XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 337




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato provvede all'informatizzazione delle sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Corte dei conti, e delle sue sedi giurisdizionali regionali, nonché delle direzioni provinciali del tesoro.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per un quinquennio a decorrere dall'anno 2001. Le somme a tale scopo destinate e non utilizzate entro il 31 dicembre 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate per i medesimi scopi negli anni successivi.
        3. La rete informatica concernente gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 deve consentire il costante collegamento tra di loro, nonché l'aggiornamento simultaneo delle fasi procedurali relative a procedimenti amministrativi in corso.


Art. 2.

        1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una banca dati contenente i nominativi, aggiornati quotidianamente, delle persone che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, ovvero siano in quiescenza. I dati sono attinti direttamente dalle anagrafi comunali e dagli enti di previdenza.
        2. A ciascuna persona il cui nominativo è incluso nella banca dati di cui al comma 1 il Ministero dell'interno invia, entro un mese dall'inclusione, una tessera magnetica numerata.
        3. Presso tutte le sedi dei comuni e, ove esistenti, presso le sedi delle circoscrizioni è installato un apposito terminale collegato con la banca dati di cui al comma 1.
        4. Nella banca dati di cui al comma 1 sono inseriti e costantemente aggiornati elementi informativi concernenti i tempi e le modalità dei principali procedimenti amministrativi concernenti le persone anziane. A cura ed a spese dei soggetti pubblici e privati interessati possono essere inserite nella suddetta banca dati anche informazioni relative ad attività, manifestazioni ed eventi concernenti le persone anziane, con il limite massimo del 10 per cento dello spazio utilizzato per le altre informazioni.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche si collegano, mediante almeno una unità informatica, alla banca dati di cui all'articolo 2.
        2. Gli enti e le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenuti ad istituire presso ciascun ufficio uno sportello privilegiato per le persone anziane, anche informatizzato, il cui accesso sia garantito mediante l'esibizione della tessera di cui al comma 2 dell'articolo 2.
        3. Presso gli sportelli di cui al comma 2 devono essere disponibili modelli semplificati relativi alle domande da presentare nell'ambito dei procedimenti amministrativi concernenti gli anziani. In caso di necessità una unità di personale deve essere destinata allo sportello per rispondere tempestivamente alle esigenze della persona anziana che si presenti esibendo la tessera di cui al comma 2 dell'articolo 2.
        4. In caso di necessità i comuni e, ove esistenti, le circoscrizioni, forniscono alle persone anziane con ridotta capacità motoria o funzionale, appositi ausili telematici a domicilio, per consentire il collegamento diretto ed immediato agli sportelli attivati dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 1, si provvede, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3, valutati in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si provvede, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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