabilite le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni di cui ai commi 1 e 2.
        4. I beni immobili situati nella provincia che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della provincia.


Art. 40.

        1. La provincia, in corrispondenza delle materie attribuite alla sua competenza ai sensi dell'articolo 4, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, e a servizi di carattere nazionale.


Art. 41.

        1. Sono di competenza della provincia i proventi delle imposte ipotecarie esatte nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
        2. Sono devolute alla provincia le seguenti quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato, esatte nel territorio provinciale:

            a) i cinque decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio provinciale;

            b) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

            c) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

            d) i nove decimi delle tasse relative ai veicoli immatricolati nel territorio provinciale;

            e) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della provincia.

Art. 42.

        1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche situate nella provincia, accordate o da accordare per qualunque scopo, lo Stato cede alla provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.


Art. 43.

        1. La provincia può stabilire imposte e tasse sul turismo.


Art. 44.

        1. La provincia ha facoltà di istituire con legge tributi propri non contrastanti con il sistema tributario dello Stato, nelle materie di competenza.


Art. 45.

        1. La provincia ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una quota non superiore alle entrate ordinarie.


Art. 46.

        1. La provincia ha competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.


Art. 47.

        1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, la provincia corrisponde ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare tra il presidente della provincia e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 48.

        1. La provincia ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.


Art. 49.

        1. Il bilancio predisposto dalla giunta provinciale e il rendiconto finanziario accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati con legge provinciale.


Capo VIII.


Art. 50.

        1. Per la provincia sono istituiti ruoli del personale civile relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
        2. Il comma 1 non si applica per le carriere dirigenziali e direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia.
        3. Al personale dei ruoli di cui al comma 1 è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti del personale.


Capo IX.


Art. 51.

        1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto la legge provinciale può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del medesimo statuto.
        2. L'impugnazione di cui al comma 1 può essere esercitata dal Governo.


Art. 52.

        1. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla provincia, questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
        2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta.
        3. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Governo.


Capo X.


Art. 53.

        1. L'iniziativa per la revisione del presente statuto appartiene al consiglio provinciale.


Art. 54.

        1. Nelle materie attribuite alla competenza della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, si applicano le leggi dello Stato.


Art. 55.

        1. Le norme di attuazione del presente statuto sono emanate con decreti del Presidente della Repubblica, sentita una commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre del consiglio provinciale.


Art. 56.

        1. I decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 55 sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto, salvo che siano previsti termini più brevi.


Art. 57.

        1. Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente statuto, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale situati nella provincia.


Art. 58.

        1. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nel presente statuto sono stabilite con apposite norme di attuazione.


Art. 59.

        1. In caso di inosservanza dei termini stabiliti dagli articoli precedenti, la provincia può assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.


TITOLO II

MODIFICA ALL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE


Art. 60.

        1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e alla provincia autonoma dell'Arcipelago campano sono attribuite forme e condizioni di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".



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