XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 319
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Ente scolastico di promozione sportiva e
costituzione delle società sportive scolastiche).
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica
istruzione l'Ente scolastico di promozione sportiva, affiliato
al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. L'Ente di cui al comma 1 si propone l'avviamento alla
pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado,
promuovendo la costituzione delle società sportive scolastiche
in ogni contesto educativo scolastico e perseguendo i valori e
gli obiettivi comuni all'azione educativa della scuola e dello
sport.
Art. 2.
(Autofinanziamento delle società sportive
scolastiche).
1. Le società sportive scolastiche, di cui all'articolo 1,
non possono in alcun modo esercitare attività commerciale a
favore di sponsor; le medesime possono utilizzare fondi
derivanti dalle quote di iscrizione definite dal consiglio di
istituto, da lasciti e donazioni e da proventi di attività
culturali, didattiche, ricreative e formative promosse per
terzi, come mezzi di copertura delle loro spese di
gestione.
Art. 3.
(Struttura scolastica).
1. Il capo di istituto, su delibera del consiglio di
istituto o di circolo, laddove le condizioni socio-ambientali
e logistiche lo consentono, presenta al dirigente dell'ufficio
scolastico regionale competente istanza di iscrizione della
propria società sportiva scolastica all'Ente scolastico di
promozione sportiva.
2. L'istanza di iscrizione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da uno statuto societario, comprensivo di un
regolamento e dell'atto di fondazione, redatti su carta
semplice, e deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei
componenti del consiglio di istituto.
3. Lo statuto societario deve prevedere le modalità di
elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e
dei consiglieri, nonché l'affidamento della responsabilità
tecnica ad un insegnante di educazione fisica esperto nella
disciplina per la quale si chiede l'iscrizione, nominato ai
sensi dell'articolo 4.
4. Alle cariche elettive societarie sono candidabili tutti
i componenti degli organi scolastici, compresi i
rappresentanti degli studenti.
Art. 4.
(Responsabilità tecnica).
1. La responsabilità tecnica della società sportiva
scolastica è affidata, per incarico, dal capo di istituto ad
un insegnante di educazione fisica scelto in base ai seguenti
requisiti:
a) possesso del diploma di Istituto superiore di
educazione fisica della laurea in scienze motorie;
b) possesso del titolo tecnico specifico
rilasciato da una o più federazioni sportive;
c) possesso di titoli accademici, pubblicazioni ed
incarichi federali.
2. Il responsabile tecnico nominato ai sensi del comma 1
ha il compito di pianificare l'attività della disciplina
sportiva per la quale possiede i titoli specifici.
Art. 5.
(Assemblee dei consigli scolastici).
1. Qualora più scuole, operanti nello stesso plesso o
circolo, diano vita ad un'unica società sportiva scolastica,
allo scopo di ottimizzare le risorse presenti nello stesso
territorio, le funzioni previste dallo statuto di cui
all'articolo 3 sono esercitate da soggetti eletti
dall'assemblea dei consigli di istituto; in tal caso i
consigli di scuole appartenenti allo stesso plesso o circolo
possono riunirsi in assemblea in una delle sedi scolastiche
interessate.
2. L'assemblea di cui al comma 1 elegge l'organigramma
societario previsto dallo statuto ai sensi dell'articolo 3,
comma 3.
Art. 6.
(Orientamento dell'attività sportiva).
1. Il consiglio di istituto o di circolo delibera
l'orientamento promozionale o federale della relativa società
sportiva scolastica. In caso di orientamento federale al
presidente della società sportiva scolastica è concesso il
nulla osta per l'iscrizione ad una o più federazioni sportive
nazionali.
Art. 7.
(Calendari delle attività sportive).
1. La partecipazione all'attività agonistica federale è
regolata dai calendari delle manifestazioni sportive
provinciali, regionali e nazionali della singola federazione
sportiva nazionale.
2. La partecipazione all'attività agonistica promozionale
è regolata da appositi calendari predisposti dall'ufficio di
educazione fisica degli uffici scolastici regionali competenti
per territorio.
3. Nel caso l'attività agonistica promozionale sia svolta
in un ambito territoriale comprendente più province vicine, il
calendario delle manifestazioni sportive è concordato tra gli
enti interessati.
Art. 8.
(Forme di collaborazione).
1. Alla società sportiva scolastica è concesso di stabilire
varie forme di collaborazione con altre società sportive
operanti nel territorio, fermo restando il ruolo centrale
della scuola. Gli assistenti tecnici messi a disposizione
dalla scuola devono comunque possedere titoli specifici
rilasciati dalle federazioni sportive nazionali e devono
attenersi ai programmi stabiliti dal responsabile tecnico
della società sportiva scolastica.
2. Qualora una scuola non preveda nel proprio organico un
esperto nella disciplina sportiva che intende promuovere, può
avvalersi di tecnici in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4 messi a disposizione da una società sportiva
operante sul territorio. In tal caso il capo di istituto, o un
suo delegato, si fa carico del controllo del rispetto delle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 9.
(Spese societarie).
1. Le somme di denaro da attribuire eventualmente a
personale non statale per attività di collaborazione tecnica e
consulenza, nonché quelle necessarie a coprire spese ordinarie
e straordinarie di gestione societaria devono derivare
esclusivamente dai proventi societari e dalle attività
previste all'articolo 2. Il capo di istituto non può in alcun
modo prelevare somme da capitoli di bilancio non strettamente
inerenti all'attività sportiva programmata a livello
ministeriale.
Art. 10.
(Scuole elementari).
1. I direttori didattici possono, al fine della
costituzione di una società sportiva scolastica, richiedere al
dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente
l'assegnazione di un docente di educazione fisica, anche
sprovvisto dei titoli di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'articolo 4, per l'espletamento delle
funzioni di responsabile tecnico. Parimenti, i medesimi
possono richiedere l'integrazione con una società sportiva
scolastica già costituita nel territorio corrispondente al
proprio circolo didattico.
Art. 11.
(Centri universitari sportivi).
1. I Centri universitari sportivi possono avviare forme di
aggregazione con le scuole di istruzione di secondo grado, per
le finalità di cui alla presente legge.
Art. 12.
(Utilizzo delle dotazioni scolastiche).
1. I soggetti aderenti alla società sportiva scolastica,
deputati a svolgere le funzioni organizzative ed
amministrative, ovvero il presidente, il vicepresidente, il
segretario ed il consigliere tesoriere, possono utilizzare, al
di fuori dell'orario scolastico, le dotazioni informatiche e
di segreteria per le necessità della società medesima.
2. Per nessun motivo i soggetti di cui al comma 1 possono
delegare ad altri l'utilizzo del materiale scolastico. Tali
soggetti non possono utilizzare materiale di uso corrente e di
cancelleria in dotazione all'ente scolastico, ma devono
allestire un apposito deposito di materiale in dotazione alla
società sportiva scolastica, all'interno della struttura
scolastica medesima.
Art. 13.
(Tutela sanitaria).
1. Gli atleti iscritti alle società sportive scolastiche
sono considerati atleti agonisti e, quindi, soggetti agli
accertamenti di idoneità alla attività sportiva agonistica, di
cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo
1982, e successive modificazioni.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo sono considerati interventi di medicina preventiva
nel prevalente interesse della collettività e, quindi, sono
esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Art. 14.
(Utilizzo di impianti sportivi).
1. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti alla
stipula di contratti privilegiati con le società sportive
scolastiche per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti
nei rispettivi territori.
2. Ai fini di cui al comma 1, le società sportive
scolastiche hanno diritto di prelazione nell'utilizzo delle
strutture sportive scolastiche.
3. Qualora la società sportiva scolastica utilizzi spazi,
strutture ed attrezzature di proprietà delle amministrazioni
pubbliche competenti per territorio, queste ultime ne
concedono gratuitamente l'utilizzo nelle fasce orarie
annualmente prenotate.