XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 362
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha come finalità la tutela sociale
della maternità delle coppie che a causa di sterilità o
infertilità femminile ricorrono a trattamenti terapeutici
consistenti in tecniche di riproduzione assistita che possono
favorire il verificarsi di gravidanze multiple o
plurigemellari.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della
Costituzione per la tutela della famiglia quale cellula
fondamentale della società, lo Stato eroga provvidenze e
benefici in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della
presente legge.
Art. 2.
(Soggetti aventi diritto).
1. Hanno diritto di accedere ai benefìci della presente
legge le coppie, aventi i requisiti di reddito di cui al comma
2, in cui si verifichino gravidanze multiple o plurigemellari
per cause naturali o a seguito dei trattamenti di cui
all'articolo 1 effettuati nei casi di sterilità o infertilità
femminile per cause medicalmente certificate.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto
definisce annualmente i limiti di reddito per accedere ai
benefici della presente legge.
Art. 3.
(Consenso informato).
1. In caso di ricorso ai trattamenti terapeutici di cui
all'articolo 1 il medico, avvalendosi della figura dello
psicologo in servizio presso i consultori familiari, provvede
a fornire alla coppia già nelle fasi iniziali della
stimolazione ormonale informazioni precise sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione di tali tecniche, con una chiara descrizione
dei rischi di insorgenza di una gravidanza multipla e delle
problematiche ad essa conseguenti.
Art. 4.
(Interventi per la tutela socio-economica
del nascituro).
1. Lo Stato provvede a tutelare i nati dalle coppie di cui
all'articolo 2 a seguito di gravidanze multiple o
plurigemellari mediante le seguenti misure di sostegno:
a) erogazione, in aggiunta alle ordinarie
prestazioni previdenziali e assistenziali, di un assegno
post-natale, definito ogni anno con proprio decreto dal
Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in favore di
ogni nato da gravidanze multiple o plurigemellari fino al
compimento del diciottesimo anno di età, purché convivente e a
carico; l'assegno post-natale è maggiorato in misura
pari al 10 per cento nel caso di coppie monoreddito;
b) istituzione, in cooperazione con gli enti
locali, di un servizio di assistenza domiciliare composto da
personale qualificato in possesso di una formazione specifica
nel campo dell'età evolutiva.
Art. 5.
(Agevolazioni per la coppia).
1. Nei confronti della lavoratrice madre o in alternativa
del lavoratore padre che rientrino nelle condizioni previste
dall'articolo 2, le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e
41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano
fino al compimento del terzo anno di vita dei bambini.
2. I soggetti di cui al comma 1 durante il primo anno di
vita dei bambini hanno diritto a un numero di giorni di
congedo ordinario doppio rispetto a quello previsto dalla
normativa vigente.
Art. 6.
(Finanziamenti e copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito un
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'importo di 10 miliardi di lire per l'anno 2001, da
ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in proporzione alla percentuale di gravidanze multiple
o plurigemellari che si verifica annualmente presso ciascuna
di esse.
2. Con la legge finanziaria per il 2002 è determinato
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 per il medesimo anno.
Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo è determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.