XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 341
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina gli interventi che lo
Stato dispone in favore dei soggetti stomizzati e
incontinenti.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
definiscono:
a) stomizzati i soggetti ai quali è stato
realizzato chirurgicamente un collegamento, provvisorio o
permanente, tra il lume di visceri cavi e l'esterno,
attraverso il confezionamento di un neostoma cutaneo;
b) incontinenti i soggetti nati con atresie
ano-rettali, e malformazioni congenite, che danno luogo ad
incontinenza urinaria e fecale o soggetti adulti che, per
patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica,
divengono incontinenti alle urine e/o alle feci.
Art. 3.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a
titolo completamente gratuito, agli interventi preventivi,
curativi e riabilitativi necessari alle loro patologie ed
invalidità, di cui all'articolo 4, nonché ai controlli
periodici successivi al fine di verificarne l'idoneità.
2. Gli interventi e i controlli di cui al comma 1 sono
assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali
utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.
Art. 4.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i
seguenti:
a) fornitura di presidi sanitari ed addestramento
al loro corretto utilizzo, al fine di migliorare le condizioni
di vita personale e relazionale;
b) riabilitazione psichica e sostegno psicologico,
soprattutto grazie all'insegnamento delle pratiche
dell'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei
lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori,
di umidificatori, del ricambio di pannoloni per la
continenza;
c) rilascio delle certificazioni mediche
necessarie ai fini assistenziali, riabilitativi e
previdenziali.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui
all'articolo 4, le regioni individuano nell'ambito del proprio
piano sanitario regionale almeno una struttura per provincia
in cui prevedere un centro riabilitativo per incontinenti e
stomizzati all'interno del quale è garantito l'apporto di
personale medico ed infermieristico in possesso di adeguati
requisiti professionali per la riabilitazione
dell'incontinenza urologica fecale e stomale.
Art. 6.
1. Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i presidi sanitari da fornire gratuitamente ai
soggetti portatori di stomie ed incontinenze urofecali;
b) le prestazioni professionali, mediche ed
infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti di
cui alla lettera a) dell'articolo 2;
c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno
psicologico da assicurare ai soggetti in età pedriatrica;
d) le disposizioni necessarie per l'adeguamento
degli spazi dedicati ai disabili nei luoghi di lavoro, nei
locali e nei servizi pubblici, in modo da tutelare le esigenze
igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati
incontinenti urofecali;
e) la dotazione organica dei centri riabilitativi
di cui all'articolo 5.
Art. 7.
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettiva
deducibilità fiscale delle spese sostenute dai soggetti di cui
all'articolo 2, per la ristrutturazione o la costruzione
nell'abitazione di residenza, di un idoneo bagno con
caratteristiche adeguate alle loro necessita e per il
pagamento di canoni relativi alla fornitura idrica della
propria abitazione di residenza nella misura, rispettivamente,
del 50 per cento e del 25 per cento della spesa effettivamente
sostenuta.
Art. 8.
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è individuato il percorso formativo finalizzato alla
formazione di personale infermieristico professionale,
riabilitatorio dell'incontinenza urologica fecale e stomale.
Tale figura risponde all'assistenza infermieristica del
paziente stomizzato ed incontinente e cura tutti gli aspetti
riabilitativi ed educativi, limitatamente al settore
infermieristico. Con lo stesso decreto sono individuati i
criteri per la valutazione dell'equipollenza dei titoli
conseguiti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli operatori che abbiano effettuato con esito positivo
il percorso formativo di cui al comma 1, sono iscritti in un
elenco speciale, dell'albo degli infermieri professionali.
Art. 9.
1. Ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile le
stomie sono classificate in tre unici codici:
a) stomie temporanee: 55 per cento di invalidità,
a seconda dei casi e degli esiti post-chirurgici;
b) stomie definitive: 85-90 per cento di
invalidità;
c) più stomie: 100 per cento di invalidità.
Art. 10.
1. Per gli incontinenti e gli stomizzati, il nomenclatore
tariffario nazionale delle protesi e degli ausili è l'unico
riferimento in Italia.
Art. 11.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.