XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 341




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina gli interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti.


Art. 2.

        1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definiscono:

            a) stomizzati i soggetti ai quali è stato realizzato chirurgicamente un collegamento, provvisorio o permanente, tra il lume di visceri cavi e l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma cutaneo;

            b) incontinenti i soggetti nati con atresie ano-rettali, e malformazioni congenite, che danno luogo ad incontinenza urinaria e fecale o soggetti adulti che, per patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica, divengono incontinenti alle urine e/o alle feci.


Art. 3.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a titolo completamente gratuito, agli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari alle loro patologie ed invalidità, di cui all'articolo 4, nonché ai controlli periodici successivi al fine di verificarne l'idoneità.
        2. Gli interventi e i controlli di cui al comma 1 sono assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.

Art. 4.

        1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:

            a) fornitura di presidi sanitari ed addestramento al loro corretto utilizzo, al fine di migliorare le condizioni di vita personale e relazionale;

            b) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, soprattutto grazie all'insegnamento delle pratiche dell'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori, di umidificatori, del ricambio di pannoloni per la continenza;

            c) rilascio delle certificazioni mediche necessarie ai fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali.


Art. 5.

        1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, le regioni individuano nell'ambito del proprio piano sanitario regionale almeno una struttura per provincia in cui prevedere un centro riabilitativo per incontinenti e stomizzati all'interno del quale è garantito l'apporto di personale medico ed infermieristico in possesso di adeguati requisiti professionali per la riabilitazione dell'incontinenza urologica fecale e stomale.


Art. 6.

        1. Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

            a) i presidi sanitari da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di stomie ed incontinenze urofecali;

            b) le prestazioni professionali, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
            c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno psicologico da assicurare ai soggetti in età pedriatrica;

            d) le disposizioni necessarie per l'adeguamento degli spazi dedicati ai disabili nei luoghi di lavoro, nei locali e nei servizi pubblici, in modo da tutelare le esigenze igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati incontinenti urofecali;

            e) la dotazione organica dei centri riabilitativi di cui all'articolo 5.


Art. 7.

        1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettiva deducibilità fiscale delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, per la ristrutturazione o la costruzione nell'abitazione di residenza, di un idoneo bagno con caratteristiche adeguate alle loro necessita e per il pagamento di canoni relativi alla fornitura idrica della propria abitazione di residenza nella misura, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta.


Art. 8.

        1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato il percorso formativo finalizzato alla formazione di personale infermieristico professionale, riabilitatorio dell'incontinenza urologica fecale e stomale. Tale figura risponde all'assistenza infermieristica del paziente stomizzato ed incontinente e cura tutti gli aspetti riabilitativi ed educativi, limitatamente al settore infermieristico. Con lo stesso decreto sono individuati i criteri per la valutazione dell'equipollenza dei titoli conseguiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Gli operatori che abbiano effettuato con esito positivo il percorso formativo di cui al comma 1, sono iscritti in un elenco speciale, dell'albo degli infermieri professionali.


Art. 9.

        1. Ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile le stomie sono classificate in tre unici codici:

            a) stomie temporanee: 55 per cento di invalidità, a seconda dei casi e degli esiti post-chirurgici;

            b) stomie definitive: 85-90 per cento di invalidità;

            c) più stomie: 100 per cento di invalidità.


Art. 10.

        1. Per gli incontinenti e gli stomizzati, il nomenclatore tariffario nazionale delle protesi e degli ausili è l'unico riferimento in Italia.


Art. 11.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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