XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 313
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il Fondo di sostegno all'industria dei
cartoni animati per la televisione, di seguito denominato
"Fondo".
2. Il Fondo eroga:
a) aiuti selettivi di investimento alle imprese di
produzione che non sono titolari di un conto istituito a loro
nome presso la Agenzia italiana per il cartone animato di cui
all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:
1) alla produzione di cartoni animati. Gli aiuti non
possono essere concessi per la produzione di serie di episodi
o di numeri unici, la cui durata complessiva superi le cinque
ore;
2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni
animati;
b) aiuti automatici di reinvestimento alle imprese
di produzione che siano titolari di un conto istituito a loro
nome presso l'Agenzia italiana per il cartone animato di cui
all'articolo 2. Tali aiuti concorrono:
1) alla produzione di cartoni animati;
2) alla ideazione e alla preparazione di cartoni
animati;
c) aiuti di reinvestimento complementare che
vengono concessi:
1) ad imprese di produzione che sono titolari di un
conto istituito a loro nome presso l'Agenzia italiana per il
cartone animato di cui all'articolo 2, e che hanno esaurito la
loro capacità di reinvestimento;
2) ad imprese di produzione che non siano titolari di
un conto intestato a loro nome presso l'Agenzia italiana per
il cartone animato di cui all'articolo 2, per la produzione di
serie di episodi o di numeri unici la cui durata complessiva
superi le cinque ore;
d) aiuti di promozione a imprese di produzione e
di distribuzione in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 3. Tali aiuti concorrono al finanziamento
delle spese per i supporti tecnici delle imprese impegnate
nella promozione e nella vendita all'estero dei cartoni
animati prodotti, in conformità alle condizioni di cui alla
presente legge.
3. Gli aiuti di cui alla lettera c) del comma 2
costituiscono anticipi, parzialmente rimborsabili tramite
compensazione, sulle somme che le imprese di produzione hanno
a loro disposizione nell'anno o negli anni successivi, ai
sensi dell'articolo 6.
4. Gli aiuti di cui alla lettera d) del comma 2 sono
considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia
determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Gli aiuti eccedenti tale soglia
costituiscono anticipo, da rimborsare con i proventi delle
vendite realizzate all'estero. Tali aiuti sono erogati previo
parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento recante:
a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di
rimborso degli aiuti di cui al comma 2, lettera c).
L'ammontare di ciascun anticipo non può essere inferiore ad
un minimo stabilito anno per anno;
b) le modalità di attribuzione degli aiuti di cui
al comma 2, lettera d), nonché norme per la composizione
della commissione di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 2.
1. E' istituita l'Agenzia italiana per il cartone animato,
di seguito denominata "Agenzia". Il Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, con proprio decreto, agli
adempimenti necessari alla istituzione ed al funzionamento
dell'Agenzia.
Art. 3.
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 1,
comma 2, le imprese di produzione:
a) che hanno sede in Italia;
b) i cui presidenti, amministratori e direttori
sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione
europea;
c) che non sono controllate da imprese di
produzione residenti al di fuori dell'Unione europea;
d) che sostengono direttamente o condividono
solidalmente l'iniziativa, la responsabilità finanziaria,
tecnica e artistica della realizzazione e della produzione
dell'opera, e ne garantiscono il buon esito.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 1 le imprese di produzione
in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo che non sono controllate da una società o emittente
televisiva, né da imprese di produzione titolari di un conto
intestato a loro nome presso l'Agenzia.
Art. 4.
1. Possono accedere agli aiuti di cui all'articolo 1,
comma 2, i cartoni animati che:
a) sono destinati in prima programmazione ad una
emittente televisiva italiana nazionale o locale, via etere,
via cavo o via satellite, assoggettata all'imposta di cui
all'articolo 12;
b) sono finanziati con un apporto in valuta o in
attività produttiva dell'impresa di produzione per un
ammontare non inferiore al 5 per cento del loro costo
complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, non
inferiore al 5 per cento della partecipazione italiana. Tale
apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due
imprese; esso, comunque, non include gli aiuti erogati ai
sensi della presente legge, né i versamenti in valuta
effettuati in esecuzione dei contratti di associazione alla
produzione. Tale condizione non è richiesta per gli aiuti
relativi alla ideazione e alla preparazione di cartoni
animati;
c) sono oggetto della partecipazione finanziaria,
sotto forma di pre-acquisto o di coproduzione, da parte di una
o più emittenti italiane di cui alla lettera a) con una
quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o,
in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della
quota italiana;
d) sono realizzati essenzialmente con il concorso
di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori
che sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione
europea o risiedono in Italia da più di cinque anni.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo, possono accedere agli aiuti di cui
all'articolo 1, comma 2:
a) i cartoni animati prodotti, per intero o
comunque per una quota non inferiore all'80 per cento del
costo complessivo, da imprese di produzione aventi sede in
Italia, qualora le relative spese di produzione siano
effettuate in Italia per oltre il 50 per cento del costo
complessivo;
b) i cartoni animati di coproduzione
internazionale per i quali la quota italiana è inferiore
all'80 per cento del costo complessivo, a condizione che la
partecipazione italiana non sia inferiore al 30 per cento del
loro costo complessivo e le spese di produzione siano
effettuate in Italia per almeno il 30 per cento del costo
complessivo.
Art. 5.
1. La concessione degli aiuti di investimento, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), è disposta con
provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, previo
parere della commissione di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituita la commissione per il finanziamento all'industria
dei cartoni animati, di seguito denominata "commissione". Le
modalità di organizzazione e di funzionamento della
commissione sono disciplinate con il regolamento di cui
all'articolo 1, comma 5. La commissione è composta dal
direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un
rappresentante di ciascuno dei Ministeri per i beni e le
attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonché da quattro personalità nominate, per la durata di tre
anni, dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelte
in ragione della loro competenza specifica.
3. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5,
determina, altresì, l'ammontare dell'aiuto e le modalità della
sua concessione, nonché la procedura e la documentazione
relative alla concessione dell'aiuto.
4. L'impresa di produzione deve ottenere, entro un anno
dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma
5, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1; tale
termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su
richiesta dell'impresa, motivata da ragioni di particolare
rilievo. Alla scadenza della proroga e in caso di mancata
autorizzazione, l'impresa decade dalla concessione
dell'aiuto.
Art. 6.
1. Possono beneficiare degli aiuti di reinvestimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le imprese di
produzione che sono titolari di un apposito conto, istituito a
loro nome presso l'Agenzia. Su tale conto sono registrate le
somme calcolate a loro credito in funzione di opere già
prodotte, denominate "opere di riferimento", e che possono
essere loro concesse per l'ideazione, la preparazione e la
produzione di nuove opere, denominate "opere di
reinvestimento".
2. L'Agenzia redige, ogni anno, una lista delle opere di
riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle
condizioni di cui all'articolo 4, e che sono state trasmesse
per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle
emittenti televisive di cui al medesimo articolo 4, comma 1,
lettera a).
3. Le opere che non sono state trasmesse entro un anno
dall'accettazione della loro versione definitiva da parte di
una emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta ai
sensi del comma 2 l'anno successivo alla scadenza del
termine.
4. Le opere finanziate per mezzo del contributo congiunto
di più emittenti televisive, sono iscritte nella lista di cui
al comma 2 solo previa accettazione della loro versione
definitiva da parte di tutte le predette emittenti.
5. Le modalità relative all'iscrizione delle opere
prodotte nella lista delle opere di riferimento sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 5.
6. La somma iscritta sul conto dell'impresa di produzione
in relazione ad un'opera di riferimento è determinata
moltiplicando la durata dell'opera, espressa in minuti, per un
valore convenzionale, denominato "minuto di trasmissione". Il
valore del minuto di trasmissione è dato dal rapporto tra
l'ammontare dei crediti destinati agli aiuti di reinvestimento
e la durata complessiva delle opere iscritte nella lista,
corretta da un coefficiente equilibratore, fissato annualmente
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
in relazione all'ammontare dei costi orari italiani di
realizzazione dei cartoni animati.
7. Qualora un'impresa di produzione realizzi
simultaneamente, partendo da elementi tecnici e artistici
comuni, due opere, di cui una destinata a una prima visione
cinematografica e l'altra, avente maggiore durata, destinata
ad una prima trasmissione televisiva, solo la differenza di
durata tra le due opere è presa in considerazione per il
calcolo delle somme iscritte sul suo conto.
8. La somma di cui al comma 6 è maggiorata del 25 per
cento qualora le opere iscritte nella lista di cui al comma
2:
a) facciano riferimento alle tradizioni, ai
costumi e alla cultura nazionale;
b) siano state oggetto di spese di produzione
integralmente effettuate in Italia.
9. La somma di cui al comma 6 è iscritta sul conto
dell'impresa di produzione, solo qualora sia pari o superiore
ad un ammontare determinato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
10. In caso di coproduzione, le somme calcolate sono
iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in
proporzione alla sua partecipazione alla produzione
dell'opera; le imprese interessate possono tuttavia richiedere
all'Agenzia che le somme siano iscritte sul conto di una sola
di esse, purché questa sia indipendente da qualsiasi società o
emittente televisiva.
11. All'inizio di ogni anno, l'Agenzia notifica a ciascuna
impresa di produzione la situazione del conto aperto a suo
nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa di
produzione in relazione ad un'opera di riferimento determinata
deve essere utilizzata per la produzione di un'opera di
reinvestimento entro il secondo anno successivo a quello della
notifica; in caso contrario, l'impresa decade dalla
possibilità di ottenere il versamento dell'aiuto
corrispondente.
12. In caso di trasformazione della forma sociale, di
fusione o di scissione dell'impresa o di aumento di capitale,
le imprese richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio
di tre mesi dall'iscrizione di tali variazioni nel registro
delle imprese, una corrispondente variazione del conto. In
caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura
del conto.
Art. 7.
1. Il versamento degli aiuti alla produzione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), numero 1), b),
numero 1), e c), è subordinato al rilascio, da parte
del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione
preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e
la documentazione richieste per il rilascio delle
autorizzazioni sono determinate con il regolamento di cui
all'articolo 1, comma 5. Gli aiuti sono versati su un conto
bancario aperto a nome dell'impresa di produzione per l'opera
considerata.
2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 è
rilasciata previa verifica del rispetto dei criteri di
concessione dell'aiuto richiesto; essa indica, altresì le
modalità di versamento dell'aiuto.
3. L'autorizzazione definitiva di cui al comma 1 deve
essere richiesta entro due anni dal primo versamento; in caso
contrario, l'ammontare di esso deve essere restituito
all'Agenzia. In casi eccezionali e su domanda motivata
dell'impresa di produzione il termine predetto può essere
prorogato di un anno. L'autorizzazione definitiva è rilasciata
dopo il completamento dell'opera.
Art. 8.
1. Le modalità degli aiuti alla ideazione e alla
preparazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2),
sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1,
comma 5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le
modalità di attribuzione degli aiuti, nonché le condizioni e
la documentazione richieste.
2. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), numero 2), è subordinato all'emanazione
del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 5.
3. Il versamento degli aiuti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), numero 2), è disposto dal direttore
dell'Agenzia, ed è effettuato tramite prelievo dal conto
dell'impresa di produzione di cui all'articolo 6.
4. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'impresa di
produzione deve richiedere l'autorizzazione preventiva di cui
all'articolo 7 entro un anno dalla notifica della delibera di
versamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso
contrario, l'impresa deve restituire all'Agenzia l'aiuto
ricevuto. In casi eccezionali e su domanda motivata
dell'impresa, il termine predetto può essere prorogato di sei
mesi.
Art. 9.
1. L'ammontare complessivo degli aiuti concessi per una
stessa opera ai sensi dell'articolo 1 non può superare il 40
per cento del costo complessivo dell'opera o, in caso di
coproduzione internazionale, il 40 per cento della
partecipazione italiana.
2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 non può,
salvo deroga accordata dal direttore dell'Agenzia per
eccezionali motivi, avere come effetto che l'insieme degli
aiuti finanziari concessi dallo Stato o da enti pubblici alla
medesima opera superi il 50 per cento del costo complessivo di
essa o, in caso di coproduzione internazionale, il 50 per
cento della partecipazione italiana.
Art. 10.
1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica
delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui
alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1,
o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui
all'articolo 6, comma 2, il direttore generale dell'Agenzia
chiede il parere della commissione.
Art. 11.
1. I titoli di testa delle opere che beneficiano degli
aiuti di cui all'articolo 1, e tutti i documenti relativi alla
promozione di esse, devono riportare la seguente dicitura:
"con il concorso del Fondo di sostegno all'industria dei
cartoni animati per la televisione".
Art. 12.
1. Il Fondo è alimentato dal gettito di un'imposta versata
nella percentuale stabilita ai sensi del comma 2, sugli
introiti delle emittenti via etere, via cavo e via satellite,
pubbliche e private, titolari di concessioni e di
autorizzazioni in Italia, derivanti da canoni, abbonamenti,
pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e attività
similari.
2. La percentuale destinata al finanziamento del Fondo ai
sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 13.
1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo
sviluppo della produzione di cartoni animati destinati alla
diffusione da parte delle emittenti italiane:
a) aiuti per i numeri zero, destinati a coprire
parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o
innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di
soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;
b) aiuti per le opere prime, destinati a sostenere
i costi totali delle opere dei nuovi autori e delle nuove
imprese di produzione;
c) aiuti e iniziative di formazione professionale,
da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti
locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole di
formazione ed avviamento professionale nel settore del cartone
animato;
d) aiuti per contribuire alla modernizzazione
delle attrezzature tecniche per la utilizzazione dei cartoni
animati, all'informatizzazione e alla industrializzazione
degli studi, nonché allo sviluppo di nuove tecniche di
produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di
diffusione;
e) aiuti alla sceneggiatura, accessibili
all'autore anche senza che vi sia un accordo preliminare con
una impresa di produzione o con una emittente televisiva.
2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo
è subordinata alla delibera del provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 5.
3. La concessione degli aiuti di cui alla lettera e)
del comma 1 ha luogo sentito il parere di una commissione
di lettura composta da quattro membri, esperti nel settore del
cartone animato, nominati dalla commissione per la durata di
un anno, ed il cui mandato è rinnovabile.
Art. 14.
1. Le opere oggetto della presente legge la cui produzione
è già iniziata alla data di entrata in vigore della medesima
possono essere iscritte nella lista delle opere di riferimento
di cui al comma 2 dell'articolo 6, purché esse siano conformi
alle condizioni di cui all'articolo 4.