XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 351
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una rete di banche di sangue da cordone
ombelicale (SCO), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Sono sede di banche di SCO i centri trasfusionali di
riferimento.
3. E' istituita in ciascuna regione una banca di SCO
responsabile della procedura di raccolta, manipolazione e
crioconservazione del SCO, nonchè della qualità delle proprie
unità di SCO.
4. Presso il Ministero della sanità è istituito un
archivio informatico in costante contatto con le banche
nazionali ed internazionali di SCO e con i centri di trapianto
con il compito di raccogliere tutti i dati relativi alle unità
di SCO. Tale archivio informatico provvede, altresì, ad
immettere le informazioni nei registri nazionali istituiti ai
sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107, e nei registri
internazionali.
Art. 2.
1. Previo consenso informato da parte delle donatrici
partorienti si intende per donazione di SCO l'offerta gratuita
di sangue del cordone ombelicale.
2. Da parte delle donatrici il consenso a donare il SCO
comporta l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo
il parto al fine di appurare che il sangue sia idoneo ad
essere utilizzato per il trapianto ed alla conseguente
iscrizione nel registro delle donazioni.
3. I reclutamenti delle donatrici sono effettuati tramite
i medici specialisti ostetrici ginecologi.
Art. 3.
1. Il Ministero della sanità, in collaborazione con le
organizzazioni di volontariato, concorre alla promozione e
allo sviluppo dell'informazione sulla donazione di SCO.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico dei fondi stanziati per la
copertura delle spese derivanti dall'attuazione della legge 4
maggio 1990, n. 107.