XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 338




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle società, anche cooperative, costituite prevalentemente tra persone di età superiore ai sessantacinque anni, o comunque pensionate, che si costituiscano allo scopo di gestire i servizi di sorveglianza in musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche, mostre ed altre strutture di tipo culturale sono rimborsate, a domanda, le spese notarili e di consulenza commerciale relative alla costituzione ed alla tenuta dei libri societari e contabili. I servizi resi da dette società sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le medesime società sono esentate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai soli soci di età superiore a sessantacinque anni o comunque pensionati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i limiti e le modalità per la concessione dei rimborsi e delle esenzioni, nonché l'ammontare della retribuzione oraria spettante ai lavoratori di età superiore ai sessantacinque anni o comunque pensionati dipendenti da dette cooperative. Per tali lavoratori, in conseguenza dell'attività svolta ai sensi del presente comma, non può derivare alcun pregiudizio al trattamento pensionistico già in godimento.
        2. Il personale già dipendente di aziende ed amministrazioni pubbliche o private che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o sia comunque in pensione, può essere richiamato a svolgere attività, esclusivamente a titolo di collaborazione, ai fini della formazione professionale o del sostegno all'apprendimento del personale in servizio. Con decreto dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le funzioni e le qualifiche alle quali si applicano le disposizioni del presente comma, nonché l'ammontare dei corrispettivi spettanti a detti collaboratori. Le attività prestate a titolo di collaborazione ai sensi del presente comma non pregiudicano in alcun modo il trattamento pensionistico già in godimento.


Art. 2.

        1. Una quota pari al 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione destinati all'edilizia residenziale pubblica è riservata ad unità abitative individuali da assegnare a persone di età superiore ai sessantacinque anni o comunque in pensione. Dette unità abitative sono concesse in affitto ai beneficiari, che corrispondono all'ente proprietario una quota pari ad un terzo del reddito mensile netto dichiarato mediante apposita autocertificazione e, comunque, fino ad un importo massimo non superiore al canone stabilito ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Gli enti proprietari possono assolvere all'obbligo derivante dal presente comma anche mediante la ristrutturazione di unità abitative già esistenti, ovvero mediante la realizzazione di unità abitative plurime, destinate ad ospitare non più di quattro persone, a ciascuna delle quali sia assicurato uno spazio autonomo di almeno 40 metri quadrati, oltre a servizi e spazi comuni per almeno 50 metri quadrati. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente comma.
        2. Ai mutui accesi dalle cooperative edilizie formate prevalentemente da persone che abbiano superato i sessantacinque anni di età o siano comunque pensionate si applica la garanzia sussidiaria dello Stato, previa deliberazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. La garanzia ha efficacia soltanto nel caso di morte del socio di età superiore a sessantacinque anni o comunque pensionato, per la cui quota si verifichi rinuncia all'eredità da parte degli aventi diritto, e se l'ente creditizio non intenda acquisire l'immobile nella fase di realizzazione raggiunta. Tale garanzia non può superare l'importo di lire 150 milioni per ciascun socio. Nel caso in cui la garanzia sia effettivamente applicata, la quota immobiliare è acquisita, con ogni onere relativo, al patrimonio dello Stato. A dette cooperative sono rimborsate le spese notarili e di consulenza commerciale relative alla costituzione ed alla tenuta dei libri sociali e contabili, previa domanda inoltrata all'amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'immobile da realizzare.


Art. 3.

        1. La società concessionaria del servizio telefonico pubblico fornisce gratuitamente alle persone di età superiore ai sessantacinque anni che costituiscono nucleo familiare a se stante un apparecchio idoneo al collegamento immediato tra la propria abitazione ed il più vicino posto di soccorso sanitario. La fornitura di cui al presente comma deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono escluse dal beneficio le persone che risultino già titolari di utenza telefonica. Nei casi in cui sia necessario, su certificazione del medico di fiducia dell'interessato, l'apparecchiatura dovrà essere dotata di particolari ausili e sistemi tecnologici tali da garantire una pronta e sicura richiesta di soccorso da parte delle persone beneficiarie.
        2. Una quota pari al 5 per cento delle opere di edilizia sanitaria pubblica e privata di nuova realizzazione deve essere destinata a residenze sanitarie per anziani. Le caratteristiche tecniche delle unità immobiliari da realizzare sono determinate in base alle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme iscritte negli anni 2001 e precedenti nel bilancio dello Stato, destinate alla realizzazione di residenze sanitarie per anziani e non utilizzate entro il 31 dicembre 2001, sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate per i medesimi scopi negli esercizi successivi fino ad esaurimento.
        3. Ai capifamiglia dei nuclei familiari che ospitano persone di età superiore ai sessantacinque anni non autosufficienti, e comunque con ridotta capacità motoria e funzionale, spetta una indennità mensile determinata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione di tale indennità che, qualora spetti al capofamiglia lavoratore dipendente, può essere anche compensata con l'esenzione dai contributi previdenziali ed assistenziali in misura tale da determinare un beneficio equivalente sullo stipendio netto, salvo il trattamento previdenziale spettante che sarà calcolato a titolo figurativo. L'indennità di cui al presente comma o l'equivalente esenzione contributiva non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano invariati gli oneri a carico dei datori di lavoro.
        4. Ai lavoratori dipendenti che si dedicano all'assistenza di persone di età superiore ai sessantacinque anni non autosufficienti e facenti parte del proprio nucleo familiare spetta un periodo di congedo straordinario di durata commisurata alle modalità dell'assistenza prestata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i limiti e le modalità di attuazione del presente comma.
        5. Alle cooperative costituite prevalentemente da persone di età non superiore a trentacinque anni, finalizzate esclusivamente alla prestazione di servizi assistenziali verso persone anziane di età superiore a sessantacinque anni nei periodi compresi tra il 15 luglio ed il 15 settembre, e tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio di ciascun anno, spetta il rimborso delle spese notarili e di consulenza commerciale per la costituzione e la tenuta dei libri societari e contabili. Le pubbliche amministrazioni, in deroga alle disposizioni vigenti, possono affidare temporaneamente in detti periodi, alle citate cooperative, servizi suppletivi domiciliari rivolti a persone di età superiore a sessantacinque anni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie dei servizi da implementare ed attivare nei periodi sopra indicati, mediante ricorso alle cooperative costituite ai sensi del presente comma.


Art. 4.

        1. Alle imprese che partecipano al finanziamento di progetti sperimentali realizzati da enti pubblici di ricerca nel campo delle tecnologie per il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane non autosufficienti e con ridotte capacità motorie e funzionali, spetta uno sgravio dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede ai consorzi costituiti tra soggetti privati ed enti di ricerca pubblici un contributo pari al 70 per cento della spesa necessaria per il completamento di progetti di ricerca già avviati alla data del 31 dicembre 1999 nel settore delle scienze architettoniche, energetiche ed ambientali applicate all'automazione delle abitazioni destinate ad anziani con ridotte capacità motorie e funzionali. Tale contributo è ridotto al 60 per cento nel caso di completamento di progetti avviati successivamente al 31 dicembre 1999. Per la realizzazione di progetti da attuare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo spettante ai consorzi di cui al presente comma è fissato nella misura del 50 per cento della spesa.


Art. 5.

        1. Alle imprese del settore turistico-alberghiero che prestano i loro servizi in favore di persone di età superiore ai sessantacinque anni o comunque pensionate, spetta una detrazione dall'IRPEG pari al 50 per cento dei corrispettivi di detti servizi. Le operazioni di cui al presente comma sono, altresì, esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
        2. Alle imprese che esercitano attività ricreative e di spettacolo e che organizzano attività destinate esclusivamente a persone di età superiore ai sessantacinque anni spetta l'esonero dal pagamento dei diritti riscossi dalla Società italiana autori ed editori. Alle operazioni derivanti esclusivamente da dette attività non si applica l'IVA.
        3. L'ingresso in tutte le strutture di tipo culturale, compresi musei, biblioteche, mostre e pinacoteche, è gratuito per le persone di età superiore ai sessantacinque anni o comunque pensionate. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati i limiti e le modalità dei rimborsi spettanti ai gestori di strutture private in conseguenza dei minori introiti derivanti dall'attuazione del presente comma.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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