XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 296




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole: "distribuzione dei giornali" sono aggiunte le seguenti: "e, con accesso gratuito, delle reti telematiche ad accesso pubblico. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato pubblica sul proprio sito INTERNET il testo di tutte le leggi d'Italia, nei testi originari ed in quelli vigenti, consentendone la consultazione gratuita".


Art. 2.

        1. Gli uffici del massimario istituiti presso la Corte suprema di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e gli organi di giustizia tributaria curano la pubblicazione delle massime, relative all'attività svolta negli ultimi dodici anni, in un apposito sito Web su INTERNET accessibile al pubblico gratuitamente.


Art. 3.

        1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, è abrogato.
        2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.



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