XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 299
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi
integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con
competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi
generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del
lavoro di gruppo, della collegialità e in stretta
collaborazione con i genitori, al fine di garantire la
necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai
servizi generali sono distinti in professionalità diverse in
rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi
moduli organizzativi.
2. I profili professionali degli educatori di infanzia
sono disciplinati con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione, adottato di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 28 agosto 1988, n. 400. Gli educatori di
infanzia devono essere in possesso della certificazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre
2000, n. 436. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio
della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze
dell'educazione e in scienza della formazione.
3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai
servizi generali sono definiti in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 2.
1. I comuni, nell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in
conformità con i princìpi generali di cui all'articolo 6,
numeri 3) e 4), della medesima legge ed al fine di tutelare e
garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini
handicappati, provvedono a dotare gli asili nido di personale
di sostegno addetto alle attività educative e riabilitative
specificamente formato.
Art. 3.
1. I corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, devono prevedere una sezione per la formazione
del personale addetto alle attività educativo-riabilitative,
con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo
2 della presente legge, e destinata all'inserimento di tale
personale negli asili nido.
Art. 4.
1. Per il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge sono considerati validi ai fini
dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di
infanzia i titoli di studio richiesti alla data
dell'assunzione in ruolo.
2. Per il personale non rientrante nella categoria di cui
al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436.