XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 351




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una rete di banche di sangue da cordone ombelicale (SCO), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
        2. Sono sede di banche di SCO i centri trasfusionali di riferimento.
        3. E' istituita in ciascuna regione una banca di SCO responsabile della procedura di raccolta, manipolazione e crioconservazione del SCO, nonchè della qualità delle proprie unità di SCO.
        4. Presso il Ministero della sanità è istituito un archivio informatico in costante contatto con le banche nazionali ed internazionali di SCO e con i centri di trapianto con il compito di raccogliere tutti i dati relativi alle unità di SCO. Tale archivio informatico provvede, altresì, ad immettere le informazioni nei registri nazionali istituiti ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107, e nei registri internazionali.


Art. 2.

        1. Previo consenso informato da parte delle donatrici partorienti si intende per donazione di SCO l'offerta gratuita di sangue del cordone ombelicale.
        2. Da parte delle donatrici il consenso a donare il SCO comporta l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto al fine di appurare che il sangue sia idoneo ad essere utilizzato per il trapianto ed alla conseguente iscrizione nel registro delle donazioni.
        3. I reclutamenti delle donatrici sono effettuati tramite i medici specialisti ostetrici ginecologi.

Art. 3.

        1. Il Ministero della sanità, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, concorre alla promozione e allo sviluppo dell'informazione sulla donazione di SCO.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dei fondi stanziati per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.



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