XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 334
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 323-ter. (Circostanza aggravante). Nel caso
in cui il delitto di cui all'articolo 323 sia commesso al fine
di arrecare un danno ingiusto a persona anziana, si applica la
pena della reclusione fino a quattro anni. Se il fatto è
commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni. Non trova applicazione la circostanza attenuante
di cui all'articolo 323-bis.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché
degli articoli 328-bis, 577, 593-bis, 628-bis
e 640-quater, si intende per persona anziana colui
che abbia compiuto i sessantacinque anni di età".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 328-bis. (Circostanza aggravante). Nel caso
in cui il delitto di cui all'articolo 328 sia commesso nei
confronti di persona anziana si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni".
Art. 3.
1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 577 del
codice penale è aggiunto il seguente:
"4-bis) contro persona anziana".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 593-bis. (Circostanze aggravanti). Nel caso
previsto dagli articoli 581 e 593, la pena è aumentata di un
terzo se il fatto è commesso nei confronti di persona
anziana".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 628 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 628-bis. (Circostanza aggravante). Nel caso
in cui il delitto previsto dall'articolo 628 sia commesso con
violenza o minaccia nei confronti di persona anziana, le pene
ivi previste sono aumentate della metà".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 640-quater (Circostanza aggravante). Se il
delitto di cui all'articolo 640 è commesso nei confronti di
persona anziana le pene ivi previste sono aumentate della
metà".