XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 337
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato provvede all'informatizzazione delle sedi
centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della Corte dei conti, e delle sue sedi giurisdizionali
regionali, nonché delle direzioni provinciali del tesoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per un
quinquennio a decorrere dall'anno 2001. Le somme a tale scopo
destinate e non utilizzate entro il 31 dicembre 2005 sono
mantenute in bilancio e possono essere utilizzate per i
medesimi scopi negli anni successivi.
3. La rete informatica concernente gli enti e le
amministrazioni di cui al comma 1 deve consentire il costante
collegamento tra di loro, nonché l'aggiornamento simultaneo
delle fasi procedurali relative a procedimenti amministrativi
in corso.
Art. 2.
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una banca
dati contenente i nominativi, aggiornati quotidianamente,
delle persone che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno
di età, ovvero siano in quiescenza. I dati sono attinti
direttamente dalle anagrafi comunali e dagli enti di
previdenza.
2. A ciascuna persona il cui nominativo è incluso nella
banca dati di cui al comma 1 il Ministero dell'interno invia,
entro un mese dall'inclusione, una tessera magnetica
numerata.
3. Presso tutte le sedi dei comuni e, ove esistenti,
presso le sedi delle circoscrizioni è installato un apposito
terminale collegato con la banca dati di cui al comma 1.
4. Nella banca dati di cui al comma 1 sono inseriti e
costantemente aggiornati elementi informativi concernenti i
tempi e le modalità dei principali procedimenti amministrativi
concernenti le persone anziane. A cura ed a spese dei soggetti
pubblici e privati interessati possono essere inserite nella
suddetta banca dati anche informazioni relative ad attività,
manifestazioni ed eventi concernenti le persone anziane, con
il limite massimo del 10 per cento dello spazio utilizzato per
le altre informazioni.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche
si collegano, mediante almeno una unità informatica, alla
banca dati di cui all'articolo 2.
2. Gli enti e le amministrazioni pubbliche statali,
regionali e locali sono tenuti ad istituire presso ciascun
ufficio uno sportello privilegiato per le persone anziane,
anche informatizzato, il cui accesso sia garantito mediante
l'esibizione della tessera di cui al comma 2 dell'articolo
2.
3. Presso gli sportelli di cui al comma 2 devono essere
disponibili modelli semplificati relativi alle domande da
presentare nell'ambito dei procedimenti amministrativi
concernenti gli anziani. In caso di necessità una unità di
personale deve essere destinata allo sportello per rispondere
tempestivamente alle esigenze della persona anziana che si
presenti esibendo la tessera di cui al comma 2 dell'articolo
2.
4. In caso di necessità i comuni e, ove esistenti, le
circoscrizioni, forniscono alle persone anziane con ridotta
capacità motoria o funzionale, appositi ausili telematici a
domicilio, per consentire il collegamento diretto ed immediato
agli sportelli attivati dagli enti e dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi del comma 2.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo
1, si provvede, per il triennio 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, per quanto riguarda gli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 2 e 3, valutati in lire 20
miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si
provvede, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.