XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 336
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, é istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Consulta nazionale degli anziani, di seguito
denominata "Consulta".
Art. 2.
1. La Consulta è composta da trenta membri, di cui venti
nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in
ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni
rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra
professori universitari di prima fascia provenienti dalle
facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria,
psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un
rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di
segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le
particolari funzioni assegnate.
2. La Consulta promuove campagne promozionali,
pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione
pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle
reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.
3. La Consulta può istituire premi e pubblici
riconoscimenti a favore di anziani particolarmente distintisi
nella propria attività professionale, culturale e scientifica.
Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti
delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che
dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica
connessa alla condizione dell'anziano.
4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e
culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane
nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta
pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le
università della terza età.
Art. 3.
1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) è istituito il Forum degli anziani, che è
organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle
persone anziane.
Art. 4.
1. Il Forum di cui all'articolo 3 è costituito da
trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni
rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque
eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a
livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL
tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle
facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il
Forum è presieduto da uno dei membri nominati dal
Presidente del CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di
personale del CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in
relazione agli incarichi assegnati.
2. Il Forum di cui all'articolo 3 analizza l'impatto
normativo delle disposizioni che riguardano le persone
anziane, predispone studi e ricerche da sottoporre alla
Presidenza del CNEL che se ne avvale ai fini dell'esercizio
del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare
riferimento alla flessibilità del sistema previdenziale.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 milioni annue, si provvede, per
l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.