XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 370
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti
ovvero con un numero di abitanti inferiore, aventi particolari
problemi di traffico e di inquinamento dell'aria, evidenziati
tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità
dell'aria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in
particolare, nell'area comunale come definita nel comma 3.
3. Ai fini della presente legge si intende per area
comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti
residenziali e attività terziarie, con traffico
prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque
essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri
tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la
tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo
organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la
possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire
entro il 31 dicembre 2001 l'area urbana soggetta alle
disposizioni di cui alla presente legge.
4. I carburanti oggetto della presente legge sono le
benzine destinate all'alimentazione di tutti i tipi di
trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuite nelle
stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento
privati localizzati nelle aree urbane definite ai sensi del
comma 3.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1^ luglio 2002 tutte le benzine
distribuite nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, devono
avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per
cento in volume e un contenuto massimo consentito di
idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.
2. Il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi
aromatici nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici
delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti
commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di
servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree
di cui all'articolo 1, comma 3. Tali controlli vengono attuati
utilizzando i metodi di cui all'allegato annesso al decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo
Unichim n. 1135 (edizione maggio 1995).
3. L'immissione al consumo nelle aree di cui all'articolo
1, comma 3, di benzine non rispondenti a quanto stabilito al
comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 mila a
euro 250 mila. In caso di recidiva sono sospese le
autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione
di carburanti.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.