XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 296
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre
1984, n. 839, dopo le parole: "distribuzione dei giornali"
sono aggiunte le seguenti: "e, con accesso gratuito, delle
reti telematiche ad accesso pubblico. L'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato pubblica sul proprio sito INTERNET il testo
di tutte le leggi d'Italia, nei testi originari ed in quelli
vigenti, consentendone la consultazione gratuita".
Art. 2.
1. Gli uffici del massimario istituiti presso la Corte
suprema di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte
costituzionale e gli organi di giustizia tributaria curano la
pubblicazione delle massime, relative all'attività svolta
negli ultimi dodici anni, in un apposito sito Web su
INTERNET accessibile al pubblico gratuitamente.
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n.
322, è abrogato.
2. I collegamenti degli organi costituzionali,
giurisdizionali e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono effettuati di diritto, gratuitamente e su
semplice richiesta.