XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 339
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti
nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano
nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per
corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il
diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione
elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare
per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in Paesi con i
quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non
abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per
corrispondenza, votano in Italia nella circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui
sono iscritti.
Art. 2.
1. Le rappresentanze doplomatiche e consolari provvedono
ad informare gli elettori italiani della possibilità del voto
per corrispondenza, utilizzando a tale fine tutti gli idonei
strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella
lingua dei Paesi di residenza.
Art. 3.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici
consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. L'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1,
comma 3, è comunicata dall'elettore agli uffici consolari
operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite
una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la
quale il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue sedi
periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.
2. E' dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i
dati anagrafici e di residenza all'estero che lo
riguardano.
3. La cartolina di cui al comma 1 è inviata dal Ministero
degli affari esteri almeno tre mesi prima della scadenza delle
Camere e viene rispedita dall'elettore non oltre il
quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano
risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far
pervenire all'ufficio consolare competente, entro il
sessantesimo giorno precedente la data fissata per le
votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni di cui al
presente articolo devono essere avviate immediatamente dopo lo
scioglimento delle Camere.
Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e degli schedari consolari,
provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero, comprendente apposite liste elettorali
permanenti.
2. Sonno ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia
solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni
prima della data delle votazioni in Italia il Ministero
dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza
in Italia. I comuni adottano le misure necessarie
all'osservanza della disposizione di cui al presente comma.
Art. 6.
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono
individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e
territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della
Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Australia, Oceania e
Antartide.
2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è
eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono
distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al
numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito
l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da
tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente,
scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8.
1. Ai fini della presentazione delle liste per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione
Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui
agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti
disposizioni:
a) i candidati devono essere elettori residenti
nella relativa ripartizione;
b) la presentazione delle liste deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione;
c) le liste dei candidati devono essere presentate
alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste
comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere
contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno
pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non
superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono
candidate e candidati, essi formano la lista in ordine
alternato.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non
possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio
nazionale.
Art. 9.
1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul
rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere
due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista
prescelta.
Art. 10.
1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per
le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli
elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico
contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità
per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le
liste dei candidati nella propria ripartizione.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una
per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e
sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può
contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti
giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano
ricevuto al proprio domicilio la scheda elettorale possono
farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando
ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli
elettori all'estero.
4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla
la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente
la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le
buste che le contengono non devono recare alcun segno di
riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi
elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte
di appello di Roma i plichi con le buste pervenute unitamente
alla comunicazione del numero degli elettori della
circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un
unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio
dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede
pervenute fuori tempo.
Art. 11.
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori
residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono
competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica
ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della
suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a
cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di
effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.
483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale
circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero.
Art. 12.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i
rappresentanti delle liste in competizione, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio
nazionale.
Art. 13.
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni
di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna
lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei
voti di lista validi ottenuti nell'ambito della
ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data
dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato
nella ripartizione;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste
di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma
delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella
ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale
ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale
parte frazionaria del quoziente. Il risultato rappresenta il
numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati
alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più
alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei
seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista
stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre
individuali.
Art. 14.
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che
rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli
eletti nella graduatoria delle cifre elettorali
individuali.
Art. 15.
1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da
apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli
elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono
alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle
intese di cui al comma 1.
Art. 16.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati
previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste
all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per
corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e
dei referendum, vota o tenta di votare sia per
corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
lire 100 mila a lire 500 mila.
Art. 17.
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e,
ove possibile, concludono, mediante lo scambio di note
verbali, intese con i Governi dei Paesi ove risiedono elettori
italiani per garantire:
a) che la campagna elettorale sia svolta nel
rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti
politici e dei candidati, di libertà di riunione e di
propaganda politica;
b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di libertà e di segretezza;
c) che nessun pregiudizio possa derivare per il
posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attività previste dalla presente
legge, compresa la propaganda elettorale.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle
intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la
controparte, all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il
voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani
residenti nei Paesi con i cui Governi non sia possibile
concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano
le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
Art. 18.
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste
dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché,
limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della
legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti nei Paesi in cui non vi sono
rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso
del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale
fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio
consolare, corredata del certificato elettorale e del
biglietto di viaggio.
Art. 19.
1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora
votino in Italia, inviare il voto per iscritto".
Art. 20.
1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della
Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione
Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della
Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna
circoscrizione già definiti in applicazione della legge
elettorale vigente.
2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato
della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si
applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della
Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna
regione già definiti in applicazione della legge elettorale
vigente.
Art. 21.
1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui
all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di
indizione dei referendum popolari previsti dagli
articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole:
"di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "e
nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini
italiani residenti all'estero";
b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero";
c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Per i cittadini elettori
residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console
d'Italia competente";
d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo,
dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono
aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero";
e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", e, per i cittadini italiani
residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in
materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero".
Art. 22.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.