XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 338
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle società, anche cooperative, costituite
prevalentemente tra persone di età superiore ai sessantacinque
anni, o comunque pensionate, che si costituiscano allo scopo
di gestire i servizi di sorveglianza in musei, gallerie,
pinacoteche, biblioteche, mostre ed altre strutture di tipo
culturale sono rimborsate, a domanda, le spese notarili e di
consulenza commerciale relative alla costituzione ed alla
tenuta dei libri societari e contabili. I servizi resi da
dette società sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le
medesime società sono esentate dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ai soli soci di età
superiore a sessantacinque anni o comunque pensionati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i limiti e le modalità per la
concessione dei rimborsi e delle esenzioni, nonché l'ammontare
della retribuzione oraria spettante ai lavoratori di età
superiore ai sessantacinque anni o comunque pensionati
dipendenti da dette cooperative. Per tali lavoratori, in
conseguenza dell'attività svolta ai sensi del presente comma,
non può derivare alcun pregiudizio al trattamento
pensionistico già in godimento.
2. Il personale già dipendente di aziende ed
amministrazioni pubbliche o private che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età o sia comunque in pensione, può
essere richiamato a svolgere attività, esclusivamente a titolo
di collaborazione, ai fini della formazione professionale o
del sostegno all'apprendimento del personale in servizio. Con
decreto dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
funzioni e le qualifiche alle quali si applicano le
disposizioni del presente comma, nonché l'ammontare dei
corrispettivi spettanti a detti collaboratori. Le attività
prestate a titolo di collaborazione ai sensi del presente
comma non pregiudicano in alcun modo il trattamento
pensionistico già in godimento.
Art. 2.
1. Una quota pari al 30 per cento degli alloggi di nuova
costruzione destinati all'edilizia residenziale pubblica è
riservata ad unità abitative individuali da assegnare a
persone di età superiore ai sessantacinque anni o comunque in
pensione. Dette unità abitative sono concesse in affitto ai
beneficiari, che corrispondono all'ente proprietario una quota
pari ad un terzo del reddito mensile netto dichiarato mediante
apposita autocertificazione e, comunque, fino ad un importo
massimo non superiore al canone stabilito ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Gli enti
proprietari possono assolvere all'obbligo derivante dal
presente comma anche mediante la ristrutturazione di unità
abitative già esistenti, ovvero mediante la realizzazione di
unità abitative plurime, destinate ad ospitare non più di
quattro persone, a ciascuna delle quali sia assicurato uno
spazio autonomo di almeno 40 metri quadrati, oltre a servizi e
spazi comuni per almeno 50 metri quadrati. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le modalità di realizzazione degli interventi di
cui al presente comma.
2. Ai mutui accesi dalle cooperative edilizie formate
prevalentemente da persone che abbiano superato i
sessantacinque anni di età o siano comunque pensionate si
applica la garanzia sussidiaria dello Stato, previa
deliberazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici. La garanzia ha efficacia soltanto nel caso di morte
del socio di età superiore a sessantacinque anni o comunque
pensionato, per la cui quota si verifichi rinuncia all'eredità
da parte degli aventi diritto, e se l'ente creditizio non
intenda acquisire l'immobile nella fase di realizzazione
raggiunta. Tale garanzia non può superare l'importo di lire
150 milioni per ciascun socio. Nel caso in cui la garanzia sia
effettivamente applicata, la quota immobiliare è acquisita,
con ogni onere relativo, al patrimonio dello Stato. A dette
cooperative sono rimborsate le spese notarili e di consulenza
commerciale relative alla costituzione ed alla tenuta dei
libri sociali e contabili, previa domanda inoltrata
all'amministrazione provinciale nel cui territorio ricade
l'immobile da realizzare.
Art. 3.
1. La società concessionaria del servizio telefonico
pubblico fornisce gratuitamente alle persone di età superiore
ai sessantacinque anni che costituiscono nucleo familiare a se
stante un apparecchio idoneo al collegamento immediato tra la
propria abitazione ed il più vicino posto di soccorso
sanitario. La fornitura di cui al presente comma deve avvenire
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono escluse dal beneficio le persone che risultino già
titolari di utenza telefonica. Nei casi in cui sia necessario,
su certificazione del medico di fiducia dell'interessato,
l'apparecchiatura dovrà essere dotata di particolari ausili e
sistemi tecnologici tali da garantire una pronta e sicura
richiesta di soccorso da parte delle persone beneficiarie.
2. Una quota pari al 5 per cento delle opere di edilizia
sanitaria pubblica e privata di nuova realizzazione deve
essere destinata a residenze sanitarie per anziani. Le
caratteristiche tecniche delle unità immobiliari da realizzare
sono determinate in base alle disposizioni vigenti in materia
alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme
iscritte negli anni 2001 e precedenti nel bilancio dello
Stato, destinate alla realizzazione di residenze sanitarie per
anziani e non utilizzate entro il 31 dicembre 2001, sono
mantenute in bilancio e possono essere utilizzate per i
medesimi scopi negli esercizi successivi fino ad
esaurimento.
3. Ai capifamiglia dei nuclei familiari che ospitano
persone di età superiore ai sessantacinque anni non
autosufficienti, e comunque con ridotta capacità motoria e
funzionale, spetta una indennità mensile determinata con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinate le modalità di
erogazione di tale indennità che, qualora spetti al
capofamiglia lavoratore dipendente, può essere anche
compensata con l'esenzione dai contributi previdenziali ed
assistenziali in misura tale da determinare un beneficio
equivalente sullo stipendio netto, salvo il trattamento
previdenziale spettante che sarà calcolato a titolo
figurativo. L'indennità di cui al presente comma o
l'equivalente esenzione contributiva non sono soggette
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano
invariati gli oneri a carico dei datori di lavoro.
4. Ai lavoratori dipendenti che si dedicano all'assistenza
di persone di età superiore ai sessantacinque anni non
autosufficienti e facenti parte del proprio nucleo familiare
spetta un periodo di congedo straordinario di durata
commisurata alle modalità dell'assistenza prestata. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i limiti e le modalità di
attuazione del presente comma.
5. Alle cooperative costituite prevalentemente da persone
di età non superiore a trentacinque anni, finalizzate
esclusivamente alla prestazione di servizi assistenziali verso
persone anziane di età superiore a sessantacinque anni nei
periodi compresi tra il 15 luglio ed il 15 settembre, e tra il
20 dicembre ed il 10 gennaio di ciascun anno, spetta il
rimborso delle spese notarili e di consulenza commerciale per
la costituzione e la tenuta dei libri societari e contabili.
Le pubbliche amministrazioni, in deroga alle disposizioni
vigenti, possono affidare temporaneamente in detti periodi,
alle citate cooperative, servizi suppletivi domiciliari
rivolti a persone di età superiore a sessantacinque anni. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le tipologie dei servizi da
implementare ed attivare nei periodi sopra indicati, mediante
ricorso alle cooperative costituite ai sensi del presente
comma.
Art. 4.
1. Alle imprese che partecipano al finanziamento di
progetti sperimentali realizzati da enti pubblici di ricerca
nel campo delle tecnologie per il miglioramento della qualità
della vita delle persone anziane non autosufficienti e con
ridotte capacità motorie e funzionali, spetta uno sgravio
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) pari
al 50 per cento della spesa sostenuta. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede ai
consorzi costituiti tra soggetti privati ed enti di ricerca
pubblici un contributo pari al 70 per cento della spesa
necessaria per il completamento di progetti di ricerca già
avviati alla data del 31 dicembre 1999 nel settore delle
scienze architettoniche, energetiche ed ambientali applicate
all'automazione delle abitazioni destinate ad anziani con
ridotte capacità motorie e funzionali. Tale contributo è
ridotto al 60 per cento nel caso di completamento di progetti
avviati successivamente al 31 dicembre 1999. Per la
realizzazione di progetti da attuare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge il contributo
spettante ai consorzi di cui al presente comma è fissato nella
misura del 50 per cento della spesa.
Art. 5.
1. Alle imprese del settore turistico-alberghiero che
prestano i loro servizi in favore di persone di età superiore
ai sessantacinque anni o comunque pensionate, spetta una
detrazione dall'IRPEG pari al 50 per cento dei corrispettivi
di detti servizi. Le operazioni di cui al presente comma sono,
altresì, esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Alle imprese che esercitano attività ricreative e di
spettacolo e che organizzano attività destinate esclusivamente
a persone di età superiore ai sessantacinque anni spetta
l'esonero dal pagamento dei diritti riscossi dalla Società
italiana autori ed editori. Alle operazioni derivanti
esclusivamente da dette attività non si applica l'IVA.
3. L'ingresso in tutte le strutture di tipo culturale,
compresi musei, biblioteche, mostre e pinacoteche, è gratuito
per le persone di età superiore ai sessantacinque anni o
comunque pensionate. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sono determinati i limiti e le modalità dei
rimborsi spettanti ai gestori di strutture private in
conseguenza dei minori introiti derivanti dall'attuazione del
presente comma.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.