XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 371
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti
ed ai comuni con un numero di abitanti inferiore aventi
particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria,
evidenziati tramite sistemi di rilevamento del traffico e
della qualità dell'aria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in
particolare, all'area comunale come definita ai sensi del
comma 3.
3. Ai fini della presente legge si intende per area
comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti
residenziali e attività terziarie, con traffico
prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque
essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri
tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la
tipologia del traffico e i livelli di inquinamento, e di
parametri di tipo organizzativo quali l'identificabilità
dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni
devono definire entro il 31 dicembre 2001, l'area comunale
soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
4. I carburanti oggetto della presente legge sono gasoli
completamente di origine vegetale (biodiesel) destinati alla
alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e
privato, che vengono distribuiti nelle stazioni di servizio
stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle
aree comunali definite ai sensi del comma 3.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1^ luglio 2002 i gasoli distribuiti
nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3, non devono
contenere componenti di origine minerale e devono essere
costituiti esclusivamente da componenti di origine vegetale
(biodiesel).
2. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità
cetanica, ovvero numero e indice di cetano, devono essere
uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Il
contenuto di zolfo e di idrocarburi di origine minerale deve
essere praticamente nullo.
3. Il controllo delle caratteristiche del gasolio di
origine vegetale è effettuato dai laboratori chimici degli
uffici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti
commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di
servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree
comunali di cui all'articolo 1, comma 3.
4. L'immissione al consumo nelle aree comunali di cui
all'articolo 1, comma 3, di gasoli non rispondenti a quanto
stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25
mila a euro 250 mila. In caso di recidiva sono sospese le
autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione
di carburanti.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.