XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 370




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero con un numero di abitanti inferiore, aventi particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria, evidenziati tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità dell'aria.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, nell'area comunale come definita nel comma 3.
        3. Ai fini della presente legge si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire entro il 31 dicembre 2001 l'area urbana soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
        4. I carburanti oggetto della presente legge sono le benzine destinate all'alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuite nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle aree urbane definite ai sensi del comma 3.


Art. 2.

        1. A decorrere dal 1^ luglio 2002 tutte le benzine distribuite nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, devono avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per cento in volume e un contenuto massimo consentito di idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.
        2. Il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3. Tali controlli vengono attuati utilizzando i metodi di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo Unichim n. 1135 (edizione maggio 1995).
        3. L'immissione al consumo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, di benzine non rispondenti a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 mila a euro 250 mila. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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