XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 352




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge persegue la finalità di incentivare le strutture ospedaliere pubbliche e quelle accreditate che promuovono il parto fisiologico al fine di demedicalizzare l'evento della nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità.


Art. 2.

        1. E' compito delle aziende sanitarie locali (ASL) promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le donne, la cui gravidanza è definita fisiologica da una équipe ostetrica della ASL, seguono un corso di preparazione al parto condotto da ostetriche appositamente formate. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio devono garantire:

                a) l'assoluto rispetto delle esigenze biologiche e delle scelte di ogni donna, nonché della sua cultura;

                b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da studi scientifici come il digiuno, il clistere, la rasatura del pube, o altro;

                c) l'abolizione della consuetudine di permanenza a letto durante il travaglio;

                d) un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità della donna con conseguente organizzazione del luogo di assistenza del travaglio-parto;
            e) la possibilità per le donne di scegliere la posizione più adatta durante la fase espulsiva;

                f) la possibilità di avere accanto una persona di fiducia della madre;

                g) la possibilità per il padre che lo desideri, tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente all'evento;

                h) l'abolizione dell'uso sistematico dell'episiotomia;

                i) l'immediata restituzione del figlio alla madre;

            l) l'abolizione della pratica routinaria dell'immediato taglio del cordone ombelicale;

                m) l'incentivazione dell'allattamento al seno nel periodo immediatamente successivo alla nascita e nei giorni seguenti favorendo un ritmo di poppate a richiesta e non ad orari prefissati;

                n) il sostegno offerto alla donna, da parte del personale ostetrico nell'immediato post-partum e nei giorni successivi, per tutte le sue esigenze e necessità e nel rispetto della dimensione psico-affettiva.


Art. 4.

        1. Per umanizzare l'evento travaglio-parto-nascita, al fine del superamento della medicalizzazione, il parto può svolgersi su richiesta della donna:

                a) a domicilio;

                b) nelle case di maternità;

                c) in luoghi interni all'ospedale predisposti come una abitazione comune.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nell'ambito dei progetti-obiettivo di tutela della maternità e dell'infanzia individuati dal Piano sanitario nazionale, disciplinano il servizio di assistenza ostetrica domiciliare alla maternità determinando le aree sanitarie nelle quali sperimentare il servizio di parto a domicilio. Per tale parto, che avviene per libera scelta della partoriente, la ASL competente deve garantire il servizio attraverso l'organizzazione di équipe mobili socio-ostetrico-sanitarie, costituite da medici ostetrici, ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici di infanzia per i giorni successivi al parto. L'équipe stessa che ha seguito la donna presso una struttura ambulatoriale della ASL, valuta se le condizioni di fisiologicità della gravidanza, di salute della partoriente e la situazione logistica del suo domicilio siano adeguate alla richiesta di parto a casa ed invia alle strutture ospedaliere competenti le donne con gravidanze a rischio o nelle quali si manifestino segni iniziali di patologia. L'ostetrica, collegata ad un ginecologo reperibile e a un pediatra neonatologo per consultazioni collegiali, all'arrivo presso il domicilio della donna valuta nuovamente che le condizioni fisiologiche del travaglio siano ancora in essere e stabilisce l'immediato collegamento con l'ospedale più vicino che deve garantire una eventuale ospedalizzazione in caso di patologie sopraggiunte. La stessa ostetrica assicura alla madre, per almeno otto giorni a decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza nella cura del neonato, nell'allattamento al seno e valuta l'eventuale necessità di fare intervenire personale preventivamente formato all'assistenza domiciliare al puerperio, qualora intervengano condizioni di solitudine, di difficoltà nella conduzione della casa e di assistenza per gli altri figli.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL istituiscono il servizio pubblico di casa di maternità il cui fine è quello di garantire l'assistenza socio-sanitaria alla gravidanza e al parto fisiologici senza rinunciare ai vantaggi di un ambiente più familiare e alla presenza di persone e di parenti con i quali condividere l'evento. La casa di maternità crea un ambiente ottimale ed accogliente alla nascita e favorisce la continuazione dell'interrelazione madre-bambino-padre. Le regioni, dopo avere individuato le zone sanitarie nelle quali sperimentare la casa di maternità, gestiscono i parti fisiologici in luoghi diversi dai reparti ospedalieri, alleggerendone l'attività. La casa di maternità è costituita da spazi individuali per il travaglio, per il parto e per la successiva degenza e da spazi collettivi che ricostruiscano un ambiente casalingo. In caso di complicanze è assicurato il collegamento dagli spazi singoli ad una sala parto tecnicamente attrezzata.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL competenti per territorio, al fine di favorire il parto fisiologico anche nelle strutture ospedaliere già attrezzate per l'assistenza alla gravidanza, al parto e al neonato ad alto rischio o con patologie particolarmente complesse, realizzano in spazi differenti un reparto di parto fisiologico, secondo le regole di cui all'articolo 3 e creano le condizioni di fattibilità al fine di ospitare le donne in travaglio che sono nelle condizioni fisiologiche adatte e che scelgono la demedicalizzazione.


Art. 5.

        1. In relazione all'attuale suddivisione dei livelli di cura disposti dalle ASL è previsto che:

                a) il parto a domicilio, nel momento in cui non sussistano più le condizioni di fattibilità per sopraggiunte complicanze, deve essere riferito a strutture ospedaliere di II e III livello;

                b) le case di maternità, per sopraggiunte complicanze, fanno riferimento alle strutture di II e III livello;

                c) i luoghi di parto fisiologico e le case organizzate nell'ambito delle strutture ospedaliere di III livello, fanno riferimento alle unità operative di ostetricia e di ginecologia già adibite all'assistenza dei parti patologici.

Art. 6.

        1. I tre moduli di assistenza al parto fisiologico pianificati nell'articolo 4 consentono alle strutture pubbliche e accreditate che ne curano l'attivazione di ricevere annualmente degli incentivi dalla ASL alle seguenti condizioni:

                a) tutte le strutture di I livello, deputate all'assistenza alla gravidanza ed al parto non complicati, e confermati come tali al momento del ricovero, ricevono un incentivo quantificabile nella misura di un punto e mezzo, anziché di un solo punto, per ciascun parto fisiologico che venga assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3. A tali strutture è pertanto concessa la possibilità di crescere nell'ambito della gerarchia di offerta di cura;

                b) tutte le strutture di II livello, già deputate all'assistenza alla gravidanza ed al parto a rischio ricevono un incentivo quantificabile in un punto e mezzo, anziché in un solo punto, per ciascun parto non complicato che venga assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3, alle seguenti condizioni:

                1) creazione di un luogo più umanizzato per l'assistenza al parto fisiologico;

                2) incentivazione dell'assistenza al parto spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo seguendo le apposite linee guida già in vigore negli altri Paesi europei;

                c) tutte le strutture di III livello, già deputate all'assistenza alla gravidanza e al parto ad alto rischio o con patologie particolarmente complesse, ricevono un incentivo nella misura di un punto e mezzo per ciascun parto che sia assistito secondo le regole stabilite dall'articolo 3, a condizione che venga incentivata l'assistenza al parto spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo, seguendo le apposite linee guida già in vigore negli altri Paesi europei.

        2. Gli incentivi di cui al comma 1, erogati dalla ASL ai moduli precedentemente selezionati che abbiano dimostrato, di anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni della presente legge, devono, altresì, essere investiti:

                a) nella promozione e nel sostegno alle iniziative di formazione e di aggiornamento da tenere nei centri universitari, negli ospedali pubblici e accreditati ad opera delle associazioni culturali o di esperti che si adoperano per l'umanizzazione e il miglioramento della nascita;

                b) nei riconoscimenti di avanzamenti di carriera diretti agli operatori socio-sanitari impegnati nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.


Art. 7.

        1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni, d'intesa con le ASL, si adoperano a:

                a) individuare le aree ed i moduli nei quali sperimentare le modalità di nascita previste dall'articolo 4;

                b) pianificare le nuove linee guida della cultura del parto secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge;

                c) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

            d) pianificare corsi di preparazione al parto attivo rivolti alle donne in gravidanza all'interno delle strutture pubbliche e accreditate o nella stessa sede della ASL;

                e) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici delle esperienze di natalità;

                f) pianificare corsi di aggiornamento per il personale organizzati in due livelli di cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori, il secondo, specialistico, adatto alle competenze specifiche;

                g) favorire collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti per confronti e valutazioni di ogni approccio ed intervento e, in generale, per garantire un omogeneo percorso di nascita;

                h) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.


Art. 8.

        1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 7 perseguono i seguenti obiettivi:

                a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi e del personale convenzionato ai sensi dell'articolo 2 in funzione dell'attuazione del parto a domicilio, nelle case di maternità e nei reparti ospedalieri;

                b) aggiornamento specifico su tecniche e metodologie che si avvalgono della revisione critica in atto a livello internazionale sulla reale validità scientifica e sull'efficacia delle procedure mediche usate in ostetricia e comunemente accettate;

                c) valorizzazione della discussione clinica collettiva come momento di aggiornamento e confronto e come garante della qualità della conduzione clinica;

                d) collaborazione continua pluridisciplinare sia clinica che di aggiornamento tra i reparti di ostetricia e di neonatologia al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni in entrambi i reparti;

                e) formazione all'assistenza domiciliare al puerperio di ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici d'infanzia per diversificare la risposta a necessità differenti del periodo successivo alla nascita;
                f) formazione di psicologi da introdurre nel circuito nascita per l'eventuale supporto della donna che si trova a gestire la nascita del figlio con intensi sentimenti di inadeguatezza, insicurezza, fragilità e solitudine;

                g) diversificazione del personale, in termini di responsabilità, di organizzazione e di assistenza per la valutazione delle condizioni fisiologiche rispetto a quelle a rischio.



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