XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 330




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

ALBI


Art. 1.

(Albo nazionale).

        1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Ordine nazionale degli informatici.


Art. 2.

(Albi provinciali).

        1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli informatici, con sede nel comune capoluogo.


Art. 3.

(Formazione degli albi).

        1. Ogni ordine provinciale provvede alla formazione di un albo dei dottori informatici, di un albo dei tecnici informatici e di un albo dei periti informatici.
        2. Quando gli iscritti all'ordine provinciale non raggiungono il numero minimo di quaranta per ogni albo, la loro iscrizione è trasferita ai rispettivi albi di un capoluogo vicino, che è determinato dal consiglio nazionale.
        3. Con analogo provvedimento possono essere riuniti in un unico albo dei dottori informatici, in un unico albo dei tecnici informatici ed in un unico albo dei periti informatici, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti di diverse province, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

Art. 4.

(Iscrizione all'albo).

        1. Ogni albo contiene il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale di ogni singolo iscritto.
        2. L'iscrizione all'albo ha luogo in ordine alfabetico.
        3. Accanto al codice fiscale sono annotate la natura e la data del titolo che abilita all'esercizio della professione, con l'eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso è stato rilasciato, nonché la data dell'iscrizione all'albo.
        4. L'iscritto all'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine provinciale, mediante lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di residenza.


Art. 5.

(Titolo per l'iscrizione).

        1. Per l'iscrizione all'albo dei dottori informatici, all'albo dei tecnici informatici e all'albo dei periti informatici, occorre avere superato il rispettivo esame di Stato di cui all'articolo 36, fatte salve le disposizioni transitorie contenute nel capo V.


Art. 6.

(Esercizio delle professioni).

        1. Per poter esercitare su tutto il territorio nazionale le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico è necessario essere iscritti ai rispettivi albi.
        2. Gli incarichi relativi alle attività professionali del dottore informatico, del tecnico informatico e del perito informatico, sono affidati a professionisti iscritti ai rispettivi albi.
        3. Qualora l'autorità giudiziaria o le pubbliche amministrazioni intendano conferire incarichi a persone non iscritte, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Art. 7.

(Domanda di iscrizione).

        1. L'iscrizione all'albo ha luogo a seguito di domanda scritta, firmata dal richiedente.
        2. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori informatici, all'albo dei tecnici informatici e all'albo dei periti informatici deve essere presentata alla presidenza dell'ordine provinciale, redatta in carta legale, completa dell'indicazione del codice fiscale.
3. Alla domanda devono essere allegati la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro, comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, e i documenti di seguito elencati, ovvero, ove consentito dalla legge, una autocertificazione attestante i fatti relativi:

                a) certificato di nascita;

                b) certificato di residenza;

                c) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda d'iscrizione;

                d) certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda di iscrizione;

                e) certificato che attesti il superamento dell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 5, fatte salve le disposizioni transitorie stabilite nel capo V;


                f) dichiarazione di non essere iscritto, né di aver presentato domanda di iscrizione in altro albo dei dottori informatici, in altro albo dei tecnici informatici e in altro albo dei periti informatici.
        4. Restano, quindi, le norme vigenti in materia di cittadinanza del richiedente l'iscrizione.
        5. Non può essere iscritto all'albo chi, per qualsiasi motivo, è stato privato dei diritti civili.
        6. In sede di prima attuazione della presente legge le certificazioni di cui al comma 3 possono essere acquisite direttamente dall'ufficio ricevente per via informatica.


Art. 8.

(Esito della domanda).

        1. Il consiglio dell'ordine provinciale delibera sulla domanda di iscrizione all'albo non oltre tre mesi dalla data di presentazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito alla relazione di un consigliere allo scopo delegato dal presidente dell'ordine provinciale.
        3. La deliberazione di cui al comma 1 è notificata all'interessato, nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
        4. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine provinciale, l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.
        5. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né in via giudiziaria.


Art. 9.

(Spese del consiglio nazionale).

        1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale dell'Ordine sono sostenute da tutti gli ordini provinciali.
        2. L'ammontare delle spese determinato dal consiglio nazionale, il quale ne cura anche la ripartizione tra i vari consigli dell'ordine e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascuno di essi.
        3. Il consiglio nazionale stabilisce con proprio regolamento interno le norme per il suo funzionamento.

Art. 10.

(Cancellazione dall'albo).

        1. La cancellazione da un albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera d), è pronunciata, dal consiglio dell'ordine provinciale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti dalla presente legge, o del godimento dei diritti civili a qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento all'iscrizione.
        2. Nel caso di cancellazione, è data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al consiglio nazionale.


Art. 11.

(Revisione dell'Albo).

        1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, ai sensi degli articoli 8 e 10, il consiglio dell'ordine provinciale provvede alla revisione degli albi, apportandovi le variazioni che risultano essere necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i quali hanno diritto di ricorrere al consiglio nazionale.


Art. 12.

(Pubblicazione degli albi).

        1. Ciascun albo, stampato a cura e a spese dell'ordine provinciale, è inviato alla corte d'appello, ai tribunali ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nel distretto dell'ordine.
        2. Ciascun albo è trasmesso ai Ministeri competenti, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine.
        3. Ciascun albo può, altresì, essere trasmesso, a discrezione del consiglio dell'ordine provinciale, agli enti pubblici e privati che il consiglio stesso reputa opportuni; dietro pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli organismi cui devono essere obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del presente articolo, sono altresì comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione.


Art. 13.

(Incompatibilità).

        1. Non è possibile essere iscritti contemporaneamente a due o più ordini provinciali degli informatici.
        2. Chi è iscritto all'ordine di una provincia può chiedere il trasferimento della propria iscrizione a quello di un'altra, presentando domanda, redatta in carta legale, corredata dei documenti di cui all'articolo 7 e di un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine provinciale al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

                a) la data e le altre indicazioni relative alla prima iscrizione;

                b) che il richiedente è in regola con il pagamento del contributo dovuto all'ordine.

        3. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo ordine provinciale, il presidente di questo ne dà avviso al presidente dell'altro ordine, che provvede alla cancellazione del richiedente.
        4. Il consiglio dell'ordine provinciale rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione.
        5. L'iscrizione ad un albo ha validità su tutto il territorio nazionale.


CAPO II

ORDINE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE
E CONSIGLIO NAZIONALE


Sezione I
Ordine


Art. 14.

(Adunanze generali).

        1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante comunicazione a ciascun iscritto, con lettera, della prima ed eventuale seconda convocazione.
        2. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno dell'adunanza.
        3. La validità delle adunanze è data: in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, dalla presenza degli iscritti intervenuti, qualunque ne sia il numero.
        4. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
        5. Le adunanze ordinarie provvedono all'elezione dei membri del consiglio, all'elezione dei designati per il consiglio nazionale, all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno seguente, alla discussione degli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.
        6. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene opportuno convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, al presidente del consiglio dell'ordine.
        7. La presidenza delle adunanze, sia ordinarie che straordinarie, è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.
        8. In caso di assenza di entrambi, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine fra i presenti.
        9. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.
        10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
        11. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.
        12. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Sezione II
Consiglio dell'ordine
provinciale


Art. 15.

(Consiglio dell'ordine provinciale).

        1. Ogni ordine provinciale degli informatici è retto da un consiglio dell'ordine.
        2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea congiunta degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, convocati in adunanza ordinaria. Tutti gli iscritti ai tre albi possono essere eletti a fare parte del consiglio dell'ordine.
3. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri.
        4. I membri del consiglio dell'ordine devono essere iscritti ad uno dei tre albi e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.
        5. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine fra iscritti all'albo dei dottori informatici, iscritti all'albo dei tecnici informatici ed iscritti all'albo dei periti informatici avviene in maniera paritetica, ovvero con tre rappresentanti per ogni albo.
        6. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti vengono assegnati agli iscritti al medesimo albo più anziani per iscrizione e, tra questi, ai più anziani per età.
        7. Gli iscritti a ciascun albo provvedono autonomamente all'elezione dei loro rappresentanti in seno al consiglio dell'ordine, con votazione uninominale.
        8. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio dell'ordine rappresentano il consiglio di quell'albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza ristretta all'albo stesso.
        9. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
        10. Il consiglio dell'ordine si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio stesso.
        11. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
        12. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
        13. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.
        14. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
        15. In caso di assenza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane di età.


Art. 16.

(Funzioni del consiglio dell'ordine
provinciale).

        1. Il consiglio dell'ordine provinciale, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

                a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti, affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

                b) adotta i provvedimenti disciplinari;

                c) assicura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

                d) formula i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni attinenti alla professione di dottore informatico, di tecnico informatico o di perito informatico;

                e) elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere-economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il presidente è eletto annualmente, ed è scelto in ciascuno degli albi di cui all'articolo 3, a rotazione annuale;

                f) vigila sulle parcelle professionali e, su richiesta, le liquida;

                g) determina la tariffa professionale annuale.


Art. 17.

(Presidente).

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine provinciale rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.
        2. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci.
        3. In caso di assenza di entrambi, la funzione viene assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine fra i presenti.


Art. 18.

(Segretario).

        1. Il segretario riceve le domande di iscrizione agli albi, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; redige le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; convalida le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
        2. In caso di assenza del segretario, il consigliere più giovane d'età ne fa le veci.


Art. 19.

(Tesoriere).

        1. Il tesoriere-economo è responsabile, nei confronti del presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine, riscuote il contributo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri:

                a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

                b) registro contabile di entrate ed uscite;

                c) registro dei mandati di pagamento;


                d) inventario del patrimonio dell'ordine.

        2. In caso di impedimento, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.


Art. 20.

(Regolamenti).

        1. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.


Sezione III
Consiglio nazionale


Art. 21.

(Consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero della giustizia.
        2. Il consiglio nazionale è composto da diciannove membri: quattro designati dal Coordinamento interassociativo nazionale informatici, ovvero uno per ciascuna delle associazioni sue fondatrici (Associazione informatici professionisti, Associazione nazionale laureati in scienza dell'informazione ed informatica, Associazione nazionale informatici per la pubblica amministrazione, Associazione nazionale periti in informatica), e quindici eletti dai consigli degli ordini provinciali, ovvero cinque per ciascun albo.
        3. Per l'elezione del consiglio nazionale, ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un candidato per ciascun albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nei propri albi, ed un voto ogni cento iscritti in più, o frazione di cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
        4. Nel caso in cui un albo non ha sufficienti candidati eletti, i posti vacanti sono assegnati pariteticamente agli altri albi, attingendo alle liste dei maggiormente votati.
        5. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo e la data di nascita del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti all'ordine, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi cinque per ogni albo, fatte salve le disposizioni indicate nel comma 4.
        6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.
        7. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
        8. La decorrenza della nomina dei membri del consiglio nazionale si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della loro proclamazione.
        9. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio nazionale rappresentano il consiglio nazionale dell'albo medesimo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza ristretta all'albo stesso.
        10. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le elezioni del consiglio nazionale almeno un mese prima della data di scadenza di quest'ultimo. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.


Art. 22.

(Elezioni).

        1. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere-economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio.
        2. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno degli albi di cui all'articolo 3, a rotazione annuale.


Art. 23.

(Compiti del consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

                a) formula pareri quando richiesti, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

                b) coordina e promuove l'attività dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

                c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell'ordine;

                d) decide sulla riunione degli albi provinciali e sulla loro separazione;

                e) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

                f) determina la tariffa professionale annuale da corrispondersi da parte di ogni ordine provinciale per il funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità di pagamento del contributo;

                g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;

                h) delibera il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro della giustizia;

                i) compila il tariffario professionale, il quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettato dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'ordine.


Art. 24.

(Adunanze).

        1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque membri del consiglio nazionale.
        2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
        3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo, e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
        4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.
        5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
        6. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere più giovane di età.


Art. 25.

(Notifiche).

        1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro un mese agli interessati, al Ministero della giustizia, al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio dell'ordine al quale l'interessato è iscritto.


Art. 26.

(Impugnazioni).

        1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine possono essere impugnate, davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio coinvolto nella deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione stessa.
        2. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello della sentenza del tribunale si svolge con l'osservanza delle medesime forme.


CAPO III
GIUDIZI DISCIPLINARI


Art. 27.

(Ricorsi contro gli iscritti).

        1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze commesse dagli iscritti nell'esercizio della loro professione.
        2. Il presidente del consiglio dell'ordine, assumendo le informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che formano oggetto della contestazione ai sensi del comma 1.
        3. Se il presidente del Consiglio dell'ordine ravvisa un motivo per dare luogo ad azioni disciplinari, nomina il relatore e, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiede giustificazioni scritte all'interessato.
        4. L'interessato deve fornire giustificazione scritta alla contestazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, anche indicando eventuali testimoni.
        5. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se necessario, assunte altre informazioni, se ritiene sufficienti le giustificazioni addotte dichiara decaduta l'azione disciplinare e ne dà comunicazione scritta al presidente, all'interessato ed alla controparte. In caso contrario, il relatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, convoca l'interessato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine in un termine non minore di quindici giorni. L'interessato ha facoltà di presentare documenti a suo discarico, produrre testimoni, nonché avvalersi dell'assistenza di altro iscritto all'ordine.
        6. Nel giorno indicato, udito il relatore e in contraddittorio tra le parti, il consiglio dell'ordine prende le proprie deliberazioni. Ove l'interessato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.


Art. 28.

(Sanzioni).

        1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine pronuncia contro gli iscritti agli albi, sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

                d) la cancellazione dall'albo.

        2. L'avvertimento consiste nel rilievo delle mancanze commesse e nell'invito a non ripeterle. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio dell'ordine.
        3. La censura consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse e di biasimo.
        4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.


Art. 29.

(Sospensione per condanna).

        1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall'albo. Qualora si tratti di condanna che impedisce l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 7, è sempre pronunciata la cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 10.


Art. 30.

(Reiscrizione).

        1. Chi è stato cancellato da un albo, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

                a) nel caso previsto dall'articolo 29, quando ha ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti del codice di procedura penale;

                b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo ed è venuta meno la causa determinante la cancellazione.

        2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.


Art. 31.

(Impugnazioni).

        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 32.

(Giurisdizione disciplinare).

        1. L'interessato che è membro del consiglio dell'ordine è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinare, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello.
        2. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.


Art. 33.

(Pagamento delle tariffe).

        1. Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale annuale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), dà luogo a giudizio disciplinare.


CAPO IV

OGGETTO E LIMITI DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE INFORMATICO, DI
TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO


Art. 34.

(Professioni di dottore informatico, di tecnico
informatico e di perito informatico).

        1. Sono di spettanza della professione di dottore informatico:

                a) tutte le attività consentite ai tecnici informatici di cui al comma 2;

                b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed economiche, tra cui:

                1) la gestione di progetti informatici-informativi;

                2) le strategie organizzative o informatiche-informative;

                3) la gestione di centri elaborazione dati;
                4) la gestione di sistemi informativi;

                5) l'auditing;

                6) il monitoraggio di sistemi informativi;

                c) la formazione tecnico-professionale;

                d) la ricerca;

                e) la didattica scolastica ed universitaria, nei limiti ed in conformità alla normativa vigente.

        2. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico:

                a) tutte le attività consentite ai periti informatici di cui al comma 3;

                b) il progetto di software di base;

                c) il progetto di sistemi informatici hardware e software;

                d) il supporto al sistema;

                e) la progettazione fisica di basi di dati;


                f) la progettazione di strumenti di sviluppo;

                g) il controllo e la gestione di prestazioni di procedure o di sistemi;

                h) il controllo della sicurezza dei sistemi informatici.

        3. Sono di spettanza della professione di perito informatico:

                a) la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e studio delle soluzioni;

                b) la progettazione di soluzioni organizzative o informatiche, in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;

                c) la realizzazione di specifiche funzionali secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;

                d) la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi;
                e) la progettazione logica di basi di dati;

                f) la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa o tecnica;

                g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi o procedure, compilazione-assemblaggi, test.

        4. In relazione alla rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche devono essere approvate da ciascun consiglio nazionale dei tre albi di cui al comma 9 dell'articolo 21.


Art. 35.

(Ammissione all'albo).

        1. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in scienze dell'informazione, informatica, statistica e informatica per l'azienda, ingegneria-settore informazione, ovvero ingegneria informatica, elettronica, delle telecomunicazioni, nonché i laureati, anteriormente all'anno 1973, in matematica, fisica, statistica o ingegneria.
        2. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei tecnici informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i diplomati universitari in informatica, ingegneria-settore informazione, ovvero ingegneria informatica, informatica ed automatica elettronica, delle telecomunicazioni, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche, nonché i possessori di diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali di informatica e dalle scuole speciali per programmatori ed analisti nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'albo dei dottori informatici.
        3. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei periti informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i possessori di diploma di maturità di perito informatico, perito industriale ad indirizzo informatico, ragioniere perito programmatore, liceo scientifico sperimentale a indirizzo informatico, liceo scientifico, rilasciato anteriormente all'anno 1973, nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'albo dei tecnici informatici.


Art. 36.

(Esami di Stato).

        1. Gli esami di Stato per la professione di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico sono differenziati.
        2. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore informatico sono formate da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei tecnici informatici e da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di perito informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei periti informatici, da iscritti all'albo dei tecnici informatici e da iscritti all'albo dei dottori informatici.
        3. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.


CAPO V

NORME TRANSITORIE


Art. 37.

(Norma transitoria per l'iscrizione).

        1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici, dei tecnici informatici e dei periti informatici coloro che siano in possesso dei titoli elencati tra quelli rispettivamente richiesti all'articolo 35.
        2. L'iscrizione di cui al comma 1 avviene in seguito alla presa d'atto formale di tali titoli.
        3. Le modalità dell'iscrizione sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 38.

(Norma transitoria per l'iscrizione speciale).

        1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei dottori informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione, e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di laurea non elencato tra quelli richiesti all'articolo 35 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici;

                b) possono presentare richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici, previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato:

                1) i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a dieci anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici;

                2) i possessori di un diploma universitario che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a sette anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici;
                c) possono presentare richiesta di iscrizione all'albo dei tecnici informatici, previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato, i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici;

                d) possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei tecnici informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma universitario non elencato tra quelli rispettivamente richiesti all'articolo 35 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici;

                e) possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei periti informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione, e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di scuola media superiore non elencato tra quelli rispettivamente richiesti all'articolo 35 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed inerente alle attività di competenza dei periti informatici.

        2. Le modalità per lo svolgimento della iscrizione speciale e della sessione speciale degli esami di Stato per la professione di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico, di cui al presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
        3. L'iscrizione ad un albo in base alle disposizioni di cui al presente articolo non dà comunque diritto ad alcun titolo scolastico o accademico. L'abilitato ai sensi del presente articolo non può utilizzare il titolo di dottore informatico o di tecnico informatico o di perito informatico, anche se riveste tali ruoli ed esercita le competenze ad essi attribuite.
        4. L'abilitato ai sensi del presente articolo non è eleggibile ad alcuna carica, né dei consigli dell'ordine, né del consiglio nazionale.



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