XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 330
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
ALBI
Art. 1.
(Albo nazionale).
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia,
l'Ordine nazionale degli informatici.
Art. 2.
(Albi provinciali).
1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale
degli informatici, con sede nel comune capoluogo.
Art. 3.
(Formazione degli albi).
1. Ogni ordine provinciale provvede alla formazione di un
albo dei dottori informatici, di un albo dei tecnici
informatici e di un albo dei periti informatici.
2. Quando gli iscritti all'ordine provinciale non
raggiungono il numero minimo di quaranta per ogni albo, la
loro iscrizione è trasferita ai rispettivi albi di un
capoluogo vicino, che è determinato dal consiglio
nazionale.
3. Con analogo provvedimento possono essere riuniti in un
unico albo dei dottori informatici, in un unico albo dei
tecnici informatici ed in un unico albo dei periti
informatici, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti di
diverse province, in ciascuna delle quali non si raggiunga il
numero minimo di iscrizioni richiesto.
Art. 4.
(Iscrizione all'albo).
1. Ogni albo contiene il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, la residenza e il codice fiscale di ogni
singolo iscritto.
2. L'iscrizione all'albo ha luogo in ordine alfabetico.
3. Accanto al codice fiscale sono annotate la natura e la
data del titolo che abilita all'esercizio della professione,
con l'eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo
stesso è stato rilasciato, nonché la data dell'iscrizione
all'albo.
4. L'iscritto all'albo deve comunicare al consiglio
dell'ordine provinciale, mediante lettera raccomandata, ogni
eventuale cambiamento di residenza.
Art. 5.
(Titolo per l'iscrizione).
1. Per l'iscrizione all'albo dei dottori informatici,
all'albo dei tecnici informatici e all'albo dei periti
informatici, occorre avere superato il rispettivo esame di
Stato di cui all'articolo 36, fatte salve le disposizioni
transitorie contenute nel capo V.
Art. 6.
(Esercizio delle professioni).
1. Per poter esercitare su tutto il territorio nazionale
le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico
e di perito informatico è necessario essere iscritti ai
rispettivi albi.
2. Gli incarichi relativi alle attività professionali del
dottore informatico, del tecnico informatico e del perito
informatico, sono affidati a professionisti iscritti ai
rispettivi albi.
3. Qualora l'autorità giudiziaria o le pubbliche
amministrazioni intendano conferire incarichi a persone non
iscritte, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Art. 7.
(Domanda di iscrizione).
1. L'iscrizione all'albo ha luogo a seguito di domanda
scritta, firmata dal richiedente.
2. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori
informatici, all'albo dei tecnici informatici e all'albo dei
periti informatici deve essere presentata alla presidenza
dell'ordine provinciale, redatta in carta legale, completa
dell'indicazione del codice fiscale.
3. Alla domanda devono essere allegati la ricevuta
rilasciata dall'ufficio del registro, comprovante il
versamento della tassa di concessione governativa, e i
documenti di seguito elencati, ovvero, ove consentito dalla
legge, una autocertificazione attestante i fatti relativi:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato generale del casellario giudiziale,
di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della
domanda d'iscrizione;
d) certificato dei carichi pendenti, di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda di
iscrizione;
e) certificato che attesti il superamento
dell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 5, fatte salve le
disposizioni transitorie stabilite nel capo V;
f) dichiarazione di non essere iscritto, né di
aver presentato domanda di iscrizione in altro albo dei
dottori informatici, in altro albo dei tecnici informatici e
in altro albo dei periti informatici.
4. Restano, quindi, le norme vigenti in materia di
cittadinanza del richiedente l'iscrizione.
5. Non può essere iscritto all'albo chi, per qualsiasi
motivo, è stato privato dei diritti civili.
6. In sede di prima attuazione della presente legge le
certificazioni di cui al comma 3 possono essere acquisite
direttamente dall'ufficio ricevente per via
informatica.
Art. 8.
(Esito della domanda).
1. Il consiglio dell'ordine provinciale delibera sulla
domanda di iscrizione all'albo non oltre tre mesi dalla data
di presentazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere motivata
e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in
seguito alla relazione di un consigliere allo scopo delegato
dal presidente dell'ordine provinciale.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è notificata
all'interessato, nel termine di cinque giorni a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine
provinciale, l'interessato ha diritto di ricorrere al
consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.
5. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è
dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né
in via giudiziaria.
Art. 9.
(Spese del consiglio nazionale).
1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
dell'Ordine sono sostenute da tutti gli ordini provinciali.
2. L'ammontare delle spese determinato dal consiglio
nazionale, il quale ne cura anche la ripartizione tra i vari
consigli dell'ordine e detta le modalità per il versamento
della quota spettante a ciascuno di essi.
3. Il consiglio nazionale stabilisce con proprio
regolamento interno le norme per il suo funzionamento.
Art. 10.
(Cancellazione dall'albo).
1. La cancellazione da un albo, oltre che a seguito di
giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1,
lettera d), è pronunciata, dal consiglio dell'ordine
provinciale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero,
nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti dalla
presente legge, o del godimento dei diritti civili a qualunque
titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca
impedimento all'iscrizione.
2. Nel caso di cancellazione, è data comunicazione del
provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di
ricorrere al consiglio nazionale.
Art. 11.
(Revisione dell'Albo).
1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, ai sensi degli articoli 8 e 10, il consiglio
dell'ordine provinciale provvede alla revisione degli albi,
apportandovi le variazioni che risultano essere necessarie. I
provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i
quali hanno diritto di ricorrere al consiglio nazionale.
Art. 12.
(Pubblicazione degli albi).
1. Ciascun albo, stampato a cura e a spese dell'ordine
provinciale, è inviato alla corte d'appello, ai tribunali ed
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
aventi sede nel distretto dell'ordine.
2. Ciascun albo è trasmesso ai Ministeri competenti,
nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli
dell'ordine.
3. Ciascun albo può, altresì, essere trasmesso, a
discrezione del consiglio dell'ordine provinciale, agli enti
pubblici e privati che il consiglio stesso reputa opportuni;
dietro pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne
faccia richiesta. Agli organismi cui devono essere
obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del presente
articolo, sono altresì comunicati i provvedimenti individuali
e definitivi di iscrizione e di cancellazione.
Art. 13.
(Incompatibilità).
1. Non è possibile essere iscritti contemporaneamente a
due o più ordini provinciali degli informatici.
2. Chi è iscritto all'ordine di una provincia può chiedere
il trasferimento della propria iscrizione a quello di
un'altra, presentando domanda, redatta in carta legale,
corredata dei documenti di cui all'articolo 7 e di un
certificato rilasciato dal presidente dell'ordine provinciale
al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni relative alla
prima iscrizione;
b) che il richiedente è in regola con il pagamento
del contributo dovuto all'ordine.
3. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo
ordine provinciale, il presidente di questo ne dà avviso al
presidente dell'altro ordine, che provvede alla cancellazione
del richiedente.
4. Il consiglio dell'ordine provinciale rilascia ad ogni
iscritto apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione.
5. L'iscrizione ad un albo ha validità su tutto il
territorio nazionale.
CAPO II
ORDINE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE
E CONSIGLIO NAZIONALE
Sezione I
Ordine
Art. 14.
(Adunanze generali).
1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo
per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è
indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante
comunicazione a ciascun iscritto, con lettera, della prima ed
eventuale seconda convocazione.
2. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno
dell'adunanza.
3. La validità delle adunanze è data: in prima
convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli
iscritti; in seconda convocazione, dalla presenza degli
iscritti intervenuti, qualunque ne sia il numero.
4. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
5. Le adunanze ordinarie provvedono all'elezione dei
membri del consiglio, all'elezione dei designati per il
consiglio nazionale, all'approvazione del conto consuntivo
dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno
seguente, alla discussione degli altri argomenti indicati
nell'ordine del giorno.
6. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
consiglio ritiene opportuno convocarle o quando, da almeno un
quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta, scritta e
motivata, al presidente del consiglio dell'ordine.
7. La presidenza delle adunanze, sia ordinarie che
straordinarie, è tenuta dal presidente del consiglio
dell'ordine o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.
8. In caso di assenza di entrambi, la presidenza viene
assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine
fra i presenti.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane
tra i consiglieri presenti.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti.
11. In caso di parità dei voti, prevale quello del
presidente.
12. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su
proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti,
deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto
disposto dall'articolo 15.
Sezione II
Consiglio dell'ordine
provinciale
Art. 15.
(Consiglio dell'ordine provinciale).
1. Ogni ordine provinciale degli informatici è retto da un
consiglio dell'ordine.
2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti a
scrutinio segreto dall'assemblea congiunta degli iscritti agli
albi di cui all'articolo 3, convocati in adunanza ordinaria.
Tutti gli iscritti ai tre albi possono essere eletti a fare
parte del consiglio dell'ordine.
3. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri.
4. I membri del consiglio dell'ordine devono essere
iscritti ad uno dei tre albi e durano in carica tre anni. Essi
sono rieleggibili.
5. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine
fra iscritti all'albo dei dottori informatici, iscritti
all'albo dei tecnici informatici ed iscritti all'albo dei
periti informatici avviene in maniera paritetica, ovvero con
tre rappresentanti per ogni albo.
6. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati
eletti, i posti vacanti vengono assegnati agli iscritti al
medesimo albo più anziani per iscrizione e, tra questi, ai più
anziani per età.
7. Gli iscritti a ciascun albo provvedono autonomamente
all'elezione dei loro rappresentanti in seno al consiglio
dell'ordine, con votazione uninominale.
8. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio
dell'ordine rappresentano il consiglio di quell'albo, che può
riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza
ristretta all'albo stesso.
9. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad
un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro
dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun
caso effetto sospensivo.
10. Il consiglio dell'ordine si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno
due membri del consiglio stesso.
11. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
12. In caso di assenza del presidente e del
vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per
iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore
di età.
13. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è
preminente in caso di parità.
14. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del
presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
15. In caso di assenza del segretario, ne fa le veci il
consigliere più giovane di età.
Art. 16.
(Funzioni del consiglio dell'ordine
provinciale).
1. Il consiglio dell'ordine provinciale, oltre ad
esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da
altre disposizioni legislative o regolamentari:
a) vigila sul mantenimento della disciplina fra
gli iscritti, affinché il loro compito venga adempiuto con
probità e diligenza;
b) adotta i provvedimenti disciplinari;
c) assicura che siano repressi l'uso abusivo del
titolo di dottore informatico, tecnico informatico e perito
informatico e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denuncia all'autorità
giudiziaria;
d) formula i pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni attinenti alla professione di dottore
informatico, di tecnico informatico o di perito
informatico;
e) elegge al suo interno il presidente, il
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere-economo.
Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il
presidente è eletto annualmente, ed è scelto in ciascuno degli
albi di cui all'articolo 3, a rotazione annuale;
f) vigila sulle parcelle professionali e, su
richiesta, le liquida;
g) determina la tariffa professionale annuale.
Art. 17.
(Presidente).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine provinciale
rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.
2. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne
fa le veci.
3. In caso di assenza di entrambi, la funzione viene
assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine
fra i presenti.
Art. 18.
(Segretario).
1. Il segretario riceve le domande di iscrizione agli
albi, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta
ai richiedenti; redige le deliberazioni consiliari, eccetto
quelle relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate
dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura
la corrispondenza; convalida le copie delle deliberazioni
dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la
biblioteca.
2. In caso di assenza del segretario, il consigliere più
giovane d'età ne fa le veci.
Art. 19.
(Tesoriere).
1. Il tesoriere-economo è responsabile, nei confronti del
presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri
titoli di valore di proprietà dell'ordine, riscuote il
contributo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f),
paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal
segretario. Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme
riscosse;
b) registro contabile di entrate ed uscite;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
2. In caso di impedimento, il presidente designa un
consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
Art. 20.
(Regolamenti).
1. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con
regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.
Sezione III
Consiglio nazionale
Art. 21.
(Consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero
della giustizia.
2. Il consiglio nazionale è composto da diciannove membri:
quattro designati dal Coordinamento interassociativo nazionale
informatici, ovvero uno per ciascuna delle associazioni sue
fondatrici (Associazione informatici professionisti,
Associazione nazionale laureati in scienza dell'informazione
ed informatica, Associazione nazionale informatici per la
pubblica amministrazione, Associazione nazionale periti in
informatica), e quindici eletti dai consigli degli ordini
provinciali, ovvero cinque per ciascun albo.
3. Per l'elezione del consiglio nazionale, ogni consiglio
dell'ordine non può designare più di un candidato per ciascun
albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun albo, a
ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti,
o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nei propri
albi, ed un voto ogni cento iscritti in più, o frazione di
cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più
anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
4. Nel caso in cui un albo non ha sufficienti candidati
eletti, i posti vacanti sono assegnati pariteticamente agli
altri albi, attingendo alle liste dei maggiormente votati.
5. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della
votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi,
il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo e la data
di nascita del candidato designato, ad una commissione
nominata dal Ministro della giustizia e composta da un
magistrato di appello, che la presiede, e da due
professionisti iscritti all'ordine, la quale, verificata
l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di
candidati in base al numero dei voti riportati e proclama
eletti i primi cinque per ogni albo, fatte salve le
disposizioni indicate nel comma 4.
6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel
bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono
comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.
7. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
8. La decorrenza della nomina dei membri del consiglio
nazionale si computa dalla data del bollettino ufficiale che
dà notizia della loro proclamazione.
9. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio
nazionale rappresentano il consiglio nazionale dell'albo
medesimo, che può riunirsi autonomamente per dibattere
questioni di competenza ristretta all'albo stesso.
10. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le
elezioni del consiglio nazionale almeno un mese prima della
data di scadenza di quest'ultimo. Fino all'insediamento del
nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio
uscente.
Art. 22.
(Elezioni).
1. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il
presidente, il vicepresidente, il segretario ed il
tesoriere-economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al
consiglio.
2. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in
ciascuno degli albi di cui all'articolo 3, a rotazione
annuale.
Art. 23.
(Compiti del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare le funzioni
attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni
legislative o regolamentari:
a) formula pareri quando richiesti, sui progetti
di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove l'attività dei consigli
dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionale;
c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli
dell'ordine;
d) decide sulla riunione degli albi provinciali e
sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale;
f) determina la tariffa professionale annuale da
corrispondersi da parte di ogni ordine provinciale per il
funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità di
pagamento del contributo;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia
di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia
disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell'ordine;
h) delibera il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con
decreto del Ministro della giustizia;
i) compila il tariffario professionale, il quale,
in mancanza di speciali accordi, si intende accettato dalle
parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti
all'ordine.
Art. 24.
(Adunanze).
1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno
cinque membri del consiglio nazionale.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente
ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione
all'albo, e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
di voti; il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è
preminente in caso di parità.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del
presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
6. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il
consigliere più giovane di età.
Art. 25.
(Notifiche).
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate
entro un mese agli interessati, al Ministero della giustizia,
al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione
alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio
dell'ordine al quale l'interessato è iscritto.
Art. 26.
(Impugnazioni).
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di
iscrizione agli albi e di cancellazione nonché in materia
disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio
dell'ordine possono essere impugnate, davanti al tribunale del
luogo dove ha sede il consiglio coinvolto nella deliberazione,
dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine
perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione
stessa.
2. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello della sentenza del tribunale si svolge con
l'osservanza delle medesime forme.
CAPO III
GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 27.
(Ricorsi contro gli iscritti).
1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere
d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del
pubblico ministero, gli abusi e le mancanze commesse dagli
iscritti nell'esercizio della loro professione.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine, assumendo le
informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che
formano oggetto della contestazione ai sensi del comma 1.
3. Se il presidente del Consiglio dell'ordine ravvisa un
motivo per dare luogo ad azioni disciplinari, nomina il
relatore e, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
richiede giustificazioni scritte all'interessato.
4. L'interessato deve fornire giustificazione scritta alla
contestazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, anche indicando eventuali testimoni.
5. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se
necessario, assunte altre informazioni, se ritiene sufficienti
le giustificazioni addotte dichiara decaduta l'azione
disciplinare e ne dà comunicazione scritta al presidente,
all'interessato ed alla controparte. In caso contrario, il
relatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
convoca l'interessato a comparire dinanzi al consiglio
dell'ordine in un termine non minore di quindici giorni.
L'interessato ha facoltà di presentare documenti a suo
discarico, produrre testimoni, nonché avvalersi
dell'assistenza di altro iscritto all'ordine.
6. Nel giorno indicato, udito il relatore e in
contraddittorio tra le parti, il consiglio dell'ordine prende
le proprie deliberazioni. Ove l'interessato non si presenti né
giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
Art. 28.
(Sanzioni).
1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine
pronuncia contro gli iscritti agli albi, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
2. L'avvertimento consiste nel rilievo delle mancanze
commesse e nell'invito a non ripeterle. Esso è dato con
lettera del presidente per delega del consiglio
dell'ordine.
3. La censura consiste in una dichiarazione formale delle
mancanze commesse e di biasimo.
4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo
sono notificate all'interessato per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Art. 29.
(Sospensione per condanna).
1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione,
il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può
pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall'albo.
Qualora si tratti di condanna che impedisce l'iscrizione
all'albo ai sensi dell'articolo 7, è sempre pronunciata la
cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 10.
Art. 30.
(Reiscrizione).
1. Chi è stato cancellato da un albo, a seguito di
giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua
domanda:
a) nel caso previsto dall'articolo 29, quando ha
ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti del codice
di procedura penale;
b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni
dalla cancellazione dall'albo ed è venuta meno la causa
determinante la cancellazione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da
prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può
ricorrere al consiglio nazionale.
Art. 31.
(Impugnazioni).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'interessato ai
sensi dell'articolo 8, comma 4.
Art. 32.
(Giurisdizione disciplinare).
1. L'interessato che è membro del consiglio dell'ordine è
soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio
dell'ordine viciniore, da determinare, in caso di
contestazione, dal primo presidente della corte di appello.
2. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine è
ammesso ricorso al consiglio nazionale.
Art. 33.
(Pagamento delle tariffe).
1. Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale
annuale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), dà
luogo a giudizio disciplinare.
CAPO IV
OGGETTO E LIMITI DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE INFORMATICO, DI
TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO
Art. 34.
(Professioni di dottore informatico, di tecnico
informatico e di perito informatico).
1. Sono di spettanza della professione di dottore
informatico:
a) tutte le attività consentite ai tecnici
informatici di cui al comma 2;
b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed
economiche, tra cui:
1) la gestione di progetti informatici-informativi;
2) le strategie organizzative o
informatiche-informative;
3) la gestione di centri elaborazione dati;
4) la gestione di sistemi informativi;
5) l'auditing;
6) il monitoraggio di sistemi informativi;
c) la formazione tecnico-professionale;
d) la ricerca;
e) la didattica scolastica ed universitaria, nei
limiti ed in conformità alla normativa vigente.
2. Sono di spettanza della professione di tecnico
informatico:
a) tutte le attività consentite ai periti
informatici di cui al comma 3;
b) il progetto di software di base;
c) il progetto di sistemi informatici hardware
e software;
d) il supporto al sistema;
e) la progettazione fisica di basi di dati;
f) la progettazione di strumenti di sviluppo;
g) il controllo e la gestione di prestazioni di
procedure o di sistemi;
h) il controllo della sicurezza dei sistemi
informatici.
3. Sono di spettanza della professione di perito
informatico:
a) la rilevazione ed analisi di problemi
applicativi informatici e studio delle soluzioni;
b) la progettazione di soluzioni organizzative o
informatiche, in modo coordinato con le altre professionalità
informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;
c) la realizzazione di specifiche funzionali
secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;
d) la verifica del risultato realizzato in
corrispondenza alle analisi;
e) la progettazione logica di basi di dati;
f) la realizzazione di documentazione funzionale,
organizzativa o tecnica;
g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico,
programmi o procedure, compilazione-assemblaggi,
test.
4. In relazione alla rapida evoluzione del settore, le
competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate
con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche
devono essere approvate da ciascun consiglio nazionale dei tre
albi di cui al comma 9 dell'articolo 21.
Art. 35.
(Ammissione all'albo).
1. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei dottori
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
laureati in scienze dell'informazione, informatica, statistica
e informatica per l'azienda, ingegneria-settore informazione,
ovvero ingegneria informatica, elettronica, delle
telecomunicazioni, nonché i laureati, anteriormente all'anno
1973, in matematica, fisica, statistica o ingegneria.
2. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei tecnici
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
diplomati universitari in informatica, ingegneria-settore
informazione, ovvero ingegneria informatica, informatica ed
automatica elettronica, delle telecomunicazioni, statistica e
informatica per la gestione delle imprese, statistica e
informatica per le amministrazioni pubbliche, nonché i
possessori di diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini
speciali di informatica e dalle scuole speciali per
programmatori ed analisti nonché i possessori di titoli
abilitanti all'iscrizione all'albo dei dottori informatici.
3. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei periti
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
possessori di diploma di maturità di perito informatico,
perito industriale ad indirizzo informatico, ragioniere perito
programmatore, liceo scientifico sperimentale a indirizzo
informatico, liceo scientifico, rilasciato anteriormente
all'anno 1973, nonché i possessori di titoli abilitanti
all'iscrizione all'albo dei tecnici informatici.
Art. 36.
(Esami di Stato).
1. Gli esami di Stato per la professione di dottore
informatico, di tecnico informatico e di perito informatico
sono differenziati.
2. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore
informatico sono formate da iscritti all'albo dei dottori
informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico
informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei
tecnici informatici e da iscritti all'albo dei dottori
informatici; quelle relative all'esame di Stato di perito
informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei
periti informatici, da iscritti all'albo dei tecnici
informatici e da iscritti all'albo dei dottori informatici.
3. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
CAPO V
NORME TRANSITORIE
Art. 37.
(Norma transitoria per l'iscrizione).
1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, possono presentare richiesta di
iscrizione all'albo dei dottori informatici, dei tecnici
informatici e dei periti informatici coloro che siano in
possesso dei titoli elencati tra quelli rispettivamente
richiesti all'articolo 35.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 avviene in seguito alla
presa d'atto formale di tali titoli.
3. Le modalità dell'iscrizione sono stabilite con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 38.
(Norma transitoria per l'iscrizione speciale).
1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) possono presentare richiesta di iscrizione
speciale all'albo dei dottori informatici, consistente in una
presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione, e
nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di
esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di laurea
non elencato tra quelli richiesti all'articolo 35 che
dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente
legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di
durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno
inerente alle attività di competenza dei dottori
informatici;
b) possono presentare richiesta di iscrizione
all'albo dei dottori informatici, previo superamento di una
speciale sessione del relativo esame di Stato:
1) i possessori di un diploma di scuola media
superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della
presente legge, una esperienza lavorativa nel settore
informatico di durata non inferiore a dieci anni, di cui
almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
dottori informatici;
2) i possessori di un diploma universitario che
dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente
legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di
durata non inferiore a sette anni, di cui almeno un anno
inerente alle attività di competenza dei dottori
informatici;
c) possono presentare richiesta di iscrizione
all'albo dei tecnici informatici, previo superamento di una
speciale sessione del relativo esame di Stato, i possessori di
un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data
di entrata in vigore della presente legge, una esperienza
lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a
cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di
competenza dei tecnici informatici;
d) possono presentare richiesta di iscrizione
speciale all'albo dei tecnici informatici, consistente in una
presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e
nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di
esperienza lavorativa, i possessori di un diploma
universitario non elencato tra quelli rispettivamente
richiesti all'articolo 35 che dimostrino, alla data di entrata
in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel
settore informatico di durata non inferiore a tre anni, di cui
almeno un anno inerente alle attività di competenza dei
tecnici informatici;
e) possono presentare richiesta di iscrizione
speciale all'albo dei periti informatici, consistente in una
presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione, e
nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di
esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di scuola
media superiore non elencato tra quelli rispettivamente
richiesti all'articolo 35 che dimostrino, alla data di entrata
in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel
settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed
inerente alle attività di competenza dei periti
informatici.
2. Le modalità per lo svolgimento della iscrizione
speciale e della sessione speciale degli esami di Stato per la
professione di dottore informatico, di tecnico informatico e
di perito informatico, di cui al presente articolo, sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
3. L'iscrizione ad un albo in base alle disposizioni di
cui al presente articolo non dà comunque diritto ad alcun
titolo scolastico o accademico. L'abilitato ai sensi del
presente articolo non può utilizzare il titolo di dottore
informatico o di tecnico informatico o di perito informatico,
anche se riveste tali ruoli ed esercita le competenze ad essi
attribuite.
4. L'abilitato ai sensi del presente articolo non è
eleggibile ad alcuna carica, né dei consigli dell'ordine, né
del consiglio nazionale.