XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 352
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge persegue la finalità di incentivare
le strutture ospedaliere pubbliche e quelle accreditate che
promuovono il parto fisiologico al fine di demedicalizzare
l'evento della nascita, tutelando i diritti e la libera scelta
della gestante, il benessere del nascituro e quello delle
famiglie nell'esperienza della genitorialità.
Art. 2.
1. E' compito delle aziende sanitarie locali (ASL)
promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di
evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le donne, la
cui gravidanza è definita fisiologica da una équipe
ostetrica della ASL, seguono un corso di preparazione al
parto condotto da ostetriche appositamente formate. Le
modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio
devono garantire:
a) l'assoluto rispetto delle esigenze biologiche e
delle scelte di ogni donna, nonché della sua cultura;
b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del
travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non
supportata da studi scientifici come il digiuno, il clistere,
la rasatura del pube, o altro;
c) l'abolizione della consuetudine di permanenza a
letto durante il travaglio;
d) un ambiente confortevole e rispettoso
dell'intimità della donna con conseguente organizzazione del
luogo di assistenza del travaglio-parto;
e) la possibilità per le donne di scegliere la
posizione più adatta durante la fase espulsiva;
f) la possibilità di avere accanto una persona di
fiducia della madre;
g) la possibilità per il padre che lo desideri,
tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente
all'evento;
h) l'abolizione dell'uso sistematico
dell'episiotomia;
i) l'immediata restituzione del figlio alla
madre;
l) l'abolizione della pratica routinaria
dell'immediato taglio del cordone ombelicale;
m) l'incentivazione dell'allattamento al seno nel
periodo immediatamente successivo alla nascita e nei giorni
seguenti favorendo un ritmo di poppate a richiesta e non ad
orari prefissati;
n) il sostegno offerto alla donna, da parte del
personale ostetrico nell'immediato post-partum e nei
giorni successivi, per tutte le sue esigenze e necessità e nel
rispetto della dimensione psico-affettiva.
Art. 4.
1. Per umanizzare l'evento travaglio-parto-nascita, al
fine del superamento della medicalizzazione, il parto può
svolgersi su richiesta della donna:
a) a domicilio;
b) nelle case di maternità;
c) in luoghi interni all'ospedale predisposti come
una abitazione comune.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, nell'ambito dei progetti-obiettivo
di tutela della maternità e dell'infanzia individuati dal
Piano sanitario nazionale, disciplinano il servizio di
assistenza ostetrica domiciliare alla maternità determinando
le aree sanitarie nelle quali sperimentare il servizio di
parto a domicilio. Per tale parto, che avviene per libera
scelta della partoriente, la ASL competente deve garantire il
servizio attraverso l'organizzazione di équipe mobili
socio-ostetrico-sanitarie, costituite da medici ostetrici,
ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici di infanzia
per i giorni successivi al parto. L'équipe stessa che ha
seguito la donna presso una struttura ambulatoriale della ASL,
valuta se le condizioni di fisiologicità della gravidanza, di
salute della partoriente e la situazione logistica del suo
domicilio siano adeguate alla richiesta di parto a casa ed
invia alle strutture ospedaliere competenti le donne con
gravidanze a rischio o nelle quali si manifestino segni
iniziali di patologia. L'ostetrica, collegata ad un ginecologo
reperibile e a un pediatra neonatologo per consultazioni
collegiali, all'arrivo presso il domicilio della donna valuta
nuovamente che le condizioni fisiologiche del travaglio siano
ancora in essere e stabilisce l'immediato collegamento con
l'ospedale più vicino che deve garantire una eventuale
ospedalizzazione in caso di patologie sopraggiunte. La stessa
ostetrica assicura alla madre, per almeno otto giorni a
decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza nella
cura del neonato, nell'allattamento al seno e valuta
l'eventuale necessità di fare intervenire personale
preventivamente formato all'assistenza domiciliare al
puerperio, qualora intervengano condizioni di solitudine, di
difficoltà nella conduzione della casa e di assistenza per gli
altri figli.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le ASL istituiscono il servizio pubblico di
casa di maternità il cui fine è quello di garantire
l'assistenza socio-sanitaria alla gravidanza e al parto
fisiologici senza rinunciare ai vantaggi di un ambiente più
familiare e alla presenza di persone e di parenti con i quali
condividere l'evento. La casa di maternità crea un ambiente
ottimale ed accogliente alla nascita e favorisce la
continuazione dell'interrelazione madre-bambino-padre. Le
regioni, dopo avere individuato le zone sanitarie nelle quali
sperimentare la casa di maternità, gestiscono i parti
fisiologici in luoghi diversi dai reparti ospedalieri,
alleggerendone l'attività. La casa di maternità è costituita
da spazi individuali per il travaglio, per il parto e per la
successiva degenza e da spazi collettivi che ricostruiscano un
ambiente casalingo. In caso di complicanze è assicurato il
collegamento dagli spazi singoli ad una sala parto
tecnicamente attrezzata.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le ASL competenti per territorio, al fine di
favorire il parto fisiologico anche nelle strutture
ospedaliere già attrezzate per l'assistenza alla gravidanza,
al parto e al neonato ad alto rischio o con patologie
particolarmente complesse, realizzano in spazi differenti un
reparto di parto fisiologico, secondo le regole di cui
all'articolo 3 e creano le condizioni di fattibilità al fine
di ospitare le donne in travaglio che sono nelle condizioni
fisiologiche adatte e che scelgono la demedicalizzazione.
Art. 5.
1. In relazione all'attuale suddivisione dei livelli di
cura disposti dalle ASL è previsto che:
a) il parto a domicilio, nel momento in cui non
sussistano più le condizioni di fattibilità per sopraggiunte
complicanze, deve essere riferito a strutture ospedaliere di
II e III livello;
b) le case di maternità, per sopraggiunte
complicanze, fanno riferimento alle strutture di II e III
livello;
c) i luoghi di parto fisiologico e le case
organizzate nell'ambito delle strutture ospedaliere di III
livello, fanno riferimento alle unità operative di ostetricia
e di ginecologia già adibite all'assistenza dei parti
patologici.
Art. 6.
1. I tre moduli di assistenza al parto fisiologico
pianificati nell'articolo 4 consentono alle strutture
pubbliche e accreditate che ne curano l'attivazione di
ricevere annualmente degli incentivi dalla ASL alle seguenti
condizioni:
a) tutte le strutture di I livello, deputate
all'assistenza alla gravidanza ed al parto non complicati, e
confermati come tali al momento del ricovero, ricevono un
incentivo quantificabile nella misura di un punto e mezzo,
anziché di un solo punto, per ciascun parto fisiologico che
venga assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3. A
tali strutture è pertanto concessa la possibilità di crescere
nell'ambito della gerarchia di offerta di cura;
b) tutte le strutture di II livello, già deputate
all'assistenza alla gravidanza ed al parto a rischio ricevono
un incentivo quantificabile in un punto e mezzo, anziché in un
solo punto, per ciascun parto non complicato che venga
assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3, alle
seguenti condizioni:
1) creazione di un luogo più umanizzato per
l'assistenza al parto fisiologico;
2) incentivazione dell'assistenza al parto spontaneo
dopo un pregresso taglio cesareo seguendo le apposite linee
guida già in vigore negli altri Paesi europei;
c) tutte le strutture di III livello, già deputate
all'assistenza alla gravidanza e al parto ad alto rischio o
con patologie particolarmente complesse, ricevono un incentivo
nella misura di un punto e mezzo per ciascun parto che sia
assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3, a
condizione che venga incentivata l'assistenza al parto
spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo, seguendo le
apposite linee guida già in vigore negli altri Paesi
europei.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, erogati dalla ASL ai
moduli precedentemente selezionati che abbiano dimostrato, di
anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni
della presente legge, devono, altresì, essere investiti:
a) nella promozione e nel sostegno alle iniziative
di formazione e di aggiornamento da tenere nei centri
universitari, negli ospedali pubblici e accreditati ad opera
delle associazioni culturali o di esperti che si adoperano per
l'umanizzazione e il miglioramento della nascita;
b) nei riconoscimenti di avanzamenti di carriera
diretti agli operatori socio-sanitari impegnati
nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 7.
1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse
all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente
legge, le regioni, d'intesa con le ASL, si adoperano a:
a) individuare le aree ed i moduli nei quali
sperimentare le modalità di nascita previste dall'articolo
4;
b) pianificare le nuove linee guida della cultura
del parto secondo i princìpi stabiliti dalla presente
legge;
c) verificare annualmente il livello qualitativo
del percorso parto-nascita secondo le modalità stabilite dalla
presente legge;
d) pianificare corsi di preparazione al parto
attivo rivolti alle donne in gravidanza all'interno delle
strutture pubbliche e accreditate o nella stessa sede della
ASL;
e) raccogliere e monitorare annualmente i dati
statistici delle esperienze di natalità;
f) pianificare corsi di aggiornamento per il
personale organizzati in due livelli di cui il primo,
generale, uguale per tutti gli operatori, il secondo,
specialistico, adatto alle competenze specifiche;
g) favorire collegamenti tra gli operatori dei
vari dipartimenti per confronti e valutazioni di ogni
approccio ed intervento e, in generale, per garantire un
omogeneo percorso di nascita;
h) organizzare e promuovere campagne informative
sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.
Art. 8.
1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f)
e g) del comma 1 dell'articolo 7 perseguono i
seguenti obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il
personale attualmente impiegato nei vari servizi e del
personale convenzionato ai sensi dell'articolo 2 in funzione
dell'attuazione del parto a domicilio, nelle case di maternità
e nei reparti ospedalieri;
b) aggiornamento specifico su tecniche e
metodologie che si avvalgono della revisione critica in atto a
livello internazionale sulla reale validità scientifica e
sull'efficacia delle procedure mediche usate in ostetricia e
comunemente accettate;
c) valorizzazione della discussione clinica
collettiva come momento di aggiornamento e confronto e come
garante della qualità della conduzione clinica;
d) collaborazione continua pluridisciplinare sia
clinica che di aggiornamento tra i reparti di ostetricia e di
neonatologia al fine di ottimizzare gli interventi e le
comunicazioni in entrambi i reparti;
e) formazione all'assistenza domiciliare al
puerperio di ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici
d'infanzia per diversificare la risposta a necessità
differenti del periodo successivo alla nascita;
f) formazione di psicologi da introdurre nel
circuito nascita per l'eventuale supporto della donna che si
trova a gestire la nascita del figlio con intensi sentimenti
di inadeguatezza, insicurezza, fragilità e solitudine;
g) diversificazione del personale, in termini di
responsabilità, di organizzazione e di assistenza per la
valutazione delle condizioni fisiologiche rispetto a quelle a
rischio.