XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 372
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
TITOLO I
STATUTO SPECIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DELL'ARCIPELAGO
CAMPANO
Capo I.
Art. 1.
1. La provincia dell'Arcipelago campano è costituita in
provincia autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la
Repubblica italiana, sulla base dei princìpi della
Costituzione e secondo il presente statuto.
2. La provincia dell'Arcipelago campano ha per capoluogo
Ischia.
Art. 2.
1. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti ai
cittadini e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche
etniche e culturali.
Art. 3.
1. La provincia comprende i comuni di: Ischia, Lacco
Ameno, Serrara Fontana, Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio,
Procida, Capri, Anacapri.
2. Alla provincia dell'Arcipelago campano sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il
presente Statuto.
3. La provincia dell'Arcipelago campano ha una propria
bandiera, un proprio gonfalone ed uno stemma.
Capo II.
Art. 4.
1. In armonia con la Costituzione e i princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli
obblighi internazionali, della Unione europea e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica, la provincia ha la
potestà di emanare norme legislative nelle seguenti
materie:
a) ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto;
b) circoscrizioni comunali;
c) espropriazione per pubblica utilità non
riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e
materie di competenza provinciale;
d) impianto e tenuta dei libri fondiari;
e) servizi antincendio;
f) ordinamento degli enti sanitari ed
ospedalieri;
g) contributi di miglioria in relazione ad opere
pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio provinciale;
h) toponomastica;
i) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare, con esclusione di quello di interesse
nazionale;
l) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi
radiotelevisivi;
m) urbanistica e piani regolatori
particolareggiati;
n) usi civici, secondo le disposizioni del codice
civile;
o) artigianato;
p) edilizia sovvenzionata;
q) porti;
r) fiere e mercati;
s) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche;
t) acque minerali e termali, cave;
u) caccia e pesca;
v) parchi per la protezione della flora e della
fauna;
z) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale;
aa) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e
l'esercizio degli impianti di funivia;
bb) assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione;
cc) turismo e industria alberghiera;
dd) agricoltura e foreste, patrimonio zootecnico
ed ittico;
ee) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei
lavoratori nel collocamento;
ff) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria;
gg) scuola materna;
hh) assistenza scolastica;
ii) edilizia scolastica;
ll) addestramento e formazione professionale.
Art. 5.
1. La provincia, nei limiti dell'articolo 4 e dei princìpi
stabiliti dalle leggi dello Stato, emana inoltre norme
legislative nelle seguenti materie:
a) ordinamento dei comuni;
b) ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza;
c) ordinamento degli enti di credito fondiario e
di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse
rurali nonché delle aziende di credito a carattere
provinciale;
d) polizia locale urbana e rurale;
e) istruzione elementare e secondaria;
f) commercio;
g) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
h) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
i) spettacoli pubblici, limitatamente alla
pubblica sicurezza;
l) esercizi pubblici;
m) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
n) igiene e sanità;
o) attività sportive e ricreative.
Art. 6.
1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni
interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e
modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
2. Le modificazioni di cui al comma 1, qualora influiscano
sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno
efficacia se non due mesi dopo la pubblicazione del
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della provincia.
Capo III.
Art. 7.
1. Allo scopo di applicare le disposizioni delle leggi
dello Stato, la provincia ha la potestà di emanare norme
legislative in materia di collocamento ed avviamento al
lavoro, con facoltà di avvalersi degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. I collocatari comunali sono scelti e nominati dagli
organi statali, sentito il presidente della giunta
provinciale.
Art. 8.
1. La provincia può autorizzare l'apertura ed il
trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a
carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB).
2. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento nella
provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito
è concessa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere della provincia e
della CONSOB.
Art. 9.
1. La provincia stabilisce con legge i criteri per la
determinazione del prezzo dell'energia idroelettrica ceduta
alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di
utenza, le quali non possono comunque superare quelle
deliberate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
2. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni
idroelettriche presentate nella provincia in concorrenza dal
gestore della rete di trasmissione nazionale e dagli enti
locali, determinate in base a successiva legge dello Stato,
provvede il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con la provincia.
Art. 10.
1. Il parere della provincia per le concessioni in materia
di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che
attraversano il territorio provinciale è obbligatorio e
vincolante.
2. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello
Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva
competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito di
intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in
seno a un apposito comitato.
Art. 11.
1. Salvo che le norme generali sulla programmazione
economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
assegna alla provincia quote degli stanziamenti annuali
iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi
statali che prevedono interventi finanziari ai fini
dell'incremento delle attività industriali.
Capo IV.
Art. 12.
1. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia può
emanare norme legislative, le relative potestà amministrative,
che in base all'ordinamento previgente erano attribuite allo
Stato, sono esercitate dalla provincia.
2. Restano ferme le attribuzioni della provincia ai sensi
delle leggi vigenti, in quanto compatibili con il presente
statuto.
Art. 13.
1. La provincia esercita normalmente le funzioni
amministrative delegandole ai comuni e ad altri enti locali o
avvalendosi dei loro uffici.
Art. 14.
1. Il presidente della provincia esercita le attribuzioni
spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle
leggi vigenti.
2. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al
comma 1 il presidente della provincia si avvale degli organi
della polizia statale, nonché della polizia locale, urbana e
forestale.
3. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci,
quali ufficiali di pubblica sicurezza.
Art. 15.
1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per
motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque
limitano l'efficacia di autorizzazioni del presidente della
provincia in materia di polizia o di altri provvedimenti di
competenza della provincia, sono emanati sentito lo stesso
presidente della provincia, il quale deve esprimere il parere
nel termine di un mese dalla richiesta.
Art. 16.
1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
regionali e provinciali il presidente della provincia può
richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia di Stato,
nonché della polizia locale, urbana e rurale.
Capo V.
Art. 17.
1. Sono organi della provincia: il consiglio provinciale,
la giunta provinciale e il presidente della provincia.
Art. 18.
1. Il consiglio provinciale è eletto con sistema
proporzionale e a suffragio
universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite
con legge provinciale.
2. Il numero dei consiglieri provinciali è di trenta. La
ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il
numero degli abitanti della provincia, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trenta,
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è
richiesto il requisito della residenza nel territorio
provinciale.
Art. 19.
1. Il consiglio provinciale esercita le potestà
legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle
altre leggi dello Stato.
Art. 20.
1. Il consiglio provinciale è eletto per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale sono
indette dal presidente della provincia e possono avere luogo a
decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la
seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui
al comma 1.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo consiglio provinciale si riunisce entro venti
giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del
presidente della provincia in carica.
Art. 21.
1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno il
presidente, il vice presidente ed i segretari.
2. In caso di dimissioni o di morte del presidente del
consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per
altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo
presidente. La nomina deve avvenire nella prima seduta
successiva ed è valida fino alla scadenza del consiglio.
3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 22.
1. Le norme che disciplinano l'attività del consiglio
provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato
a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Art. 23.
1. Il consiglio provinciale può essere convocato d'urgenza
su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Ove il presidente o il vice presidente del consiglio
provinciale non provvedano alla convocazione entro quindici
giorni dalla richiesta, il consiglio provinciale è convocato
dal presidente della provincia.
Art. 24.
1. Il consiglio è sciolto quando, per dimissioni o
impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in
grado di funzionare.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 2 è
altresì nominato un commissario straordinario che indice entro
un mese dallo scioglimento l'elezione del consiglio
provinciale.
4. Il nuovo consiglio provinciale è convocato dal
commissario di cui al comma 3 entro venti giorni dalle
elezioni.
Art. 25.
1. Il consiglio provinciale è convocato dal suo presidente
in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre
e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta
provinciale o del presidente della provincia oppure a
richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica,
nonché nei casi previsti dal presente statuto.
Art. 26.
1. La giunta provinciale è composta dal presidente, da un
vice presidente e da assessori effettivi e supplenti.
2. Il presidente, il vice presidente e gli assessori sono
eletti dal consiglio provinciale nel suo seno a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta.
3. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli
effettivi nelle rispettive attribuzioni.
Art. 27.
1. Il presidente e i membri della giunta provinciale
restano in carica per tutta la durata del consiglio
provinciale. All'atto della scadenza del consiglio, essi
provvedono esclusivamente agli affari di ordinaria
amministrazione fino alla nomina del presidente e dei
componenti della giunta da parte del nuovo consiglio.
Art. 28.
1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del presidente
della provincia o degli assessori occorra procedere alle loro
sostituzioni, il presidente del consiglio provinciale convoca
il consiglio entro quindici giorni.
Art. 29.
1. Il presidente della provincia rappresenta la
provincia.
2. Il presidente della provincia partecipa con diritto di
voto alle sedute del Consiglio dei ministri, qualora si
trattino questioni che riguardano la provincia.
Art. 30.
1. Il presidente della provincia dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla provincia.
Art. 31.
1. Il presidente della provincia determina la ripartizione
degli affari tra i singoli assessori con proprio decreto da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della provincia.
Art. 32.
1. Il presidente della provincia emana, con proprio
decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.
Art. 33.
1. La giunta provinciale è l'organo esecutivo della
provincia. Ad essa spettano:
a) la deliberazione dei regolamenti per
l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio
provinciale;
b) l'attività amministrativa per gli affari di
interesse provinciale;
c) l'amministrazione del patrimonio della
provincia nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di
aziende speciali, dei servizi pubblici provinciali di natura
industriale o commerciale;
d) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti
di competenza del consiglio
da sottoporre per la ratifica al consiglio stesso nella sua
prima seduta successiva;
e) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni
comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti
locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei
loro organi ai sensi della legislazione vigente. I
provvedimenti straordinari di cui alla presente lettera
restano riservati allo Stato quando siano dovuti a motivi di
ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con
popolazione superiore 20 mila abitanti;
f) le altre attribuzioni demandate alla provincia
dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica.
Art. 34.
1. Il consiglio provinciale può delegare alla giunta
provinciale la trattazione degli affari di propria competenza
ad esclusione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Capo VI.
Art. 35.
1. I disegni di legge approvati dal consiglio provinciale
sono comunicati al Governo. I disegni di legge sono promulgati
un mese dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li
rinvii al consiglio provinciale con il rilievo che eccedono le
rispettive competenze o contrastano con gli interessi
nazionali.
2. Ove il consiglio provinciale li approvi nuovamente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, i disegni di legge
di cui al comma 1 sono promulgati se, entro quindici giorni
dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In
caso di dubbio la Corte costituzionale decide in ordine alla
competenza.
3. Le leggi provinciali sono promulgate dal presidente
della provincia e sono vistate dal commissario del Governo.
Art. 36.
1. Le leggi provinciali ed i regolamenti provinciali sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto.
Art. 37.
1. Le leggi approvate dal consiglio provinciale ed i
regolamenti emanati dalla giunta provinciale debbono essere
pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della
Gazzetta Ufficiale.
Capo VII.
Art. 38.
1. Le strade e gli acquedotti che hanno interesse
esclusivamente provinciale e che sono determinati dalle norme
di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio
provinciale.
Art. 39.
1. Le foreste di proprietà dello Stato nella provincia, le
terme e le cave quando la disponibilità ne è sottratta al
proprietario del fondo, nonché gli edifici destinati a sedi di
uffici pubblici provinciali con i loro arredi e gli altri beni
destinati a un pubblico servizio provinciale costituiscono il
patrimonio indisponibile della provincia.
2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella
provincia sono trasferiti al patrimonio della provincia.
3. Nelle norme di attuazione del presente Statuto sono
altresì stabilite le modalità per la consegna da parte dello
Stato dei beni di cui ai commi 1 e 2.
4. I beni immobili situati nella provincia che non sono
proprietà di alcuno spettano al patrimonio della provincia.
Art. 40.
1. La provincia, in corrispondenza delle materie
attribuite alla sua competenza ai sensi dell'articolo 4,
succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei
diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello
Stato, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio
militare, e a servizi di carattere nazionale.
Art. 41.
1. Sono di competenza della provincia i proventi delle
imposte ipotecarie esatte nel suo territorio, relative ai beni
situati nello stesso.
2. Sono devolute alla provincia le seguenti quote del
gettito delle entrate tributarie dello Stato, esatte nel
territorio provinciale:
a) i cinque decimi dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio
provinciale;
b) i nove decimi del provento del lotto, al netto
delle vincite;
c) i nove decimi delle imposte di registro e di
bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
d) i nove decimi delle tasse relative ai veicoli
immatricolati nel territorio provinciale;
e) i nove decimi del gettito dell'imposta di
fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione
e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati
dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della
provincia.
Art. 42.
1. Per le concessioni di grande derivazione di acque
pubbliche situate nella provincia, accordate o da accordare
per qualunque scopo, lo Stato cede alla provincia i nove
decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di
legge.
Art. 43.
1. La provincia può stabilire imposte e tasse sul
turismo.
Art. 44.
1. La provincia ha facoltà di istituire con legge tributi
propri non contrastanti con il sistema tributario dello Stato,
nelle materie di competenza.
Art. 45.
1. La provincia ha facoltà di emettere prestiti interni da
essa esclusivamente garantiti al fine di provvedere ad
investimenti in opere di carattere permanente per una quota
non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 46.
1. La provincia ha competenza legislativa, nei limiti
stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.
Art. 47.
1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al
raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni
stabilite dalle leggi, la provincia corrisponde ai comuni
stessi idonei mezzi finanziari, da concordare tra il
presidente della provincia e una rappresentanza unitaria dei
rispettivi comuni.
Art. 48.
1. La provincia ha un proprio bilancio per l'esercizio
finanziario che coincide con l'anno solare.
Art. 49.
1. Il bilancio predisposto dalla giunta provinciale e il
rendiconto finanziario accompagnati dalla relazione della
giunta stessa sono approvati con legge provinciale.
Capo VIII.
Art. 50.
1. Per la provincia sono istituiti ruoli del personale
civile relativi alle amministrazioni statali aventi uffici
nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli
organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,
con apposite norme.
2. Il comma 1 non si applica per le carriere dirigenziali
e direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri
e del Ministero della giustizia.
3. Al personale dei ruoli di cui al comma 1 è garantita la
stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli
appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si
rendano necessari trasferimenti del personale.
Capo IX.
Art. 51.
1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
statuto la legge provinciale può essere impugnata davanti alla
Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del
medesimo statuto.
2. L'impugnazione di cui al comma 1 può essere esercitata
dal Governo.
Art. 52.
1. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dal presente statuto alla provincia,
questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per
regolamento di competenza.
2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta.
3. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per
conflitto di attribuzione deve essere inviata al Governo.
Capo X.
Art. 53.
1. L'iniziativa per la revisione del presente statuto
appartiene al consiglio provinciale.
Art. 54.
1. Nelle materie attribuite alla competenza della
provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con
legge provinciale, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 55.
1. Le norme di attuazione del presente statuto sono
emanate con decreti del Presidente della Repubblica, sentita
una commissione paritetica composta di sei membri di cui tre
in rappresentanza dello Stato e tre del consiglio
provinciale.
Art. 56.
1. I decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 55 sono emanati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale che approva il
presente statuto, salvo che siano previsti termini più
brevi.
Art. 57.
1. Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge costituzionale che
approva il presente statuto, sono indicati i beni del
patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale situati
nella provincia.
Art. 58.
1. La data di inizio e le modalità tecniche per
l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute
nel presente statuto sono stabilite con apposite norme di
attuazione.
Art. 59.
1. In caso di inosservanza dei termini stabiliti dagli
articoli precedenti, la provincia può assumere, con legge, le
relative funzioni amministrative.
TITOLO II
MODIFICA ALL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE
Art. 60.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e alla
provincia autonoma dell'Arcipelago campano sono attribuite
forme e condizioni di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali".