XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 321




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno 2001 è concesso all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni, finalizzato all'organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione e addestramento professionale per disabili e disadattati sociali, allo svolgimento di studi e ricerche nel campo della prevenzione e della riabilitazione e alla fornitura di servizi e consulenze alle istituzioni pubbliche e private in materia di lavoro, con particolare riferimento alle persone disabili o svantaggiate.


Art. 2.

        1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Associazione stessa, e ai Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.


Art. 4.

(Disposizione transitoria).

        1. Per l'anno 2001 la relazione di cui all'articolo 2 è trasmessa entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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