XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 319




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Ente scolastico di promozione sportiva e
costituzione delle società sportive scolastiche).

        1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Ente scolastico di promozione sportiva, affiliato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
        2. L'Ente di cui al comma 1 si propone l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo la costituzione delle società sportive scolastiche in ogni contesto educativo scolastico e perseguendo i valori e gli obiettivi comuni all'azione educativa della scuola e dello sport.


Art. 2.

(Autofinanziamento delle società sportive
scolastiche).

        1. Le società sportive scolastiche, di cui all'articolo 1, non possono in alcun modo esercitare attività commerciale a favore di sponsor; le medesime possono utilizzare fondi derivanti dalle quote di iscrizione definite dal consiglio di istituto, da lasciti e donazioni e da proventi di attività culturali, didattiche, ricreative e formative promosse per terzi, come mezzi di copertura delle loro spese di gestione.


Art. 3.

(Struttura scolastica).

        1. Il capo di istituto, su delibera del consiglio di istituto o di circolo, laddove le condizioni socio-ambientali e logistiche lo consentono, presenta al dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente istanza di iscrizione della propria società sportiva scolastica all'Ente scolastico di promozione sportiva.
        2. L'istanza di iscrizione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da uno statuto societario, comprensivo di un regolamento e dell'atto di fondazione, redatti su carta semplice, e deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di istituto.
        3. Lo statuto societario deve prevedere le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e dei consiglieri, nonché l'affidamento della responsabilità tecnica ad un insegnante di educazione fisica esperto nella disciplina per la quale si chiede l'iscrizione, nominato ai sensi dell'articolo 4.
        4. Alle cariche elettive societarie sono candidabili tutti i componenti degli organi scolastici, compresi i rappresentanti degli studenti.


Art. 4.

(Responsabilità tecnica).

        1. La responsabilità tecnica della società sportiva scolastica è affidata, per incarico, dal capo di istituto ad un insegnante di educazione fisica scelto in base ai seguenti requisiti:

                a) possesso del diploma di Istituto superiore di educazione fisica della laurea in scienze motorie;

                b) possesso del titolo tecnico specifico rilasciato da una o più federazioni sportive;

                c) possesso di titoli accademici, pubblicazioni ed incarichi federali.

        2. Il responsabile tecnico nominato ai sensi del comma 1 ha il compito di pianificare l'attività della disciplina sportiva per la quale possiede i titoli specifici.


Art. 5.

(Assemblee dei consigli scolastici).

        1. Qualora più scuole, operanti nello stesso plesso o circolo, diano vita ad un'unica società sportiva scolastica, allo scopo di ottimizzare le risorse presenti nello stesso territorio, le funzioni previste dallo statuto di cui all'articolo 3 sono esercitate da soggetti eletti dall'assemblea dei consigli di istituto; in tal caso i consigli di scuole appartenenti allo stesso plesso o circolo possono riunirsi in assemblea in una delle sedi scolastiche interessate.
        2. L'assemblea di cui al comma 1 elegge l'organigramma societario previsto dallo statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.


Art. 6.

(Orientamento dell'attività sportiva).

        1. Il consiglio di istituto o di circolo delibera l'orientamento promozionale o federale della relativa società sportiva scolastica. In caso di orientamento federale al presidente della società sportiva scolastica è concesso il nulla osta per l'iscrizione ad una o più federazioni sportive nazionali.


Art. 7.

(Calendari delle attività sportive).

        1. La partecipazione all'attività agonistica federale è regolata dai calendari delle manifestazioni sportive provinciali, regionali e nazionali della singola federazione sportiva nazionale.
        2. La partecipazione all'attività agonistica promozionale è regolata da appositi calendari predisposti dall'ufficio di educazione fisica degli uffici scolastici regionali competenti per territorio.
        3. Nel caso l'attività agonistica promozionale sia svolta in un ambito territoriale comprendente più province vicine, il calendario delle manifestazioni sportive è concordato tra gli enti interessati.


Art. 8.

(Forme di collaborazione).

1. Alla società sportiva scolastica è concesso di stabilire varie forme di collaborazione con altre società sportive operanti nel territorio, fermo restando il ruolo centrale della scuola. Gli assistenti tecnici messi a disposizione dalla scuola devono comunque possedere titoli specifici rilasciati dalle federazioni sportive nazionali e devono attenersi ai programmi stabiliti dal responsabile tecnico della società sportiva scolastica.
        2. Qualora una scuola non preveda nel proprio organico un esperto nella disciplina sportiva che intende promuovere, può avvalersi di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 messi a disposizione da una società sportiva operante sul territorio. In tal caso il capo di istituto, o un suo delegato, si fa carico del controllo del rispetto delle finalità di cui alla presente legge.


Art. 9.

(Spese societarie).

        1. Le somme di denaro da attribuire eventualmente a personale non statale per attività di collaborazione tecnica e consulenza, nonché quelle necessarie a coprire spese ordinarie e straordinarie di gestione societaria devono derivare esclusivamente dai proventi societari e dalle attività previste all'articolo 2. Il capo di istituto non può in alcun modo prelevare somme da capitoli di bilancio non strettamente inerenti all'attività sportiva programmata a livello ministeriale.


Art. 10.

(Scuole elementari).

        1. I direttori didattici possono, al fine della costituzione di una società sportiva scolastica, richiedere al dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente l'assegnazione di un docente di educazione fisica, anche sprovvisto dei titoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4, per l'espletamento delle funzioni di responsabile tecnico. Parimenti, i medesimi possono richiedere l'integrazione con una società sportiva scolastica già costituita nel territorio corrispondente al proprio circolo didattico.


Art. 11.

(Centri universitari sportivi).

        1. I Centri universitari sportivi possono avviare forme di aggregazione con le scuole di istruzione di secondo grado, per le finalità di cui alla presente legge.


Art. 12.

(Utilizzo delle dotazioni scolastiche).

        1. I soggetti aderenti alla società sportiva scolastica, deputati a svolgere le funzioni organizzative ed amministrative, ovvero il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il consigliere tesoriere, possono utilizzare, al di fuori dell'orario scolastico, le dotazioni informatiche e di segreteria per le necessità della società medesima.
        2. Per nessun motivo i soggetti di cui al comma 1 possono delegare ad altri l'utilizzo del materiale scolastico. Tali soggetti non possono utilizzare materiale di uso corrente e di cancelleria in dotazione all'ente scolastico, ma devono allestire un apposito deposito di materiale in dotazione alla società sportiva scolastica, all'interno della struttura scolastica medesima.


Art. 13.

(Tutela sanitaria).

        1. Gli atleti iscritti alle società sportive scolastiche sono considerati atleti agonisti e, quindi, soggetti agli accertamenti di idoneità alla attività sportiva agonistica, di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.
        2. Gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono considerati interventi di medicina preventiva nel prevalente interesse della collettività e, quindi, sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Art. 14.

(Utilizzo di impianti sportivi).

        1. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti alla stipula di contratti privilegiati con le società sportive scolastiche per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti nei rispettivi territori.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le società sportive scolastiche hanno diritto di prelazione nell'utilizzo delle strutture sportive scolastiche.
        3. Qualora la società sportiva scolastica utilizzi spazi, strutture ed attrezzature di proprietà delle amministrazioni pubbliche competenti per territorio, queste ultime ne concedono gratuitamente l'utilizzo nelle fasce orarie annualmente prenotate.



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