XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 304
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle competizioni elettorali che utilizzano il sistema
maggioritario, le candidature presentate da ogni coalizione,
movimento politico o partito sono due per ciascun collegio.
2. Allo scopo di lasciare invariato il numero dei seggi da
assegnare, si procede, preventivamente, alla revisione dei
collegi elettorali esistenti, dimezzandone il numero e
raddoppiandone la circoscrizione territoriale, sulla base di
collegi binominali.
3. Per ogni collegio risultante dalla revisione di cui al
comma 2, sono assegnati entrambi i seggi alla coalizione, al
movimento politico o al partito che ha riportato il maggiore
numero di voti.