XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 313




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo eroga:

            a) aiuti selettivi di investimento alle imprese di produzione che non sono titolari di un conto istituito a loro nome presso la Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:

                1) alla produzione di cartoni animati. Gli aiuti non possono essere concessi per la produzione di serie di episodi o di numeri unici, la cui durata complessiva superi le cinque ore;

                2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

            b) aiuti automatici di reinvestimento alle imprese di produzione che siano titolari di un conto istituito a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:

                1) alla produzione di cartoni animati;

                2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

            c) aiuti di reinvestimento complementare che vengono concessi:

                1) ad imprese di produzione che sono titolari di un conto istituito a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2, e che hanno esaurito la loro capacità di reinvestimento;

                2) ad imprese di produzione che non siano titolari di un conto intestato a loro nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui all'articolo 2, per la produzione di serie di episodi o di numeri unici la cui durata complessiva superi le cinque ore;

            d) aiuti di promozione a imprese di produzione e di distribuzione in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Tali aiuti concorrono al finanziamento delle spese per i supporti tecnici delle imprese impegnate nella promozione e nella vendita all'estero dei cartoni animati prodotti, in conformità alle condizioni di cui alla presente legge.

        3. Gli aiuti di cui alla lettera c) del comma 2 costituiscono anticipi, parzialmente rimborsabili tramite compensazione, sulle somme che le imprese di produzione hanno a loro disposizione nell'anno o negli anni successivi, ai sensi dell'articolo 6.
        4. Gli aiuti di cui alla lettera d) del comma 2 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli aiuti eccedenti tale soglia costituiscono anticipo, da rimborsare con i proventi delle vendite realizzate all'estero. Tali aiuti sono erogati previo parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.
        5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante:

                a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso degli aiuti di cui al comma 2, lettera c). L'ammontare di ciascun anticipo non può essere inferiore ad un minimo stabilito anno per anno;

                b) le modalità di attribuzione degli aiuti di cui al comma 2, lettera d), nonché norme per la composizione della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 2.

        1. E' istituita l'Agenzia italiana per il cartone animato, di seguito denominata "Agenzia". Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, con proprio decreto, agli adempimenti necessari alla istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia.


Art. 3.

        1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese di produzione:

                a) che hanno sede in Italia;

                b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;

                c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti al di fuori dell'Unione europea;

                d) che sostengono direttamente o condividono solidalmente l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera, e ne garantiscono il buon esito.

        2. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le imprese di produzione in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo che non sono controllate da una società o emittente televisiva, né da imprese di produzione titolari di un conto intestato a loro nome presso l'Agenzia.


Art. 4.

        1. Possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, i cartoni animati che:

                a) sono destinati in prima programmazione ad una emittente televisiva italiana nazionale o locale, via etere, via cavo o via satellite, assoggettata all'imposta di cui all'articolo 12;

                b) sono finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dell'impresa di produzione per un ammontare non inferiore al 5 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, non inferiore al 5 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese; esso, comunque, non include gli aiuti erogati ai sensi della presente legge, né i versamenti in valuta effettuati in esecuzione dei contratti di associazione alla produzione. Tale condizione non è richiesta per gli aiuti relativi alla ideazione e alla preparazione di cartoni animati;

                c) sono oggetto della partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera a) con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana;

                d) sono realizzati essenzialmente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o risiedono in Italia da più di cinque anni.

        2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2:

                a) i cartoni animati prodotti, per intero o comunque per una quota non inferiore all'80 per cento del costo complessivo, da imprese di produzione aventi sede in Italia, qualora le relative spese di produzione siano effettuate in Italia per oltre il 50 per cento del costo complessivo;

                b) i cartoni animati di coproduzione internazionale per i quali la quota italiana è inferiore all'80 per cento del costo complessivo, a condizione che la partecipazione italiana non sia inferiore al 30 per cento del loro costo complessivo e le spese di produzione siano effettuate in Italia per almeno il 30 per cento del costo complessivo.


Art. 5.

        1. La concessione degli aiuti di investimento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è disposta con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, previo parere della commissione di cui al comma 2 del presente articolo.
        2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la commissione per il finanziamento all'industria dei cartoni animati, di seguito denominata "commissione". Le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. La commissione è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché da quattro personalità nominate, per la durata di tre anni, dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelte in ragione della loro competenza specifica.
        3. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, determina, altresì, l'ammontare dell'aiuto e le modalità della sua concessione, nonché la procedura e la documentazione relative alla concessione dell'aiuto.
        4. L'impresa di produzione deve ottenere, entro un anno dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1; tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su richiesta dell'impresa, motivata da ragioni di particolare rilievo. Alla scadenza della proroga e in caso di mancata autorizzazione, l'impresa decade dalla concessione dell'aiuto.

Art. 6.

        1. Possono beneficiare degli aiuti di reinvestimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le imprese di produzione che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. Su tale conto sono registrate le somme calcolate a loro credito in funzione di opere già prodotte, denominate "opere di riferimento", e che possono essere loro concesse per l'ideazione, la preparazione e la produzione di nuove opere, denominate "opere di reinvestimento".
        2. L'Agenzia redige, ogni anno, una lista delle opere di riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, e che sono state trasmesse per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle emittenti televisive di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).
        3. Le opere che non sono state trasmesse entro un anno dall'accettazione della loro versione definitiva da parte di una emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta ai sensi del comma 2 l'anno successivo alla scadenza del termine.
        4. Le opere finanziate per mezzo del contributo congiunto di più emittenti televisive, sono iscritte nella lista di cui al comma 2 solo previa accettazione della loro versione definitiva da parte di tutte le predette emittenti.
        5. Le modalità relative all'iscrizione delle opere prodotte nella lista delle opere di riferimento sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5.
        6. La somma iscritta sul conto dell'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento è determinata moltiplicando la durata dell'opera, espressa in minuti, per un valore convenzionale, denominato "minuto di trasmissione". Il valore del minuto di trasmissione è dato dal rapporto tra l'ammontare dei crediti destinati agli aiuti di reinvestimento e la durata complessiva delle opere iscritte nella lista, corretta da un coefficiente equilibratore, fissato annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione all'ammontare dei costi orari italiani di realizzazione dei cartoni animati.
        7. Qualora un'impresa di produzione realizzi simultaneamente, partendo da elementi tecnici e artistici comuni, due opere, di cui una destinata a una prima visione cinematografica e l'altra, avente maggiore durata, destinata ad una prima trasmissione televisiva, solo la differenza di durata tra le due opere è presa in considerazione per il calcolo delle somme iscritte sul suo conto.
        8. La somma di cui al comma 6 è maggiorata del 25 per cento qualora le opere iscritte nella lista di cui al comma 2:

                a) facciano riferimento alle tradizioni, ai costumi e alla cultura nazionale;

                b) siano state oggetto di spese di produzione integralmente effettuate in Italia.

        9. La somma di cui al comma 6 è iscritta sul conto dell'impresa di produzione, solo qualora sia pari o superiore ad un ammontare determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        10. In caso di coproduzione, le somme calcolate sono iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in proporzione alla sua partecipazione alla produzione dell'opera; le imprese interessate possono tuttavia richiedere all'Agenzia che le somme siano iscritte sul conto di una sola di esse, purché questa sia indipendente da qualsiasi società o emittente televisiva.
        11. All'inizio di ogni anno, l'Agenzia notifica a ciascuna impresa di produzione la situazione del conto aperto a suo nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa di produzione in relazione ad un'opera di riferimento determinata deve essere utilizzata per la produzione di un'opera di reinvestimento entro il secondo anno successivo a quello della notifica; in caso contrario, l'impresa decade dalla possibilità di ottenere il versamento dell'aiuto corrispondente.
        12. In caso di trasformazione della forma sociale, di fusione o di scissione dell'impresa o di aumento di capitale, le imprese richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio di tre mesi dall'iscrizione di tali variazioni nel registro delle imprese, una corrispondente variazione del conto. In caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura del conto.


Art. 7.

        1. Il versamento degli aiuti alla produzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle autorizzazioni sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. Gli aiuti sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione per l'opera considerata.
        2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica del rispetto dei criteri di concessione dell'aiuto richiesto; essa indica, altresì le modalità di versamento dell'aiuto.
        3. L'autorizzazione definitiva di cui al comma 1 deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento; in caso contrario, l'ammontare di esso deve essere restituito all'Agenzia. In casi eccezionali e su domanda motivata dell'impresa di produzione il termine predetto può essere prorogato di un anno. L'autorizzazione definitiva è rilasciata dopo il completamento dell'opera.


Art. 8.

        1. Le modalità degli aiuti alla ideazione e alla preparazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le modalità di attribuzione degli aiuti, nonché le condizioni e la documentazione richieste.
        2. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), è subordinato all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 5.
        3. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), è disposto dal direttore dell'Agenzia, ed è effettuato tramite prelievo dal conto dell'impresa di produzione di cui all'articolo 6.
        4. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'impresa di produzione deve richiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 7 entro un anno dalla notifica della delibera di versamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario, l'impresa deve restituire all'Agenzia l'aiuto ricevuto. In casi eccezionali e su domanda motivata dell'impresa, il termine predetto può essere prorogato di sei mesi.


Art. 9.

        1. L'ammontare complessivo degli aiuti concessi per una stessa opera ai sensi dell'articolo 1 non può superare il 40 per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di coproduzione internazionale, il 40 per cento della partecipazione italiana.
        2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 non può, salvo deroga accordata dal direttore dell'Agenzia per eccezionali motivi, avere come effetto che l'insieme degli aiuti finanziari concessi dallo Stato o da enti pubblici alla medesima opera superi il 50 per cento del costo complessivo di essa o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per cento della partecipazione italiana.


Art. 10.

        1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1, o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui all'articolo 6, comma 2, il direttore generale dell'Agenzia chiede il parere della commissione.


Art. 11.

        1. I titoli di testa delle opere che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 1, e tutti i documenti relativi alla promozione di esse, devono riportare la seguente dicitura: "con il concorso del Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione".


Art. 12.

        1. Il Fondo è alimentato dal gettito di un'imposta versata nella percentuale stabilita ai sensi del comma 2, sugli introiti delle emittenti via etere, via cavo e via satellite, pubbliche e private, titolari di concessioni e di autorizzazioni in Italia, derivanti da canoni, abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e attività similari.
        2. La percentuale destinata al finanziamento del Fondo ai sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 13.

        1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di cartoni animati destinati alla diffusione da parte delle emittenti italiane:

                a) aiuti per i numeri zero, destinati a coprire parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

                b) aiuti per le opere prime, destinati a sostenere i costi totali delle opere dei nuovi autori e delle nuove imprese di produzione;
                c) aiuti e iniziative di formazione professionale, da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole di formazione ed avviamento professionale nel settore del cartone animato;

                d) aiuti per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche per la utilizzazione dei cartoni animati, all'informatizzazione e alla industrializzazione degli studi, nonché allo sviluppo di nuove tecniche di produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di diffusione;

                e) aiuti alla sceneggiatura, accessibili all'autore anche senza che vi sia un accordo preliminare con una impresa di produzione o con una emittente televisiva.

        2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla delibera del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 5.
        3. La concessione degli aiuti di cui alla lettera e) del comma 1 ha luogo sentito il parere di una commissione di lettura composta da quattro membri, esperti nel settore del cartone animato, nominati dalla commissione per la durata di un anno, ed il cui mandato è rinnovabile.


Art. 14.

        1. Le opere oggetto della presente legge la cui produzione è già iniziata alla data di entrata in vigore della medesima possono essere iscritte nella lista delle opere di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 6, purché esse siano conformi alle condizioni di cui all'articolo 4.



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