XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 371




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti ed ai comuni con un numero di abitanti inferiore aventi particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria, evidenziati tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità dell'aria.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, all'area comunale come definita ai sensi del comma 3.
        3. Ai fini della presente legge si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la tipologia del traffico e i livelli di inquinamento, e di parametri di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire entro il 31 dicembre 2001, l'area comunale soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
        4. I carburanti oggetto della presente legge sono gasoli completamente di origine vegetale (biodiesel) destinati alla alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuiti nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle aree comunali definite ai sensi del comma 3.


Art. 2.

        1. A decorrere dal 1^ luglio 2002 i gasoli distribuiti nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3, non devono contenere componenti di origine minerale e devono essere costituiti esclusivamente da componenti di origine vegetale (biodiesel).
        2. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità cetanica, ovvero numero e indice di cetano, devono essere uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Il contenuto di zolfo e di idrocarburi di origine minerale deve essere praticamente nullo.
        3. Il controllo delle caratteristiche del gasolio di origine vegetale è effettuato dai laboratori chimici degli uffici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3.
        4. L'immissione al consumo nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 3, di gasoli non rispondenti a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 mila a euro 250 mila. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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