XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 304




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nelle competizioni elettorali che utilizzano il sistema maggioritario, le candidature presentate da ogni coalizione, movimento politico o partito sono due per ciascun collegio.
        2. Allo scopo di lasciare invariato il numero dei seggi da assegnare, si procede, preventivamente, alla revisione dei collegi elettorali esistenti, dimezzandone il numero e raddoppiandone la circoscrizione territoriale, sulla base di collegi binominali.
        3. Per ogni collegio risultante dalla revisione di cui al comma 2, sono assegnati entrambi i seggi alla coalizione, al movimento politico o al partito che ha riportato il maggiore numero di voti.



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