XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 321
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2001 è concesso all'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, con vincolo di
destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati
sociali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni,
finalizzato all'organizzazione e gestione di corsi di
formazione, qualificazione e addestramento professionale per
disabili e disadattati sociali, allo svolgimento di studi e
ricerche nel campo della prevenzione e della riabilitazione e
alla fornitura di servizi e consulenze alle istituzioni
pubbliche e private in materia di lavoro, con particolare
riferimento alle persone disabili o svantaggiate.
Art. 2.
1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero
dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza
sull'Associazione stessa, e ai Ministeri della pubblica
istruzione e del lavoro e previdenza sociale, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente con l'utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
Art. 4.
(Disposizione transitoria).
1. Per l'anno 2001 la relazione di cui all'articolo 2 è
trasmessa entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.