XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 362




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha come finalità la tutela sociale della maternità delle coppie che a causa di sterilità o infertilità femminile ricorrono a trattamenti terapeutici consistenti in tecniche di riproduzione assistita che possono favorire il verificarsi di gravidanze multiple o plurigemellari.
        2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione per la tutela della famiglia quale cellula fondamentale della società, lo Stato eroga provvidenze e benefici in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.


Art. 2.

(Soggetti aventi diritto).

        1. Hanno diritto di accedere ai benefìci della presente legge le coppie, aventi i requisiti di reddito di cui al comma 2, in cui si verifichino gravidanze multiple o plurigemellari per cause naturali o a seguito dei trattamenti di cui all'articolo 1 effettuati nei casi di sterilità o infertilità femminile per cause medicalmente certificate.
        2. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto definisce annualmente i limiti di reddito per accedere ai benefici della presente legge.


Art. 3.

(Consenso informato).

        1. In caso di ricorso ai trattamenti terapeutici di cui all'articolo 1 il medico, avvalendosi della figura dello psicologo in servizio presso i consultori familiari, provvede a fornire alla coppia già nelle fasi iniziali della stimolazione ormonale informazioni precise sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione di tali tecniche, con una chiara descrizione dei rischi di insorgenza di una gravidanza multipla e delle problematiche ad essa conseguenti.


Art. 4.

(Interventi per la tutela socio-economica
del nascituro).

        1. Lo Stato provvede a tutelare i nati dalle coppie di cui all'articolo 2 a seguito di gravidanze multiple o plurigemellari mediante le seguenti misure di sostegno:

                a) erogazione, in aggiunta alle ordinarie prestazioni previdenziali e assistenziali, di un assegno post-natale, definito ogni anno con proprio decreto dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in favore di ogni nato da gravidanze multiple o plurigemellari fino al compimento del diciottesimo anno di età, purché convivente e a carico; l'assegno post-natale è maggiorato in misura pari al 10 per cento nel caso di coppie monoreddito;

                b) istituzione, in cooperazione con gli enti locali, di un servizio di assistenza domiciliare composto da personale qualificato in possesso di una formazione specifica nel campo dell'età evolutiva.


Art. 5.

(Agevolazioni per la coppia).

        1. Nei confronti della lavoratrice madre o in alternativa del lavoratore padre che rientrino nelle condizioni previste dall'articolo 2, le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano fino al compimento del terzo anno di vita dei bambini.
        2. I soggetti di cui al comma 1 durante il primo anno di vita dei bambini hanno diritto a un numero di giorni di congedo ordinario doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.


Art. 6.

(Finanziamenti e copertura finanziaria).

        1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'importo di 10 miliardi di lire per l'anno 2001, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla percentuale di gravidanze multiple o plurigemellari che si verifica annualmente presso ciascuna di esse.
        2. Con la legge finanziaria per il 2002 è determinato l'ammontare del fondo di cui al comma 1 per il medesimo anno. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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